Art. 146 c.p. — Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

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[1]((L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:

  • 1)se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
  • 2)se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta' inferiore ad anni uno;
  • 3)se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

[2]Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla potesta' sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Corte Costituzionale

145

La Corte Costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti".

Testo in vigore dal 23 marzo 2001 al 7 febbraio 2014

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 438/1995

    Ha colpito questo articolo
    18 ottobre 1995

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., l'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., come aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 - ove è stabilito il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena se questa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione, ai sensi dell'art. 286 bis, primo comma, cod. proc. pen. -, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. Dinanzi ad un fenomeno di carattere eccezionale quale l'affezione da AIDS ed alla sua incidenza sulla espiazione della pena, la risposta del legislatore, implicante una complessa ponderazione dei valori coinvolti - la tutela della salute del singolo condannato, quella collettiva nel contesto carcerario e quella dell'intera collettività; la funzione, non solo rieducativa e di prevenzione sociale, della pena; la tutela dei beni fondamentali della collettività e dei singoli -, benché più volte sollecitata dalla Corte (sentt. nn. 70 e 308 del 1994), specie nel senso di una più appagante salvaguardia delle esigenze di sicurezza collettiva, è rimasta attestata sul rigido automatismo giudiziale che connota l'operatività della disposizione denunciata. Se il rinvio o la sospensione della esecuzione della pena detentiva in generale si è sempre saldamente collegato al presupposto delle particolari condizioni di salute del condannato e della loro ritenuta inconciliabilità con l'altrettanto peculiare regime carcerario, a fronte della estrema variabilità della casistica dell'affezione da AIDS, è irragionevole non aver lasciato alcuno spazio alla possibilità di verificare in concreto la compatibilità delle condizioni di salute del condannato con la esecuzione della pena. - Sulla esecuzione, rispettivamente, di pena detentiva e di misura di sicurezza detentiva da parte di condannati affetti da AIDS conclamato, S. nn. 70/1994 e 308/1994. In tema di accertamenti sanitari nei confronti di coloro che svolgono attività comportanti per i terzi il rischio di contagio dell'infezione da HIV, S. n. 218/1994. red.: A. Greco

    Art. 146 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 264/2009

    Questione infondata
    23 ottobre 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3), cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, Cost., ove prevede il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione. La norma non introduce una presunzione assoluta di incompatibilità con il carcere per i malati di cui sopra, tanto che, per il differimento, occorre la condizione che la malattia non solo sia gravemente debilitante ma anche che sia giunta alla sua fase terminale: così facendo, e privilegiando esigenze di natura umanitaria, garantisce un corretto equilibrio tra il diritto alla salute del condannato e le esigenze di sicurezza, effettività e certezza dell'espiazione della pena. -V., citate, sentenze n. 438/1995 e n. 70/1994 e ordinanza n. 145/2009.

    Art. 146 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 260/2009

    Questione infondata
    19 ottobre 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 Cost., nella parte in cui, stabilendo il rinvio obbligatorio della pena detentiva nei confronti di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno, non prevede che il giudice possa negare il differimento dell'esecuzione se lo ritenga non adeguato alle finalità di prevenzione generale e la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il rischio di recidiva. Come la Corte ha già precisato con l'ordinanza n. 145 del 2009, non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto, con riguardo al periodo della gravidanza e al primo anno del bambino, che la protezione del rapporto madre-figlio in un ambiente idoneo debba prevalere sull'interesse dello Stato all'esecuzione immediata della pena. Inoltre, il rinvio del momento esecutivo non esclude la funzione di intimidazione e dissuasione della pena, posto che non ci si trova di fronte ad una rinuncia sine die della esecuzione. Né costituisce idoneo tertium comparationis la disciplina dettata dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. relativo alle misure cautelari, né è pertinente il richiamo all'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in tema di espulsione. Infine, il pericolo che la maternità venga utilizzata come scudo per ottenere il rinvio è adeguatamente bilanciato dal fatto che il secondo comma dell'art. 146 cod. pen. prevede, tra le condizioni ostative alla concessione del differimento, la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul figlio e l'abbandono o l'affidamento del figlio ad altri. In senso analogo, vedi, citata, ordinanza n. 145/2009.

    Art. 146 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 23 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1999 al 23 marzo 2001. 40 parole tolte, 77 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: 1°aggiunto: 1) se deve aver luogo tolto: contro aggiunto: nei confronti di donna incinta;

tolto: 2°aggiunto: 2) se deve aver luogo tolto: contro donna che ha partorito da meno di sei mesi aggiunto: nei confronti di madre di infante di eta' inferiore ad anni uno;

tolto: Nel caso preveduto dal numero 2° il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenutoaggiunto: Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla potesta' sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art146 · fonte del testo

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