Art. 321 c.p. — Pene per il corruttore
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((Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita')).
Testo in vigore dal 12 maggio 1990 al 17 marzo 1992
