Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 21 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 9

novembre 1981 ed iscritto al n. 41 del Registro 1981 per conflitto di

attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza 30 ottobre 1979 del Pretore

di Menaggio con la quale viene intimato "all'ANAS, Compartimento di

Milano, di eseguire nel termine di giorni 30 tutte le opere e i lavori

necessari per l'adeguata manutenzione della strada statale 340 e

l'illuminazione delle gallerie lungo il tratto Menaggio-Dongo, pena non

soltanto l'incriminazione ai sensi degli artt. 328 e 650 C.P., ma anche

l'eventuale ordine di chiusura al traffico di detta strada".

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ricorso depositato il 18 gennaio 1980 il

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di

attribuzione avverso il provvedimento 30 ottobre 1979, con il quale il

Pretore di Menaggio aveva ordinato "all'ANAS, Compartimento di Milano,

di eseguire nel termine di giorni trenta dalla ricezione del decreto,

tutte le opere e i lavori necessari per l'adeguata manutenzione della

SS. 340 e l'illuminazione delle gallerie lungo il tratto

Menaggio-Dongo, pena non soltanto l'incriminazione ai sensi degli artt.

328 e 650 c.p., ma anche l'eventuale ordine di chiusura al traffico di

detta strada";

che, pertanto, secondo quanto si assumeva in ricorso, il Pretore

aveva, non solo esercitato un potere attribuito al Ministro dei Lavori

Pubblici quale presidente dell'ANAS, ma anche invaso la sfera di

attribuzioni garantita al potere esecutivo da norme costituzionali,

travalicando i limiti posti al potere giurisdizionale dagli artt. 101 e

102, nonché dall'art. 113 della Costituzione;

che, con ordinanza n. 132 del 1981, questa Corte dichiarava il

ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953,

disponendo che ricorso e ordinanza fossero notificati al Pretore di

Menaggio, a cura del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri,

entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri provvedeva alla

notificazione del ricorso e dell'ordinanza al Pretore di Menaggio il 21

ottobre 1981, mentre quest'ultima risulta comunicata all'Avvocatura

dello Stato il 14 luglio 1981;

che nessuna delle parti s'è costituita in giudizio in questa fase

del procedimento.

Considerato che il ricorrente non ha effettuato la notificazione

del ricorso e dell'ordinanza entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione dell'ordinanza fissato dalla Corte, che è da osservarsi

a pena di decadenza secondo quanto si rileva dal Regolamento di

procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in

connessione con l'art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio

stesso, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei

procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo

di cui all'art. 22 della legge n. 87 del 1953;

che, in particolare, non varrebbe invocare in contrario la

sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale

(leggi 14 luglio 1965, n. 818 e 7 ottobre 1969, n. 742) la quale,

secondo quanto già in precedenza ritenuto dalla Corte (con sentenza n.

15 del 1967 e con ordinanza 14 gennaio 1970, pronunziata nel corso del

giudizio cui si riferisce la sentenza n. 18 del 1970), non è

applicabile ai giudizi innanzi a se stessa;

che il ricorso non è stato ritualmente proseguito, per cui ne va

dichiarata la manifesta inammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del

Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Menaggio con

ricorso in data 18 gennaio 1980 (reg. confl. n. 41 del 1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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