Corte costituzionale

Ordinanza n. 387/1993

Altra decisione · depositata il 09/11/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del 28 giugno 1993 dalla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, iscritto al n.

21 del registro conflitti 1993, per conflitto di attribuzione nei

confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alle

deliberazioni dell'Assemblea del 1 aprile 1993, che ha disposto la

restituzione, per violazione del termine previsto dal comma 1, ultimo

periodo, dell'art. 344 del codice di procedura penale, degli atti

relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei

confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato

di cui agli artt. 353, secondo comma, del codice penale, e 7 del

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (turbata libertà degli incanti,

pluriaggravata), e per concorso del reato di cui agli artt. 319 e 321

del codice penale e 7 del citato decreto legge (corruzione per atto

contrario per doveri d'ufficio, pluriaggravata);

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi il Procuratore e il sostituto Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Caltanissetta per la Procura ricorrente, e gli

avvocati Federico Sorrentino e Giovanni Maria Flick per la Camera dei

deputati;

Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è

stata promulgata la legge costituzione 29 ottobre 1993, n. 3

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256, serie

generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68

della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione

della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento

penale un membro del Parlamento;

che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel

presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte

ricorrente e la Camera dei deputati siano nuovamente sentite;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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