Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1975 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1973 dal

giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze sulla richiesta

di sospensione della pena inflitta a Negozio Antonio, iscritta al n.

235 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 3 maggio 1973 il giudice di sorveglianza

presso il tribunale di Firenze, chiamato a pronunziarsi, ai sensi

dell'art. 148 del codice penale, sulla richiesta di sospensione della

pena della reclusione inflitta a tale Negozio Antonio, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 27, comma

terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

predetto articolo 148 c.p., nella parte in cui dispone che, se durante

l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale

sopravviene al condannato un'infermità psichica, il giudice, qualora

ritenga che l'infermità sia tale di impedire l'esecuzione della pena,

ordina che questa sia sospesa e che il condannato sia ricoverato in un

manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura o di custodia.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza ed

instaurato il giudizio innanzi a questa Corte, è in questo intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso nel senso di una

declaratoria di infondatezza di tutte le questioni sollevate. Considerato in diritto :

1. - Per l'art. 148 del codice penale, se prima o durante

l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale

sopravviene al condannato un'infermità psichica, il giudice, qualora

ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena,

ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia

ricoverato in un manicomio giudiziario o in una casa di cura o di

custodia. Se la pena inflitta è inferiore a tre anni, e non si tratti

di delinquente abituale, professionale o per tendenza, il giudice può

disporre che il condannato sia ricoverato, anziché in un manicomio

giudiziario, in un manicomio comune.

Il giudice a quo, chiamato a pronunciarsi sulla sospensione di una

pena restrittiva della libertà personale (reclusione) di durata

superiore a tre anni, già in corso di esecuzione, ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale della norma in oggetto

concernenti sia gli aspetti processuali che quelli sostanziali

dell'istituto.

2. - Sotto il primo aspetto questa Corte è chiamata a decidere se

la norma impugnata, non prevedendo formalità d'intervento e di difesa

dell'interessato prima della pronunzia del provvedimento da parte del

giudice, contrasti con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione,

che garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e

grado del procedimento.

La questione, nei termini prospettati, non appare fondata.

L'art. 148 c.p. attribuisce al giudice il potere di sospendere

l'esecuzione della pena ma nulla dispone in ordine alla procedura e,

d'altro canto, non ricorrono, nell'ordinanza, dati o profili che

consentano di ritenere, in sede di decisione della questione, che le

censure mosse dal giudice a quo abbiano riferimento anche ad altre

norme, quali potrebbero essere, in ipotesi l'art. 585 c.p.p. o le

disposizioni sugli incidenti di esecuzione. Il che non dispensa

dall'osservare che, comunque, la disciplina degli incidenti di

esecuzione, (nel cui ambito ben potrebbe essere inquadrato il

procedimento in questione), nel contenuto risultante dalla sentenza n.

69 del 1970 di questa Corte, garantisce ormai pienamente l'intervento e

l'assistenza dell'imputato.

3. - Sotto il secondo profilo, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 148 c.p. è prospettata con riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione.

La questione appare fondata sotto l'assorbente motivo della

violazione del principio di uguaglianza.

Si assume a tale riguardo nell'ordinanza che la situazione del

condannato in caso di infermità psichica sopravvenuta sarebbe, senza

alcun valido motivo, deteriore rispetto a quella dell'imputato che nel

corso del processo venga a trovarsi in analoga situazione. Ciò in

quanto, mentre nel primo caso detta infermità determina la sospensione

della pena (con la conseguenza che il periodo di tempo trascorso quale

degente in manicomio giudiziario non va computato ai fini

dell'espiazione), nel secondo caso, invece, pur essendo motivo di

sospensione del processo, non sospende anche il corso della custodia

preventiva.

Orbene, è indubbio che custodia preventiva e pena, ancorché

producano entrambe l'effetto di privare l'individuo della sua libertà

personale, hanno scopi diversi. Infatti - come questa Corte ha già

affermato in altre occasioni - la prima prescinde completamente da

quelle finalità di carattere rieducativo che caratterizzano la seconda

e può essere predisposta solo in vista della soddisfazione di esigenze

di carattere cautelare e strettamente inerenti al processo (sentenze n.

64 del 1970 e 147 del 1973). Il che spiega - tra l'altro - perché in

alcuni casi (come ad esempio in quelli previsti dagli artt. 247, 257,

258 c.p.p.) la custodia preventiva possa avvenire anche al di fuori del

carcere, e cioè del luogo istituzionalmente previsto per l'esecuzione

delle pene.

Va tuttavia considerato che l'art. 137 c.p., introducendo un

temperamento equitativo al rigore dei principi, stabilisce che la

durata della carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta

irrevocabile si detrae da quella della pena detentiva che venga

successivamente inflitta, purché non si tratti dell'ergastolo.

La norma non fa eccezioni o riserve di sorta, sicché non par

dubbio che, anche agli effetti da essa previsti, per carcerazione

preventiva debba intendersi ogni privazione della libertà comunque e

dovunque sofferta prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Ciò comporta che il periodo trascorso in manicomio giudiziario

dall'imputato in attesa di giudizio non solo va computato ai fini della

custodia preventiva ma vale come espiazione di pena e deve essere

quindi detratto dalla durata di questa mentre - dato il tenore della

norma impugnata - se l'infermità psichica sopravviene dopo la

condanna, il periodo trascorso in manicomio giudiziario non può essere

in alcun caso, come già si è detto, computato sulla durata della

pena.

La disparità di trattamento appare evidente dal momento che in

entrambi i casi il ricovero in manicomio giudiziario ha finalità e

caratteristiche identiche e non è determinato da alcuna causa

imputabile al reo. E ciò è sufficiente, secondo i principi

costantemente enunciati da questa Corte, per far ritenere violato

l'art. 3 della Costituzione.

Pertanto, senza che sia necessario esaminare anche la sussistenza

della denunciata violazione dell'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice, nel

disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in

stato d'infermità psichica, ordini che la pena sia sospesa con le

conseguenze superiormente rilevate.

La parziale illegittimità dell'art. 148 c.p., in tali sensi

dichiarata, va, in forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

estesa - per necessaria conseguenzialità - anche all'altra parte dello

stesso articolo che prevede la sospensione della pena in caso di

ricovero in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio

comune (attualmente denominato ospedale psichiatrico), che sono misure

anche esse importanti restrizioni della libertà personale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148 del

codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre

il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato

d'infermità psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della

libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 148

del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice ordini la

sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia

ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio

comune (ospedale psichiatrico);

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale del predetto art. 148 del

codice penale, sollevata dal giudice di sorveglianza presso il

tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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