Art. 145 c.p. — Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

[1]Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e' corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

[2]Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

[3]1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

[4]2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

[5]3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

[6]In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI -…

    Art. 110 c.p. · Art. 45 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 91/1968

    Questione infondata
    10 luglio 1968

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 c.p., che pone a carico del detenuto le spese di mantenimento in carcere, sollevata sotto il profilo della mancata attuazione di una completa organizzazione del lavoro carcerario, per cui non tutti i detenuti sarebbero nelle condizioni di provvedere al pagamento con i frutti del lavoro carcerario. Invero l'art. 145 riguarda soltanto l'ordine dei prelievi sulla retribuzione e sul peculio del condannato, e la carenza organizzativa denunciata nell'ordinanza non può aver, di per sé, alcuna influenza sulla costituzionalità della norma, il cui contenuto prescinde dal modo in cui in via generale è regolato l'ordinamento, e s'innesta nel sistema, non sottoposto a censura, secondo il quale le spese di mantenimento gravano sul condannato.

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito della remunerazione del lavoro dei condannati negli stabilimenti penali (art. 145), la predetta Commissione propose che fosse reso insequestrabile il peculio del detenuto da parte dei suoi creditori. Ho accolto volentieri tale proposta, per dare un maggior stimolo al lavoro dei condannati, e perchè il pagamento dei debiti, che devono essere soddisfatti con i proventi della remunerazione del lavoro, è già garantito mediante i prelevamenti stabiliti dalla legge.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 74

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art145 · fonte del testo

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