Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/05/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della provincia di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30 (Integrazione della

legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 9, sull'applicazione delle

sanzioni amministrative), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo

1996 dal pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra

Andrea Fogli e la provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 1143

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il pretore di Bolzano - con ordinanza del 16 marzo

1996 (r.o. n. 1143 del 1996), emessa nel procedimento instaurato da

Andrea Fogli avverso l'ingiunzione della provincia autonoma di

Bolzano intimante il pagamento della somma di L. 718.200 (più L.

11.000 per spese di notifica) a titolo di sanzione pecuniaria per la

violazione dell'art. 42 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 - ha

sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge provinciale 29

ottobre 1991, n. 30, laddove, in ipotesi di violazione amministrativa

sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di

accedere all'oblazione corrispondendo il doppio del minimo edittale

da determinarsi a norma dell'art. 26 del codice penale;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 187 del 7 giugno

1996, successiva all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 6, della

legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme

di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative); comma

che, per l'appunto, era stato aggiunto al predetto art. 6 dalla

disposizione qui censurata;

che, pertanto, essendo stata la disposizione denunciata espunta

dall'ordinamento, come auspicato dal giudice rimettente, la questione

è da reputare manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della provincia

autonoma di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30 (Integrazione della legge

provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni

amministrative) sollevata, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, dal pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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