Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1968 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo

comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre

1966 dal pretore di Iseo nel procedimento penale a carico di Bresciani

Teresa, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del

Giudice Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore del mandamento di Iseo, con decreto penale 9 luglio

1966, riteneva la signora Teresa Bresciani responsabile della

contravvenzione prevista negli artt. 9 e 36 del T.U. delle leggi sulla

pesca (R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604) "per avere la stessa versato nel

lago di Iseo i rifiuti del proprio stabilimento industriale senza la

prescritta autorizzazione"' e la condannava all'ammenda di lire

120.000, pari al triplo del massimo edittale, perché riteneva che, a

causa delle condizioni economiche di lei, dovesse farsi luogo nel caso

all'applicazione dell'aumento di pena previsto dall'art. 26 del Codice

penale.

La Bresciani si opponeva al decreto e, al dibattimento, dopo aver

dedotto che la disposizione del citato art. 26, in base al quale era

stata nei suoi confronti maggiorata la pena, dovesse ritenersi

incostituzionale, perché contraria al principio di eguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione, chiedeva che, sospendendosi il giudizio,

gli atti venissero rimessi a questa Corte, competente in materia a

decidere sull'eccezione.

Il pretore, con ordinanza 8 novembre 1966, disponeva in conformità

della richiesta, dopo avere, sul punto della rilevanza, osservato che,

in caso di affermazione della responsabilità dell'imputata, stante le

sue condizioni economiche, l'art. 26 del Codice penale doveva trovare

applicazione, e sul punto della non manifesta infondatezza, ritenuto

che il detto articolo appariva in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto legittima un aggravamento della sanzione in

ragione delle sole condizioni economiche del reo, mentre, nel quadro

del vigente ordinamento penale, i reati sono puniti proporzionalmente

alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole e

solo nell'ordinamento tributario trova un giustificato e ragionevole

ingresso un principio di progressività.

L'ordinanza del pretore, ritualmente notificata e comunicata, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.

Nel presente giudizio si è costituita, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello

Stato depositando il 17 marzo 1967 l'atto di intervento.

L'Avvocatura ha dedotto che la questione di costituzionalità

sollevata dal pretore di Iseo non sembra aver fondamento e ciò perché

la ratio del sistema, che prevede la facoltà di aumentare fino al

triplo la pena pecuniaria quando, per le condizioni economiche del reo,

la pena stessa può presumersi inefficace, anche se applicata al

massimo, non sarebbe da rinvenire nell'intento del legislatore di

determinare una disuguaglianza dei cittadini in base ad una distinzione

per diverse condizioni sociali (alle quali sono da rapportare quelle

economiche), ma nell'intento dichiarato di garantire il carattere che

si attenua nei confronti dei più economicamente dotati.

E, dopo aver richiamato principi espressi da questa Corte nella

sentenza del 22 marzo 1962, n. 29 sulle linee fondamentali del nostro

ordinamento penale e sul punto della legittimità delle norme che

dispongono la commutazione della pena pecuniaria in quella detentiva, e

dopo aver altresì fatto appello all'opinione più volte da essa

espressa, e secondo la quale proprio il principio di eguaglianza

richiede che a situazioni giuridiche differenziate sia applicato un

parimenti differenziato trattamento, l'Avvocatura ha concluso che la

disposizione denunciata dell'art. 26 del Codice penale, al contrario di

quanto sembra al pretore di Iseo, deve ritenersi affermazione e non

negazione di quel principio, come che intesa a correggere una

diversità di incidenza della sanzione sul soggetto colpito, in

relazione alle condizioni economiche di lui, diversità che è propria

della pena pecuniaria.

Alla pubblica udienza dell'11 giugno 1968 il rappresentante

dell'Avvocatura si riportava ai propri scritti difensivi. Considerato in diritto :

Come risulta dalla giurisprudenza costante di questa Corte, il

principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione postula

non solo che a situazioni oggettivamente uguali debba corrispondere un

eguale trattamento, ma anche che a situazioni oggettivamente diverse

debba corrispondere un trattamento differenziato.

Accertare l'eguaglianza o la diversità delle situazioni, ai fini

del trattamento da applicare, è compito del legislatore, il quale vi

provvede nell'esercizio di una discrezionalità che trova limite

soltanto nella ragionevolezza delle statuizioni.

Frequenti occasioni all'esercizio di tale discrezionalità offre al

legislatore la disciplina dei reati e delle pene, ove, di fronte alla

variabile complessità della condotta antigiuridica dei singoli,

l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la

differenziazione più che l'uniformità.

Risponde anzi alle esigenze del sistema penale che allo stesso

giudice sia conferita una certa discrezionalità fra il minimo e il

massimo previsto dalla legge nell'attribuzione della pena, al fine

della sua determinazione in concreto (art. 133 del Codice penale).

Nell'esercizio di tale potere discrezionale il giudice deve tener

conto, al fine di valutare la gravità del reato e la capacità a

delinquere del colpevole, di elementi attinenti alla personalità del

reo desunti dal suo carattere, dalla sua vita e dalla sua condotta,

anche anteriore al commesso reato, e persino dalle condizioni di vita

individuale, familiare e sociale di lui (art. 133 del Codice penale).

Non può dubitarsi che la ratio di tale sistema coincida con quella

dell'art. 26, secondo comma, del Codice penale, ora portato all'esame

di questa Corte, onde il problema della conformità al principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione va posto, rispetto

all'art. 133 e rispetto alla norma di che trattasi, in termini affatto

paralleli.

Ciò premesso, è da ricordare che sulla legittimità

costituzionale dell'art. 133, questa Corte ha avuto più volte

occasione (v. sentenze n. 29 del 1962, 67 del 1963 e 111 del 1964), di

pronunziarsi, in modo esplicito od implicito, in senso positivo,

ravvisando nella norma la funzione di garantire, ai fini di una più

efficiente ed equilibrata giustizia, il processo di individualizzazione

della pena.

Alla stregua di analoghe considerazioni, la questione di

costituzionalità dell'art. 26, comma secondo, del Codice penale

prospettata dal pretore di Iseo, va pure risolta nel senso della sua

infondatezza.

Il criterio ispiratore di questa norma, che autorizza il giudice ad

aumentare sino al triplo l'ammenda quando, per le condizioni economiche

del reo, può presumersi che quella stabilita dalla legge risulti per

lui inefficace, è certo un criterio di discriminazione fondato sulle

condizioni personali, ma non è affatto un criterio contrario alla

logica e alla ragionevolezza. Infatti soddisfa anch'esso il principio

della individualizzazione della pena.

Il legislatore ha inteso in tal modo, per le pene pecuniarie, sia

della multa (art. 24) che dell'ammenda (art. 26), accogliere e superare

- così come si legge nei lavori preparatori del Codice - proprio "le

critiche che in genere si sogliono fare contro l'uso delle pene dirette

a colpire il patrimonio del reo, siccome quelle che riescono diseguali

e non personali".

Si è voluto cioè, con la facoltà concessa al giudice di

aumentarle fino al triplo nei confronti dei più abbienti, conseguire

l'effetto di adeguare quelle pene alla condizione del reo mettendole in

grado di possedere, anche nei confronti degli anzidetti soggetti,

quella necessaria efficacia afflittiva e intimidatrice, che rappresenta

l'obbiettivo, se non unico, almeno precipuo, di ogni genere di pena, e

che altrimenti le pene in questione rischierebbero - a cagione della

maggiore capacità economica dei soggetti stessi - di non possedere.

Il che è proposito che non può qualificarsi contrario alla logica

né alla ragionevolezza e che quindi non offende, ma tutela il

principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, comma secondo, del Codice penale in relazione all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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