Art. 73 c.p. — Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

[1]Se piu' reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

[2]Quando concorrono piu' delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.139

[3]Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

139

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: [...] b) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 maggio 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 386/1989

    Illegittimità dichiarata
    11 luglio 1989

    Il principio della "pena unica" dipendente dal concorso di pene della stessa specie, non è inderogabile, sia per l'espressa salvezza di "ogni diversa disposizione di legge", contenuta nell'art. 76 cod. pen., sia per l'implicita osservanza che va data, comunque, ai principi costituzionali; esso non ha 'ex sé nulla d'irrazionale o di discriminatorio, ed eventuali violazioni del principio di eguaglianza o della funzione risocializzante della pena vanno riferite, semmai, all'eventuale assenza di disposizioni particolari per singole situazioni applicative. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt.73 e 76 cod. pen.).

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 11 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' · Art. 51-bis Ordinamento penitenziario · Art. 15 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le predette ragioni servono a giustificare anche la applicazione dell'ergastolo nel caso di concorso di più delitti per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni (art. 73). Questa disposizione, che costituiva l'ultimo capoverso dell'articolo 82 del progetto (78 del codice), venne trasportata nell'articolo 73 del codice (77 del progetto), per evidenti ragioni di euritmia, trattandosi di una sostituzione di pena, e non di una limitazione al cumulo di pene, la quale materia è bene rimanga oggetto esclusivo dell'articolo 78.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 49

  • Nell'ipotesi di pene detentive temporanee della medesima specie (diverse dalla reclusione non inferiore a ventiquattro anni) si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. È questo il sistema del così detto cumulo materiale delle pene, il quale però trova un limite insuperabile nel quintuplo della più grave fra le pene concorrenti (articoli 73, 78). La Commissione parlamentare, senza esporre le ragioni della sua proposta, consigliò di stabilire invece lo stesso limite di pena fissata per il reato continuato (aumento fino al triplo: art. 81). Forse alla Commissione parve eccessivo il limite del quintuplo. Ma appunto perchè nell'ipotesi dell'articolo 73, e nelle altre analoghe (articoli 74 e 75), non si tratta di reato continuato, bensì di concorso materiale di reati, una differenza di pena ci deve essere. D'altra parte, nel reato continuato si applica la pena per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo. Il giudice quindi ha il potere discrezionale di scegliere quella quota di aumento che ritiene congrua, entro lo spazio del triplo della pena base. Nell'ipotesi di concorso materiale, invece, non si tratta di aumentare una pena base, ma di sommare le varie pene, entro il predetto limite insuperabile. Nel reato continuato, in sostanza, si applica il sistema dell'assorbimento, perchè il reato si considera unico, salvo l'aggravamento stabilito per far sentire al reo la responsabilità per le diverse violazioni di legge da lui commesse. È per questo che taluni considerano, sia pure impropriamente, la continuazione delittuosa come circostanza aggravante. Nel caso del concorso di reati è escluso non solo l'assorbimento, ma altresì il così detto cumulo giuridico (adottato dal codice del 1889), mentre è prescritto il cumulo materiale con le opportune limitazioni, allo scopo di evitare le conseguenze aberranti a cui può dar luogo, sia pure eccezionalmente, un principio per sè giusto. La natura e gli effetti dei due istituti, quindi, sono essenzialmente diversi, e però essi non possono e non debbono avere parità di trattamento. Il limite massimo del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti non sembra eccessivo se si pensa che esso si applicherà solo nei casi in cui molto numerosi sono i delitti commessi. Le predette ragioni rispondono adeguatamente anche alle analoghe proposte formulate dalla Commissione in relazione agli articoli 78, 79 e 82 del progetto definitivo (articoli 74, 75, 78 e 79 del codice).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 50

Che cosa è cambiato dal 5 maggio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 maggio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: [...] b) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art73 · fonte del testo

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