Art. 220 c.p. — Esecuzione dell'ordine di ricovero

[1]L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia e' eseguito dopo che la pena restrittiva della liberta' personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

[2]Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermita' psichica del condannato, puo' disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della liberta' personale.

[3]Il provvedimento e' revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

[4]Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, e' sottoposto all'esecuzione della pena.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 111/1990

    Questione infondata
    2 marzo 1990

    Anche quando la seminfermità psichica da cui è stato riconosciuto affetto sia curabile, secondo gli accertamenti peritali, solo con terapie specifiche idonee, il condannato per delitto va sottoposto, una volta espiata la pena detentiva e per un periodo minimo di sei mesi, alla misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia. Ma poiché è in facoltà del giudice, se la natura dell'infermità lo richiede, disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata la pena, e di revocare la misura di sicurezza, anche prima della scadenza del periodo minimo, quando la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, è inesatto affermare che tale normativa non consenta la sottoposizione del seminfermo al trattamento idoneo alla terapia del male diagnosticato, e che dia luogo ad una ingiustificata identica disciplina di situazioni spesso grandemente diverse, e a contrasto con il fine rieducativo della pena, con il diritto alla salute e gli stessi diritti inviolabili della persona. Anche riguardo ai problemi in questione, tuttavia, una rimeditazione dell'intera materia delle misure di sicurezza, coordinata con gli apporti più moderni della scienza, nell'ambito della prevista riforma del codice penale sostanziale, si dimostra opportuna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 Cost., degli artt. 211, 219 e 220 c.p.). - S. n. 110/1974.

    Art. 211 c.p. · Art. 219 c.p. · Art. 220 c.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia normalmente viene eseguito dopo che la pena detentiva è scontata o altrimenti estinta, ma eccezionalmente, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, il giudice può disporre che il ricovero avvenga prima che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena detentiva (art. 220). Alla Commissione parlamentare parve più opportuno far precedere, di regola, il ricovero all'esecuzione della pena. Senonchè io ho considerato che è più logico fare seguire l'accessorio al principale; tanto più che non si può assoggettare il condannato a una misura di sicurezza a tempo indeterminato, prima che abbia avuto fine la pena a tempo determinato alla quale essa accede, senza rinunciare, almeno ipoteticamente, ad eseguire questa pena. È dunque sufficiente la predetta facoltà eccezionale riconosciuta al giudice rispetto a quei casi, in cui si può temere che l'esecuzione della pena abbia ad aggravare l'infermità mentale del condannato.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 108

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art220 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari