Parve alla Commissione parlamentare che le pene comminate per i singoli reati fossero in generale troppo rigorose, tanto più che a molte di esse si aggiungono le misure di sicurezza. A questo proposito devesi peraltro tener presente che una delle ragioni della riforma e uno degli scopi del codice è il rinvigorimento della repressione penale. Questo fine, approvato dal Parlamento, non si potrebbe conseguire, se non si rendessero più gravi le pene. Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, il codice fornisce mezzi efficacissimi per far luogo all'equità e all'indulgenza in tutti i casi in cui siano giustificate. Non sembra poi esatto il riferimento alle misure di sicurezza, le quali, come ho già rilevato, hanno natura e scopi diversi dalle pene. Del resto l'osservazione della Commissione su questo punto male si concilia con le proposte fatte dalla Commissione medesima, in vari casi, come si vedrà, di aumentare le pene comminate dal progetto. Io poi, anche di mia iniziativa, rispetto a singoli reati, quando mi parve giusto, ho diminuito le pene stabilite dal progetto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 13