Art. 24 c.p. — Multa
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[1]((La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duemila, ne' superiore a lire due milioni.
[2]Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.
[3]Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabiliti dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo)).
Testo in vigore dal 8 agosto 1961 al 15 dicembre 1981
