Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del

codice penale, così come modificato dall'art. 1 della legge 14

luglio 1993, n. 222, che ha convertito il decreto-legge 14 maggio

1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone

detenute affette da HIV e di tossicodipendenti), promossi con due

ordinanze emesse il 12 aprile 1994 dal Tribunale di sorveglianza di

Torino nei procedimenti riuniti di sorveglianza nei confronti di

Bergamo Ciro e di Moscaritolo Michelangelo, iscritte ai nn. 526 e 527

del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato,

con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 146 n. 3 del codice penale, come inserito

dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni

urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da HIV e

di tossicodipendenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 14

luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede il rinvio

obbligatorio dell'esecuzione della pena se deve avere luogo nei

confronti di persona affetta da HIV nei casi di incompatibilità con

lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286- bis, comma 1, del

codice di procedura penale;

che a tal proposito il giudice a quo deduce la violazione

dell'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto "la malattia

continuerà a sussistere e la pena detentiva di fatto resterà

sospesa sine die", con effetto asseritamente "deflagrante rispetto

alla sistematicità dell'ordinamento e alla razionalità dell'intero

sistema", giacché qualunque reato commetta la persona che ha

ottenuto il differimento dell'esecuzione della pena "vi è la

certezza che nessuna sanzione penale potrà essere eseguita nei suoi

confronti";

che in uno dei giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile;

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e che

pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico

provvedimento;

che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione del tutto

analoga, ne ha dichiarato la non fondatezza (v. sentenza n. 70 del

1994) osservando, fra l'altro, che, dovendosi porre a fondamento

della nuova ipotesi di differimento della esecuzione della pena

"l'esigenza di assicurare il diritto alla salute nel particolare

consorzio carcerario", ne deriva che la liberazione del condannato

non può "ritenersi frutto di una scelta arbitraria" così come

neppure può affermarsi "che la liberazione stessa integri, sempre e

comunque, un fattore di compromissione delle contrapposte esigenze di

tutela collettiva", giacché non è la pena differita in quanto tale

"a determinare una situazione di pericolo, ma, semmai, la carenza di

adeguati strumenti preventivi volti ad impedire che il condannato,

posto in libertà, commetta nuovi reati";

e che, pertanto, non adducendo le ordinanze di rimessione

argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione

deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma,

n. 3 del codice penale, come inserito dall'art. 2 del decreto-legge

14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento

di persone detenute affette da HIV e di tossicodipendenti)

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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