Art. 148 c.p. — Infermità psichica sopravvenuta al condannato

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[1]Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermita' psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermita' sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice puo' disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza.

[2]La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermita' psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.5

[3]Il provvedimento di ricovero e' revocato, e il condannato e' sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo in vigore dal 5 ottobre 1944 al 26 giugno 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 146/1975

    Ha colpito questo articolo
    19 giugno 1975

    L'art. 148 c.p., attribuisce al giudice il potere di sospendere l'esecuzione della pena ma nulla dispone in ordine alla procedura. Va conseguentemente dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 24 Cost. in riferimento alla norma predetta sotto il profilo che essa non prevederebbe alcuna forma d'intervento e di difesa dell'interessato prima della pronunzia del giudice se, come nella specie, non ricorrono nell'ordinanza elementi che consentano di ritenere che le censure mosse dal giudice "a quo" abbiano riferimento a norme diverse, aventi contenuto processuale.

    Art. 148 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 111/1996

    Questione inammissibile
    12 aprile 1996

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 27, comma terzo, e 32, comma primo, Cost. - dell'art. 148 cod. pen.. (nella parte in cui non consente la valutazione della pericolosità sociale del condannato colpito da infermità psichica, sopravvenuta o preesistente, e non prevede la possibilità di un ricovero del medesimo attraverso l'applicazione di misure cautelari meno rigide dell'ospedale psichiatrico giudiziario, diversamente da quanto disposto dall'art. 147, comma 1, n. 2 stesso codice per il condannato affetto da grave infermità fisica), in quanto, postoché nel caso di specie l'infermità psichica è sopravvenuta alla commissione del reato, e sebbene sia condivisibile il non soddisfacente trattamento riservato all'infermità psichica grave sopravvenuta (specie quando esso è incompatibile con l'unica misura custodiale attualmente prevista), spetta al legislatore scegliere una equilibrata soluzione che garantisca anche a questi condannati la tutela della salute mentale senza che sia eluso il trattamento penale. - S. nn. 139/1982, 249/1982, 1102/1988; O. n. 333/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 148 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI -…

    Art. 110 c.p. · Art. 45 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per ciò che concerne l'infermità psichica sopravvenuta al condannato (art. 148), è stabilito che anche l'esecuzione della pena di morte venga sospesa, e che in tal caso il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario. La Commissione parlamentare vorrebbe che in questa ipotesi avvenisse de jure la commutazione della pena di morte in quella dell'ergastolo, poichè ripugna eseguire la pena capitale dopo avvenuta la guarigione. Ma non mi sembra che la pazzia possa dare un titolo di favore al condannato alla pena di morte, in confronto ai condannati sani di mente. Se è vera pazzia, essa assai difficilmente guarirà; se è simulata, non sarebbe giusto, con la commutazione di diritto, avvantaggiare il simulatore. Non conviene, inoltre, con una disposizione del genere di quella consigliata dalla Commissione, dare incremento alle simulazioni, che, quando vengono bene inscenate, sono assai difficili, almeno in un primo periodo, ad accertare. Comunque, se in qualche caso potrà sembrare eccessivo eseguire la pena di morte quando il condannato sia guarito, si potrà provvedere mediante la grazia. TITOLO VI. Della estinzione del reato e della pena.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 75

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art148 · fonte del testo

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