Art. 328 c.p. — Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 16 aprile 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

[2]Se il pubblico ufficiale e' un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi e' omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 16 aprile 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 122/2026

    Parametro
    7 luglio 2026

    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma e della Procura della Repubblica p…

    Art. 96 cost. · Art. 134 cost. · Art. 135 cost. · Art. 90 cost.

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  • Ordinanza n. 52/2003

    Parametro
    13 febbraio 2003

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal notaio di Giulianova, con l'atto indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Gusta…

    Art. 790 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 288/1990

    Parametro
    14 giugno 1990

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e degli artt. 13 e 22 della legge 28 feb…

    Art. 3 cost. · Art. 70 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art328 · fonte del testo

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