[1]I reati si considerano delitti o contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, sempre che la pena sia fra quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale.

[2]Tuttavia sono considerati contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge e' stabilita la pena della multa non superiore a lire duemila, sola ovvero congiuntamente o alternativamente con l'ammenda o con una pena pecuniaria senza indicazione della specie, anche se determinate in misura fissa o proporzionale.

[3]Non si tiene conto degli aumenti della pena della multa derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.

[4]Quando per il reato sono stabilite, congiuntamente o alternativamente, la pena detentiva e quella pecuniaria, anche se stabilita in misura fissa o proporzionale, per determinare se si tratta di un delitto ovvero di una contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art5 · fonte del testo

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