Art. 166 c.p. — Effetti della sospensione
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[1]((La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
[2]La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa)).
Testo in vigore dal 28 febbraio 1990 al 31 gennaio 2019
