Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 166 del codice penale, come modificato dall'art. 4 della

legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze,

sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici

dipendenti) e 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287

(Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei

pubblici servizi), promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 2000

dal tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra

Calderone Carmelo e le Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di Genova ed altra, iscritta al n. 260 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, diretto ad

ottenere il riconoscimento del diritto ad essere iscritto nel

Registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 2, comma 1,

della legge 25 agosto 1991, n. 287 - iscrizione che era venuta meno a

seguito di condanna penale (per reati di cui agli artt. 18 e 110 cod.

pen. e art. 3, numero 3, della legge 20 febbraio 1958 n. 75)

ancorché sospesa condizionalmente - il Tribunale di Genova ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 166 cod. pen., come modificato dall'art. 4 della legge

7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione

condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e 2,

comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della

normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici servizi),

nella parte in cui prevedono che per gli esercenti un pubblico

esercizio commerciale la sospensione condizionale della pena non vale

ad escludere il diniego di concessione, di licenza o di

autorizzazione necessarie per lo svolgimento dell'attività

lavorativa;

che il giudice a quo osserva che, in relazione alle ipotesi

di rilevanza della condanna penale ai fini del riscontro dei

requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione in albi o elenchi,

vale, in generale, il principio stabilito dall'art. 4, comma 2, della

legge 7 febbraio 1990, n. 19, modificativo dell'art. 166 cod. pen.,

secondo cui la condanna a pena condizionalmente sospesa non può

costituire di per sé sola impedimento all'accesso a posti di lavoro,

né determinare il diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni

necessarie per svolgere l'attività lavorativa;

che, tuttavia, detta norma generale non opera in relazione

allo specifico settore dei pubblici esercizi commerciali, in quanto

derogata dall'art. 2, comma 5, della successiva legge 25 agosto 1991,

n. 287, il quale prevede che il divieto di iscrizione nei relativi

registri operi, in caso di sospensione condizionale della pena, dal

giorno del passaggio in giudicato della sentenza; che tale

disposizione determinerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento a danno degli esercenti di pubblici esercizi commerciali;

né assumerebbe al riguardo rilievo la circostanza che la norma

generale prevede espressamente delle deroghe al citato principio, non

costituendo tale circostanza una giustificazione sufficiente, in

riferimento al canone della ragionevolezza alla stregua del quale va

valutata la conformità della legge al principio di uguaglianza,

delle singole deroghe di volta in volta disposte dal legislatore;

che la normativa in questione - sempre secondo l'ordinanza di

remissione - si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 35 della

Costituzione, avuto riguardo ai riflessi negativi sul diritto al

lavoro conseguenti alla denunciata disparità di trattamento;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

che ha concluso per la non fondatezza della questione, osservando che

la previsione di cui all'art. 166 cod. pen. nel testo vigente non

può considerarsi preclusiva della possibilità del legislatore di

derogare con legge successiva alla disciplina fissata in via

generale;

che, in particolare, nella memoria dell'Avvocatura dello

Stato si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha affermato

che il principio di proporzione, il quale impone di commisurare la

sanzione all'addebito, non trova applicazione per quei provvedimenti

che conseguono di diritto al venire meno di un requisito soggettivo,

come nella specie.

Considerato che la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento

della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici

esercizi) prevede, nell'art. 2, per l'attività di somministrazione

al pubblico di alimenti e bevande, la necessità di iscrizione del

titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società o di

un suo delegato in apposito registro, nel quale, salvo che abbiano

ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti per una

durata quinquennale (e se iscritti debbono essere cancellati) coloro

che abbiano riportato determinate condanne, tra cui condanne per

reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro

l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro

VI, Capo II, del codice penale (la fattispecie si riferisce a

condanna ad un anno e nove mesi di reclusione e a Lire 500.000 di

multa per reati di cui all'art. 3, numero 3, della legge n. 75 del

1958, relativi ad agevolazione della prostituzione commessa in

relazione ad esercizio di locale soggetto all'anzidetta disciplina

dei pubblici esercizi);

che con specifica disposizione (art. 2, comma 5, della legge

n. 287 del 1991, denunciata in questa sede) si dispone per le ipotesi

di condanna penale espressamente indicate (tra cui quella per cui si

discute) che la durata della sospensione quinquennale decorra

alternativamente dal giorno in cui la condanna è stata scontata o

sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata

concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del

passaggio in giudicato della sentenza;

che le predette norme configurano la condanna penale per

determinati reati - ritenuti dal legislatore rilevanti ai fini della

esclusione dallo svolgimento di funzioni di responsabilità nella

attività di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e

bevande - ed il conseguenziale divieto quinquennale di iscrizione con

automatica cancellazione dal registro, quale situazione che determina

il venir meno dei requisiti soggettivi per l'iscrizione e lo

svolgimento di funzioni di responsabilità (titolare dell'impresa,

rappresentante di società o suo delegato) nella anzidetta attività;

che questa Corte ha affermato in casi analoghi (ordinanza

n. 226 del 1997; sentenza n. 297 del 1993) che non si può invocare

né una gradualità sanzionatoria, né un principio di proporzione

per i provvedimenti espulsivi (al di fuori di un rapporto di impiego

e di esercizio di poteri disciplinari) che conseguono di diritto al

venire meno di un requisito soggettivo;

che deve escludersi sia una ingiustificata disparità di

trattamento, sia una manifesta irragionevolezza nella scelta del

legislatore che, per gli esercenti (con funzioni di responsabilità)

di pubblici esercizi, abbia previsto un particolare regime di durata

quinquennale dell'effetto impeditivo della condanna, con esclusione

della rilevanza della sospensione condizionale della pena, dovendosi

tenere conto della specificità del settore e del particolare legame

tra la tipologia dell'attività svolta ed i reati in relazione ai

quali detto effetto impeditivo è disposto (tra i quali il caso di

specie, rientrante nel comma 4, lettera c) dell'art. 2 della legge

n. 287 del 1991);

che deve ritenersi egualmente infondato il richiamo

all'art. 35 della Costituzione "non potendosi evincere dalla tutela

costituzionale del lavoro alcun vincolo specifico per quanto attiene

alla disciplina" (ordinanza n. 226 del 1997) dei requisiti soggettivi

previsti per una determinata attività che esige particolari garanzie

anche per gli utenti del pubblico esercizio: in ciò deve essere

sottolineato che il divieto riguarda esclusivamente il titolare

dell'impresa e il rappresentante di società o il suo delegato e non

coinvolge diversa attività lavorativa al di fuori delle anzidette

funzioni di responsabilità o in settori diversi dai pubblici

esercizi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166

del codice penale, come modificato dall'art. 4 della legge 7 febbraio

1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione

condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e 2,

comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della

normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici servizi),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal

tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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