Codice penale

Art. 24 c.p. — Multa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1947 al 8 agosto 1961. Leggi il testo vigente →

[1]((La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattrocento ne' superiore a lire quattrocentomila.

[2]Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire quattrocento a centosessantamila.

[3]Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo)).

Testo in vigore dal 7 dicembre 1947 al 8 agosto 1961

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • I limiti generali fissati per la pena della multa (articolo 24) sono cinquanta lire nel minimo e cinquantamila lire nel massimo. Le particolari disposizioni, poi, che prevedono i singoli reati, punibili esclusivamente o alternativamente con la multa, determinano il minimo e il massimo speciali di tale pena per ciascuno di quei reati. Ma, con provvida disposizione, è stabilito (art. 24) che, quando, per le condizioni economiche del reo, la multa comminata dalla legge per un determinato reato può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo, di guisa che, se per un reato il massimo speciale sia eguale al massimo generale della multa, questa pena può salire sino a centocinquantamila lire. Senonchè, data la formulazione dell'articolo 24 del progetto definitivo, quella facoltà d'aumento non si sarebbe potuta applicare quando, trattandosi di un delitto determinato da motivi di lucro e punibile con la sola reclusione, il giudice avesse ritenuto opportuno di aggiungere la multa a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo. Mi è parso che l'aumento del triplo fosse giustificato anche in questo caso. Ho pertanto modificato la struttura dell'articolo 24, spostando i due capoversi, così da rendere possibile l'aumento del triplo in tutte le ipotesi considerate nell'articolo medesimo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 18

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1945 al 7 dicembre 1947. 8 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire tolto: cento, aggiunto: quattrocento ne' superiore a lire tolto: centomila aggiunto: quattrocentomila.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere tolto: quella della aggiunto: la multa da lire tolto: cento a lire quarantamila aggiunto: quattrocento a centosessantamila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art24 · fonte del testo

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