Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/1981

Altra decisione · depositata il 10/07/1981 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri

con ricorso del 12 gennaio 1980, depositato nella Cancelleria della

Corte costituzionale il 18 successivo ed iscritto al n. 17 del registro

ammissibilità conflitti, nei confronti del Pretore di Menaggio, il

quale, con ordinanza 30 ottobre 1979, ha intimato all'ANAS -

Compartimento di Milano, di eseguire nel termine di giorni 30 opere e

lavori di manutenzione della SS. 340 e di illuminazione delle gallerie

nel tratto Menaggio-Dongo (n. 17 r.a.c).

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ricorso depositato il 18 gennaio 1980 il

Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Pretore di Menaggio in conseguenza del provvedimento in

data 30 ottobre 1979, con il quale era stato ordinato "all'ANAS,

Compartimento di Milano, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, di eseguire nel termine di giorni trenta dalla ricezione

del (presente) decreto, tutte le opere e i lavori necessari per

l'adeguata manutenzione della SS. 340 e l'illuminazione delle gallerie

lungo il tratto Menaggio-Dongo, pena non soltanto l'incriminazione ai

sensi degli articoli 328 e 650 c.p., ma anche l'eventuale ordine di

chiusura al traffico di detta strada";

che nel ricorso si assume che il Pretore "ha non solo esercitato un

potere attribuito al Ministro dei Lavori Pubblici quale presidente

dell'ANAS, ma ha anche invaso la sfera di attribuzioni che, più in

generale, è garantita al potere esecutivo da norme costituzionali",

travalicando i limiti posti al potere giurisdizionale degli artt. 101 e

102, nonché dall'art. 113 della Costituzione, a garanzia della sfera

di attribuzioni del potere esecutivo.

Considerato che, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953,

la Corte è chiamata, in questa fase, a decidere in camera di consiglio

se il ricorso sia ammissibile; vale a dire se il conflitto sorga "tra

organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri

cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni

determinata per i vari poteri da norme costituzionali", rimanendo

impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà di

proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto,

istanze ed eccezioni;

che, sotto il profilo soggettivo, basta richiamare, per quanto

concerne la legittimazione passiva del Pretore di Menaggio, il

principio più volte affermato (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975,

n. 49 del 1977, n. 87 del 1978, n. 123 del 1979, n. 98 del 1981; e

sentenza n. 231 del 1975) per cui "i singoli organi giurisdizionali,

esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza

costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati ad

essere parti in conflitti di attribuzione"; mentre, quanto alla

legittimazione attiva, non v'è dubbio che questa sussista nei

confronti del Presidente del Consiglio dei ministri che agisce anche in

conformità a delibera del Consiglio stesso (cfr. ordinanze n. 123 del

1979 e n. 98 del 1981 citate);

che, dal punto di vista oggettivo, il conflitto sollevato attiene

sicuramente alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata,

per ciascun potere, da norme costituzionali, assumendosi dal ricorrente

Presidente del Consiglio dei ministri che non spetta al potere

giudiziario, ma a quello esecutivo, l'emanazione di provvedimenti

amministrativi quale quello emesso dal Pretore di Menaggio, il quale,

inoltre, impartendo disposizioni contrarie a quelle dei competenti

organi dell'ANAS, avrebbe "inteso evidentemente annullare i correlativi

atti amministrativi", con conseguente " violazione di un limite posto

al potere giurisdizionale dall'art. 113 della Costituzione, in forza

del quale deve ritenersi che, al di fuori dei casi espressamente

previsti dalla legge, non spetta certo agli organi giurisdizionali il

potere di annullare gli atti amministrativi".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del

1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente

del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Menaggio, con

l'atto in epigrafe indicato.

Dispone:

a) che la Cancelleria della Corte dia comunicazione della presente

ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Pretore di Menaggio, entro sessanta giorni dalla

comunicazione stessa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari