Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 389d.P.R. 547/1955

citata

  • art. 4d.P.R. 547/1955

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del

D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, promosso con ordinanza emessa il 18

luglio 1962 dal Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di

Franchi Foresto, iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13

ottobre 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Franchi Foresto, con

ordinanza del 18 luglio 1962 del Pretore di Prato, è stata sollevata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del

D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, in relazione agli artt. 4 della legge

delegante 12 febbraio 1955, n. 51, e 26 del Codice penale, ed in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Si rileva in detta ordinanza che la norma impugnata - la quale

stabilisce la pena nella misura di lire 50.000 di ammenda nel minimo -

sarebbe in contrasto con l'art. 4 della legge delegante n. 51 del 1955,

che, fissando un limite soltanto per la misura massima dell'ammenda,

avrebbe inteso rinviare al minimo della stessa pena previsto dalla

legge generale e cioè dall'art. 26 del Codice penale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13

ottobre 1962.

Nel presente giudizio, vi è stato soltanto l'intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato. Nelle deduzioni depositate in cancelleria

l'Avvocatura dello Stato fa presente che l'articolo 26 del Codice

penale fissa il limite minimo e quello massimo dell'ammenda, ma non

vieta al legislatore di stabilire, per i singoli reati, minimi

superiori e massimi di pena inferiori a quelli generali, come del resto

è comprovato dalle pene stabilite nello stesso Codice penale per vari

reati, quali l'omicidio e le contravvenzioni prevedute negli artt. 658,

659, 667, ecc. Onde è da ritenere che il legislatore delegante,

preoccupato di stabilire soltanto il limite massimo per l'ammenda, ha

lasciato libero il legislatore delegato di fissare il minimo di pena,

adeguandosi in tal modo allo spirito della Costituzione, la quale

richiede che la legge delegante determini principi e criteri direttivi,

ma non intende limitare quantitativamente i poteri delegati. Considerato in diritto :

Questa Corte con la sentenza n. 62 del 7 maggio 1963 ha già

stabilito che la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che conferisce al

Governo la delega ad emanare norme generali e speciali in materia di

prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, con la disposizione

dell'art. 4, consente che l'ammenda per le violazioni alle varie norme

possa essere fissata in misura superiore nel massimo a quella preveduta

dal Codice penale (art. 26), ma, per quanto attiene al minimo, non

intende rinviare implicitamente a quello stabilito da detto Codice. E

ciò perché vuole lasciare libero il legislatore delegato di fissare

una pena in misura idonea anche nel minimo a raggiungere le finalità

che si intendono perseguire.

Le ragioni suesposte valgono anche per la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 389, lettera c, del D. P. R. 27 aprile

1955, n. 547, sollevata dal Pretore di Prato con l'ordinanza 18 luglio

1962.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 389, lett. c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, proposta

dall'ordinanza del Pretore di Prato del 18 luglio 1962, in relazione

all'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, ed

all'articolo 26 del Codice penale, ed in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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