[1]Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti: 1° alle « pene criminali » la pena di morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni; 2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1° e 3°; 3° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire mille.

[2]Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 219/1986

    Questione inammissibile
    24 luglio 1986

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F e 142 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Susa con ordinanza del 27 novembre 1984 (r.o. 515/85). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9…

    Art. 3 cost. · Art. 25 c.p. · Art. 1 Disp. coordinamento c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art1 · fonte del testo

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