Art. 16 c.p. — Leggi penali speciali
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Parve alla Commissione parlamentare che le pene comminate per i singoli reati fossero in generale troppo rigorose, tanto più che a molte di esse si aggiungono le misure di sicurezza. A questo proposito devesi peraltro tener presente che una delle ragioni della riforma e uno degli scopi del codice è il rinvigorimento della repressione penale. Questo fine, approvato dal Parlamento, non si potrebbe conseguire, se non si rendessero più gravi le pene. Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, il codice fornisce mezzi efficacissimi per far luogo all'equità e all'indulgenza in tutti i casi in cui siano giustificate. Non sembra poi esatto il riferimento alle misure di sicurezza, le quali, come ho già rilevato, hanno natura e scopi diversi dalle pene. Del resto l'osservazione della Commissione su questo punto male si concilia con le proposte fatte dalla Commissione medesima, in vari casi, come si vedrà, di aumentare le pene comminate dal progetto. Io poi, anche di mia iniziativa, rispetto a singoli reati, quando mi parve giusto, ho diminuito le pene stabilite dal progetto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 13
La Commissione parlamentare avrebbe voluto che nella disciplina delle pene principali, anzi, come essa dice, «nell'ordinamento del sistema penitenziario», si stabilisse una differenza di trattamento fra i condannati per reati colposi, e quelli per reati dolosi con particolare carattere di gravità o di malvagità. Non ripeterò le ragioni che mi indussero ad abolire la distinzione, del resto quasi meramente nominale, fatta dal codice del 1889, tra la reclusione e la detenzione. Per i reati colposi e per quelli determinati da motivi non immorali il codice commina, quando è opportuno, la pena pecuniaria alternativamente con quella detentiva. Del desiderio della Commissione, poi, si terrà conto nella riforma dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
Relazione al Codice penale (1930), n. 14
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art16 · fonte del testo
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