Art. 220 c.p. — Esecuzione dell'ordine di ricovero
[1]L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia e' eseguito dopo che la pena restrittiva della liberta' personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
[2]Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermita' psichica del condannato, puo' disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della liberta' personale.
[3]Il provvedimento e' revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.
[4]Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, e' sottoposto all'esecuzione della pena.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
