Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1994 dal

Tribunale di sorveglianza di Brescia sull'istanza proposta da

Fettolini Domenico, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento instauratosi ai sensi dell'art.

147 del codice penale per il differimento dell'esecuzione della pena,

il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 148 del codice penale.

Il giudice a quo premette che il condannato, Fettolini Domenico,

risulta affetto da una malattia psichica di tipo depressivo,

accertata da una perizia d'ufficio e considerata di tale gravità da

richiedere, necessariamente, somministrazioni farmacologiche e

controlli psicoterapeutici non eseguibili in una struttura

penitenziaria. In proposito osserva il Collegio rimettente che,

mentre l'ipotesi della infermità fisica, prevista dall'art. 147,

primo comma, numero 2, del codice penale, comporterebbe il

differimento dell'esecuzione senza condizioni né prescrizioni,

determinando come conseguenza il provvisorio ritorno in libertà del

condannato, la infermità psichica implicherebbe, al contrario, il

ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (vale a dire in una

struttura che, nella sostanza, è penitenziaria). Perché in seguito

all'abolizione degli ospedali psichiatrici civili ad opera della

legge 13 maggio 1978, n. 180, il giudice non potrebbe più ricorrere

a siffatte strutture e sarebbe costretto a disporre il ricovero

dell'infermo nell'ospedale psichiatrico giudiziario.

2. - Tra le persone affette da infermità fisica grave e persone

affette da infermità psichica si sarebbe accentuata, pertanto, la

disparità di trattamento preesistente, che non appare giustificata.

Il bene della salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione, e

definito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del

servizio sanitario nazionale), come "fondamentale diritto del singolo

ed interesse della collettività", non distinguerebbe fra salute

fisica e psichica. Esso consisterebbe in un concetto unitario,

onnicomprensivo, che non potrebbe ridondare in danno del solo malato

di mente. Del resto, già nella Relazione al codice Rocco, prosegue

l'ordinanza di rimessione, si legge che il malato psichico non è in

condizione di avvertire gli effetti afflittivi e correttivi della

pena, sì che risulterebbe giustificato l'istituto della sospensione

dell'esecuzione della pena - quantunque in attesa della guarigione -

attraverso il ricovero in una struttura psichiatrica.

Imponendo per il computo complessivo della pena la considerazione

del periodo di ricovero nella struttura psichiatrica, questa Corte -

secondo il giudice a quo - con la sentenza n. 146 del 1975, si

sarebbe fermata a metà strada. Per conformare l'art. 148 del codice

penale ai principi costituzionali, andrebbe infatti valutata la

pericolosità sociale del condannato (nei cui confronti sia

sopravvenuta la malattia psichica) allo scopo di porlo in libertà,

quando essa difetti, ovvero di adottare una misura cautelare meno

rigida di quella, unica e obbligatoria, qual è l'ospedale

psichiatrico giudiziario, quando sussista.

Della inadeguatezza di un servizio intramurario per la cura della

salute mentale del detenuto si sarebbe reso conto anche il

legislatore che, con alcune disposizioni contenute nel regolamento

dell'amministrazione penitenziaria di cui al d.P.R. 29 aprile 1976,

n. 431, ha cercato di ovviare ai problemi che pone la malattia

mentale (in proposito il Collegio rimettente cita l'art. 17, quinto

comma, ove si prevede il ricorso a specialisti esterni, e l'art. 99

che consente al magistrato di disporre accertamenti attraverso il

ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario). D'altronde, il

rilievo conferito alla pericolosità sociale potrebbe estendersi a

tutti gli imputati ai quali sia stata applicata in via provvisoria,

ai sensi degli articoli 312 e 313 del codice di procedura penale, la

misura di sicurezza del ricovero nell'ospedale psichiatrico

giudiziario; né la Corte costituzionale potrebbe richiamarsi alla

sentenza n. 24 del 1985 e affermare la sua incompetenza circa la

previsione d'una nuova disciplina degli istituti di ricovero che,

certo, risolverebbe il problema.

In ordine alla infermità psichica grave - questa la conclusione

del giudice a quo - l'art. 148 del codice penale sarebbe in contrasto

con i principi costituzionali di uguaglianza, della finalità

rieducativa della pena e della tutela della salute. In particolare,

quando la malattia mentale è grave, ma priva di incidenza sul piano

fisico e, perciò, al di fuori della statuizione di cui all'art. 147

del codice penale, il condannato dovrebbe essere liberato oppure

custodito in una struttura meno rigida di quella prevista dall'art.

148, non essendo in grado di avvertire gli effetti afflittivi della

pena e della sua finalità rieducativa. Di qui, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 148, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32

della Costituzione, nella parte in cui non consente la valutazione

della pericolosità sociale del condannato colpito da malattia

psichica (sopravvenuta o preesistente) e, dunque, non considera la

possibilità di un suo ricovero attraverso misure cautelari e

curative meno rigide.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità della questione sollevata.

Il giudice a quo chiede una pronuncia che esula dalle attribuzioni

della Corte, qual è la modifica dell'art. 148 del codice penale con

la previsione di misure alternative rispetto al ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario. Né il riferimento all'art. 147, primo

comma, numero 2, del codice penale appare pertinente, trattandosi di

una norma derogatoria della disciplina dell'esecuzione della pena,

che non può essere assunta quale metro di legittimità della regola

(generale) dettata in materia. Le due fattispecie - quella della

grave infermità fisica e quella della infermità psichica - sono

differenti e perciò si giustifica, conclude l'Avvocatura, il loro

diverso trattamento. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte, in riferimento ai principi

costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza, tutela della salute in

ogni suo aspetto e rieducazione del condannato, di cui agli artt. 3,

32 e 27 della Costituzione, la questione di costituzionalità

dell'art. 148 del codice penale, ove si prescinde dalla valutazione

della pericolosità sociale, nel caso di infermità psichica

sopravvenuta, e non si prevede la liberazione del condannato, in

attesa della eventuale guarigione, come invece dispone l'art. 147,

primo comma, numero 2, per il condannato affetto da grave malattia

fisica.

2. - La questione è inammissibile.

Con l'ordinanza di rimessione si solleva la questione di

legittimità costituzionale in ragione dell'accostamento di due

diverse situazioni di fatto accomunate dal ricovero in una struttura

custodiale: l'ospedale psichiatrico giudiziario (un tempo manicomio

giudiziario). L'applicazione della misura di sicurezza detentiva in

seguito al proscioglimento dell'imputato per infermità psichica

risponde, nel sistema penale, all'esigenza di assicurare una forma di

custodia soltanto per le persone socialmente pericolose, secondo

l'indirizzo con cui questa Corte ha ripetutamente affermato, come

indispensabile, l'accertamento della pericolosità sociale di coloro

che sono sottoposti alla misura di sicurezza (v. sentenze nn. 1102

del 1988, 249 e 139 del 1982). Tale misura riguarda, tuttavia,

esclusivamente chi è autore del reato nello stato di incapacità

d'intendere e di volere: colui, cioè, che al momento del fatto non

era, totalmente o parzialmente, imputabile.

Nel caso in esame, invece, il condannato ha commesso il fatto-reato

con piena colpevolezza, sì che la malattia è un posterius non un

prius, rispetto al fatto penalmente rilevante.

3. - La malattia psichica, per quanto sopravvenuta, è comunque una

realtà che a un certo punto delle due diverse vicende umane viene

pur sempre ad unificarle. Ragion per cui il Collegio rimettente

ritiene che sottoporre a due distinti trattamenti il caso della

malattia mentale sopravvenuta e quello della infermità preesistente

al fatto comporti la violazione dei principi costituzionali

menzionati, giacché identica è la struttura custodiale che eroga il

trattamento.

Dubbi di legittimità costituzionale si estendono altresì,

nell'ordinanza, anche con riferimento al caso della malattia fisica

grave che obbliga il giudice a sospendere l'esecuzione della pena

sino alla (poco probabile) guarigione. Prevedendo un trattamento

umanitario per l'autore del fatto, quest'ultima ipotesi - al pari

dell'altra riguardante la persona prosciolta per infermità psichica

non socialmente pericolosa - renderebbe evidente la disumanità del

trattamento riservato al condannato cui sia diagnosticata, durante la

detenzione, una malattia psichica grave.

4. - Questa Corte ha più volte dichiarato inammissibili le

richieste d'interventi additivi su disposizioni concernenti una nuova

disciplina delle misure applicabili in seguito al proscioglimento,

per totale infermità psichica, con particolare riferimento alle

misure alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

(v. da ultimo l'ordinanza n. 333 del 1994).

Il giudice a quo ritiene di non aver formulato un'analoga domanda,

non intendendo modificare l'istituto custodiale nel suo complesso; è

tuttavia evidente che l'ordinanza di rimessione non fuoriesce da quel

solco. L'alternativa fra il ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario e la sospensione della misura proposta nel petitum

additivo è infatti solo apparente, come già emerge dalla

considerazione della causa petendi che oscilla fra l'estremo

dell'assimilazione del caso in esame alla malattia fisica grave e

quello dell'omogeneizzazione del trattamento alla infermità psichica

preesistente (in funzione dell'applicazione del criterio della

pericolosità sociale). Sì che occorre scegliere fra le diverse

opzioni che, invero, hanno un comune denominatore, condiviso dalla

Corte, circa il non soddisfacente trattamento riservato

all'infermità psichica grave, sopravvenuta, specie quando è

incompatibile con l'unico tipo di struttura custodiale oggi prevista.

Tuttavia, spetta al legislatore trovare una equilibrata soluzione che

garantisca anche a questi condannati la cura della salute mentale -

tutelata dall'art. 32 della Costituzione - senza che sia eluso il

trattamento penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 148 del codice penale sollevata, in riferimento agli

articoli 3, 27 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza

di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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