Art. 24 c.p. — Multa
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[1]((La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattrocento ne' superiore a lire quattrocentomila.
[2]Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire quattrocento a centosessantamila.
[3]Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1947 al 8 agosto 1961
