L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attivita' di controllo e vigilanza di cui alla presente legge. Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorita' competente nel termine fissato dalla stessa Autorita', comunque non inferiore a trenta giorni. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarita', ne danno comunicazione documentata all'autorita' giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Testo vigente dal 18 agosto 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-20;215~art8 · fonte del testo

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