Art. 321 c.p. — Pene per il corruttore
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990. Leggi il testo vigente →
Le pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilita'.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990
