Art. 24 c.p. — Multa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 18 novembre 1945. Leggi il testo vigente →
[1]La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, ne' superiore a lire cinquantamila.
[2]Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire cinquanta a ventimila.
[3]Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 18 novembre 1945
