Vanno restituiti al giudice a quo, perché accerti la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla stregua della legge 24 novembre 1981, n. 689, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, cod. pen. - concernente la facoltà del giudice di aumentare la pena dell'ammenda fino al triplo quando essa, anche se applicata nel massimo, possa presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto detta disposizione non prevede l'obbligo della preventiva contestazione delle circostanze che legittimano tale aumento. Nel nuovo testo dell'art. 26, cod. pen., come sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la disposizione impugnata è stata infatti soppressa, mentre l'analoga previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 133 bis, cod. pen., - introdotto con l'art. 100 della medesima legge n. 689 del 1981 - risulta inserita in un diverso contesto normativo, nel quale le condizioni economiche del reo assurgono a criterio generale di determinazione della pena pecuniaria (primo comma) e vengono in considerazione, non solo per consentirne l'aumento fino al triplo quando la misura massima sia ritenuta inefficace, ma anche per legittimare la diminuzione sino ad un terzo della pena minima, quando questa sia ritenuta eccessivamente gravosa.
Art. 26 c.p. · Art. 24 cost. · Art. 133-bis c.p. · Art. 101 Modifiche al sistema penale