Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29, 219 e 230,

comma terzo, del codice penale militare di pace e dell'art. 166 del

codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Ruggiero Lorenzo, iscritta

al n. 298 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno

1989;

2) ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Purpiglia Pasquale,

iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Lucchini Franco, iscritta

al n. 411 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno

1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 30 marzo 1989, il Tribunale militare di Padova

sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 230,

comma terzo, codice penale militare di pace, e 166 codice penale, con

riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della

Costituzione.

Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che un finanziere si era

impossessato, al fine di trarne profitto, di una paletta segnaletica

in dotazione ad autovettura militare, sottraendola

all'Amministrazione militare che la deteneva.

Il finanziere, all'esito del dibattimento, doveva essere

riconosciuto colpevole e, in presenza di circostanze attenuanti,

condannato ad un mese di reclusione militare, così come richiesto

dal pubblico ministero. Inoltre, potendosi presumere che il

finanziere si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati, a lui

dovrebbe essere anche concessa la sospensione condizionale della

pena. Ciononostante, al finanziere dovrebbe essere applicata, oltre

alla pena principale, anche quella accessoria della rimozione dal

grado, statuita ope legis ex art. 230, comma terzo, codice penale

militare di pace.

Dubita, però, il Tribunale della legittimità della rimozione di

diritto sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale

nella sentenza n. 971 del 1988. Ivi questa Corte, pronunziando sulla

destituzione di diritto prevista per gl'impiegati civili dello Stato

a seguito di condanna per taluni reati (art. 85, lett. a), D.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3), ha rilevato la contraddizione dell'automatismo

di sanzioni penali e disciplinari con il principio di eguaglianza che

esige l'adeguamento del trattamento sanzionatorio alla concreta

gravità dell'illecito.

Ma allo stesso risultato - secondo il giudice a quo - dovrebbero

portare anche i principi di cui all'art. 27, primo e terzo comma,

della Costituzione.

Ritiene, infine, l'ordinanza che anche l'art. 166 del codice

penale sia incompatibile con gli stessi parametri, dato che,

nonostante la concessione della sospensione condizionale, quella

norma ne limita gli effetti alla pena principale. Conseguentemente

viene sottoposto a pena accessoria tanto chi non lascia sperare di

astenersi dal commettere ulteriori reati, quanto colui che ha dato

segni tali di ravvedimento da convincere il giudice che si asterrà

dalla commissione di ulteriori illeciti penali.

2. - Con due successive ordinanze del 6 e dell'8 giugno 1989, il

Tribunale militare di Padova sollevava ancora le stesse predette

questioni, e in riferimento agli stessi parametri. La prima ordinanza

concerneva il peculato militare di lire venticinquemila commesso da

un appuntato dei carabinieri ai danni dell'Amministrazione militare;

la seconda si riferiva al furto militare pluriaggravato di quattro

taniche di gasolio da litri 20 ciascuna, commesso da un Appuntato

scelto della Guardia di Finanza ai danni dell'Amministrazione

militare.

Quest'ultimo, tuttavia, doveva rispondere altresì di

disobbedienza continuata aggravata (art. 173 codice penale militare

di pace).

Per ambo i casi, però, pacifica la responsabilità a seguito

delle risultanze dibattimentali, si prospettava - secondo le

ordinanze - prevalenza di attenuanti in guisa da doversi ritenere,

sulla base dei criteri indicati nell'art. 133 codice penale, che la

pena da infliggere non supererà gli anni due di reclusione e che,

attesa la levità dei fatti e il ravvedimento dimostrato, potrà

essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Di qui l'insorgenza delle stesse questioni sollevate con

l'ordinanza di cui al paragrafo che precede. Ad esse, però, le

ordinanze in esame aggiungono un'ulteriore subordinata questione,

concernente l'art. 29, secondo comma, codice penale militare di pace.

Fanno presente, infatti, le ordinanze che, a seguito

dell'auspicata delegittimazione dell'art. 230, terzo comma, codice

penale militare di pace, i due condannati incorrerebbero comunque,

nella stessa pena accessoria della rimozione de jure dal grado, in

forza del disposto di cui al citato secondo comma dell'art. 29 codice

penale militare di pace, per il quale la rimozione va in ogni caso

applicata se la pena riportata da un graduato di truppa supera l'anno

di reclusione.

Poiché, però, lo stesso articolo prevede, invece, che, per

ufficiali e sottufficiali, tale grave conseguenza si verifichi

soltanto quando la pena superi i tre anni di reclusione, denuncia il

Tribunale, ex art. 3 della Costituzione, la carenza di ogni

ragionevole giustificazione in siffatto divario del trattamento

sanzionatorio. Ché semmai la posizione di maggiore responsabilità

di questi ultimi, nell'ambito delle Forze Armate, avrebbe potuto

giustificare il contrario.

3. - Interveniva nei giudizi innanzi a questa Corte il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale

dello Stato.

Secondo l'Avvocatura le questioni sollevate non hanno fondamento.

La pena accessoria della rimozione de jure dal grado corrisponde

all'interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dal codice

penale comune per taluni delitti o in relazione alla quantità della

pena inflitta. Peraltro, è ragionevole che sia il legislatore stesso

a stabilire de jure quali siano le situazioni d'incompatibilità a

permanere in funzioni di comando di coloro che sono stati condannati

per reati infamanti o a pene molto gravi. Per queste stesse ragioni,

ma anche a cagione della natura diversa della pena accessoria, appare

ragionevole che la condanna condizionale si riferisca soltanto alla

pena principale. Considerato in diritto

1. - Poiché tutte le ordinanze sollevano sostanzialmente le

stesse questioni e si riferiscono agli stessi parametri

costituzionali, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi

con unica sentenza.

2. - Lamenta il Tribunale militare di Padova che l'automaticità

della pena accessoria della rimozione dal grado, nei casi previsti

dalla legge militare, instauri un trattamento sanzionatorio eguale

per situazioni diverse, violando l'art. 3 della Costituzione.

Ben diversa, infatti, è la situazione di chi abbia mostrato

ravvedimento tale da indurre il giudice a sospendere condizionalmente

la pena inflitta con la condanna, rispetto a quella di chi, per il

suo comportamento o per la gravità dei precedenti penali, non abbia

potuto ottenere lo stesso beneficio.

Inoltre poi l'automaticità della sanzione accessoria priva il

giudice del potere-dovere di adeguare la pena al disvalore del fatto

e alle circostanze nelle quali si è realizzato, così vanificando

l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

D'altra parte, l'inefficacia della sospensione condizionale della

pena in ordine alla pena accessoria sarebbe parimenti incompatibile

con l'art. 3 della Costituzione per le stesse cause più sopra

indicate; è, infatti, evidente che colui che abbia mostrato volontà

e capacità di recupero e quindi dato affidamento in ordine alla non

ulteriore commissione di reati, viene trattato alla stessa stregua di

chi tale non sia apparso al giudice, o comunque immeritevole si

presenti di fronte alla legge di godere del beneficio.

Infine, osservano altresì subordinatamente le ultime due

ordinanze che, qualora venisse a cadere l'automaticità della pena

accessoria, la Corte dovrebbe dichiarare anche l'illegittimità

dell'art. 29, secondo comma, codice penale militare di pace, per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui

stabilisce la stessa automatica pena accessoria in ragione della

misura della pena: facendola, però, conseguire ad una pena superiore

ad un anno di reclusione per i graduati di truppa, e superiore a tre

anni invece per ufficiali e sott'ufficiali. Eguaglianza esige,

infatti, che non si tenga alcun conto di siffatte differenze, le

quali semmai dovrebbero comportare conseguenze inverse.

3. - La questione concernente la pena accessoria de jure, prevista

dall'art. 230, comma terzo, codice penale militare di pace, è già

stata risolta da questa Corte, negli stessi termini prospettati dalle

ordinanze in esame e in riferimento agli stessi parametri, con

sentenza 7 novembre 1989, n. 490, che l'ha dichiarata inammissibile.

Nessun nuovo profilo, o diverso argomento, essendo stato

prospettato dalle ordinanze de quibus, la questione dev'essere ora

dichiarata manifestamente inammissibile.

In tale dispositivo resta altresì assorbita la questione

subordinatamente sollevata in ordine all'art. 29 codice penale

militare di pace, per l'ipotesi in cui fosse stata accolta la prima

questione. Poiché questa viene, invece, disattesa, la questione

dell'art. 29 resta assorbita, dato che per tutte le ipotesi in esame

la pena accessoria dipende dalla specie dei reati e non dalla

quantità della pena.

4. - Per quanto si riferisce, infine, alla questione sollevata in

ordine all'art. 166 codice penale, pur riconoscendo la Corte che il

problema esiste, ritiene, tuttavia, che la sua risoluzione meglio

s'addica ai poteri discrezionali del legislatore a causa della

necessità di adottare provvedimenti conseguenti in ordine a

situazioni connesse (effetti penali della condanna, provvedimenti

riguardanti i minori), al diritto transitorio, e al necessario

coordinamento in relazione al nuovo codice di procedura penale.

Al che, del resto, il legislatore sembra seriamente intenzionato a

provvedere mediante il disegno di legge governativo, presentato dal

Ministro di Grazia e Giustizia (di concerto con il Ministro per la

Funzione pubblica) ed approvato, in sede legislativa, dalla

Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 20 luglio 1988 e

di nuovo in discussione davanti alla stessa Commissione Giustizia

nella seduta del 15 novembre 1989.

Nel passaggio dall'una all'altra Commissione, l'articolo

concernente l'estensione alle pene accessorie degli effetti della

sospensione condizionale è sempre rimasto fermo ed unanimamente

approvato: nel disegno stesso è data sistemazione anche alle

situazioni transitorie, con possibilità di reintegrazione, a

domanda, del destituito, previo riesame della posizione in sede

disciplinare;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale

militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo

comma della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare

territoriale di Padova con le ordinanze 30 marzo, 6 e 8 giugno 1989;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 166 codice penale, in riferimento agli artt.

3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione, sollevata dal

Tribunale militare di Padova con tutte le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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