Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio
[2](articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
[3]1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che al fine d'interrompere o di turbare la regolarita' dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, rifiuta, omette o ritarda atti del proprio ufficio o servizio, e' punito con la reclusione da un anno a sei anni.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
