Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1990

Altra decisione · depositata il 16/03/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della

Marina e dell'Aereonautica), promosso con ordinanza emessa il 5

aprile 1989 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Falzoi

Santino contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 392 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Falzoi Santino, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avvocato Vita Spallitta per Falzoi Santino e l'Avvocato

dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Ritenuto che, con ordinanza 5 aprile 1989, il Consiglio di Stato

(Sez. IV) sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60 della legge 31 luglio 1954 n. 599, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

che nell'ordinanza il giudice rimettente riferiva che il

Tribunale di Lucca aveva condannato il Sergente maggiore Santino

Falzoi per il delitto di furto aggravato, concedendogli i cosidetti

benefici di legge;

che, a seguito di ciò, in applicazione dell'articolo impugnato

ed in relazione all'art. 33 codice penale militare di pace (che

prevede la rimozione dal grado in caso di condanna per taluni

delitti, tra cui il furto), il Ministro della Difesa, con proprio

decreto, privava del grado il sergente maggiore a far epoca dal

passaggio in giudicato della sentenza penale;

che il Falzoi allora ricorreva avverso il provvedimento al TAR

Toscana, che respingeva il ricorso ed il Falzoi proponeva appello al

Consiglio di Stato, il quale sollevava la questione di legittimità

sopra enunciata già con ordinanza 9 gennaio 1986;

che questa Corte, però, con ordinanza 17 dicembre 1987 n. 532,

aveva dichiarato inammissibile la proposta questione, in aderenza a

precedenti pronunzie, in quanto aveva ritenuto che la censurata

automaticità delle sanzioni derivasse da scelte rimesse alla

insindacabile volontà del legislatore;

che, come si è detto, il Consiglio di Stato solleva ora

nuovamente la questione, nei limiti sopra riportati, in quanto questa

Corte, con sentenza 14 ottobre 1988 n. 971, radicalmente modificando

l'orientamento espresso con la sentenza n. 270 del 1986, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni

che prevedevano la destituzione ex lege di altrettante categorie di

pubblici dipendenti, collegata alla condanna penale per talune

ipotesi di reato: e ciò in quanto veniva caducata la norma generale

di cui all'art. 85 del Testo Unico n. 3 del 1957;

che, secondo il giudice rimettente, la sentenza dichiarativa di

illegittimità costituzionale di una norma, avendo efficacia erga

omnes dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale, al pari della norma giuridica, porta a considerare di

portata analoga allo jus superveniens l'incisione che in concreto la

sentenza produce nell'assetto normativo della materia;

che da ciò deriverebbe, pertanto, sia la possibilità di

risollevare la questione dopo l'intervento del nuovo orientamento

della Corte, sia la necessità di risottoporre al suo giudizio la

questione, non avendo la citata sentenza preso in espressa

considerazione anche l'articolo impugnato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile ai

sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge costituzionale 11

marzo 1953, n. 1, secondo cui l'eccezione di legittimità

costituzionale può essere proposta soltanto "all'inizio di ogni

grado ulteriore del processo";

che l'Avvocatura, chiede, comunque, che la questione sia

dichiarata infondata nel merito;

che si è costituita altresì ritualmente la parte privata,

rappresentata e difesa dall'avvocatessa Vita Maria Spallitta del foro

di Roma, che ha presentato lunga e ampiamente motivata memoria di

completa adesione alla tesi sollevata dall'ordinanza di rimessione;

Considerato che è ormai entrata in vigore la legge 7 febbraio

1990 n.19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale

della pena e destituzione di pubblici dipendenti), pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio u.s.;

che l'art. 4 di tale legge dispone la sostituzione dell'art. 166

codice penale, il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie

la sospensione condizionale della pena, e l'art. 8 sopprime l'art. 69

del codice penale militare di pace;

che, conseguentemente, in forza della nuova legge, tutte le pene

accessorie militari sono soggette alla sospensione condizionale

concessa per la pena principale;

che d'altra parte, l'art. 9 della legge in parola avverte che

"il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a

seguito di condanna penale", e perciò abroga ogni contraria

disposizione di legge, dettando norme per l'inizio del procedimento

disciplinare;

che, pertanto, il giudice a quo, a seguito della nuova legge,

che viene ad incidere proprio sui punti controversi del merito della

sollevata questione, dovrebbe di regola riesaminare se questa sia

ancora rilevante, ma che a ciò sembra frapporsi l'eccezione di

inammissibilità proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato,

accogliendo la quale questa Corte dovrebbe procedere alla

declaratoria;

che, però, ferma restando l'esattezza di quanto, in via

generale, è stato osservato dall'Avvocatura dello Stato, va

rilevato, tuttavia, che allorquando la situazione dell'ordinamento

risulti oggettivamente modificata a seguito di radicale mutamento

della giurisprudenza di questa Corte, che abbia caducato il principio

in base al quale era stata dichiarata una precedente

inammissibilità, la questione sollevata non può ritenersi identica

a quella già portata all'esame della Corte;

che, di conseguenza, l'eccezione dev'essere respinta e gli atti

vanno restituiti al giudice rimettente affinché riesamini la

situazione alla luce della nuova legge, rivalutandone la rilevanza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, Sez. IV

giurisdizionale, affinché rivaluti la rilevanza della questione alla

luce della sopravvenuta legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in

tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e

destituzione di pubblici dipendenti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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