Codice penale

Art. 166 c.p. — Effetti della sospensione

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La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, ne' alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 28 febbraio 1990

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 72/2001

    Questione infondata
    16 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 del codice penale e 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui prevedono che per gli esercenti un pubblico esercizio commerciale la sospensione condizionale della pena non vale ad escludere il diniego di concessione, di licenza o di autorizzazione necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per vari motivi: (a) perchè per i provvedimenti espulsivi che conseguono di diritto al venire meno di un requisito soggettivo non vige alcun principio di gradualità sanzionatoria; (b) perchè la specificita delle attività svolte dagli esercenti di pubblici esercizi esclude una ingiustificata disparità di trattamento di questi ultimi; (c) perchè dalla tutela costituzionale del lavoro non deriva alcun vincolo per quanto attiene alla disciplina dei requisiti soggettivi previsti per lo svolgimento di una determinata attività. - Sulla insussistenza di un principio di proporzionalità per le sanzioni espulsive, si vedano le ordinanze n. 226/1997 e n. 297/1993. - Sull'assenza di vincoli ex art. 35 Cost. per la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento di determinate attività, si veda l'ordinanza n. 226/1997. M.R.

    Art. 166 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 18 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 270/1990

    Altra decisione
    25 maggio 1990

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua dell'art. 4 l. 7 febbraio 1990, n. 19 (con il quale, in sostituzione dell'art. 166 cod. pen., si prevede l'estensione della sospensione condizionale della pena anche alle pene accessorie) nonché dell'art. 8 della stessa legge (che sopprime l'art. 69 del cod. pen. mil. di pace, con la conseguenza che il beneficio suddetto è esteso a tutte le pene accessorie militari).

    Art. 166 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 69 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 105/1990

    Questione inammissibile
    2 marzo 1990

    Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma, del codice penale militare di pace, e dell'art. 166 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza 6 luglio 1989. Così deciso in Roma, nella se…

    Art. 234 c.p. · Art. 235 c.p. · Art. 166 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art166 · fonte del testo

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