Art. 326 c.p. — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

[1]((Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

[3]Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni)).

Testo vigente dal 12 maggio 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 131/2006

    Parametro
    28 marzo 2006

    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe; dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per l'udi…

    Art. 68 cost. · Art. 323 c.p. · Art. 326 c.p. · Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 332/1983

    Parametro
    28 novembre 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 22 novembre 1979, n. 597 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, e sul terrorismo in Italia), in relazione all'art. 326 del cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione non è motivata sul punto della rilevanza.

    Art. 326 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 6 Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990. 81 parole aggiunte.

aggiunto: Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art326 · fonte del testo

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