Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1979 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 2,

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1975

dal tribunale di Firenze, nel procedimento penale a carico di Ortu

Giuseppina, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 16 luglio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Giuseppina Ortu ed

altri tre imputati del delitto di rapina aggravata, il tribunale di

Firenze, con ordinanza 24 febbraio 1975, ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

la questione - sollevata dalla Ortu, in stato di detenzione -

concernente la legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 2, cod.

pen., nella parte in cui non prevede il rinvio obbligatorio

dell'esecuzione di provvedimento restrittivo della libertà personale

emesso per sottoporre a custodia preventiva donna che abbia partorito

da meno di sei mesi.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del

16 luglio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 31 luglio 1975, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Firenze, premesso che Giuseppina Ortu

imputata di rapina aggravata, arrestata il 22 gennaio 1975, era in

carcere con la figlia Barbara, nata il 20 ottobre 1974, ha ritenuto che

l'art. 146, comma secondo, cod. pen. - secondo cui è rinviata

obbligatoriamente l'esecuzione della pena detentiva inflitta a donna

che ha partorito da meno di sei mesi - sia in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, in quanto non prevede il rinvio anche nel caso di

donna sottoposta a custodia preventiva, che abbia partorito da meno di

sei mesi.

Le situazioni identiche non giustificherebbero la disparità di

trattamento.

2. - La questione non è fondata.

Nella fase di accertamento del reato la custodia preventiva

risponde ad esigenze cautelari e con riguardo ad esse l'art. 259 cod.

proc. pen. dispone che - fuori dei casi previsti dall'art. 253 e dal n.

2 dell'art. 254 - se l'imputata è una donna incinta o che allatta la

propria prole, il giudice può disporre con decreto motivato la

sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza

cauzione o malleveria; e il provvedimento è sempre revocabile con

decreto motivato. La fase di esecuzione della pena, invece, risponde

alla esigenza della certezza di sua applicazione, che costituisca

minaccia tale da indurre a non commettere il reato. Ed è in ragione

di questa funzione di controspinta, di inibizione al reato, che la

minaccia dell'applicazione è considerata funzione essenziale della

pena. E soltanto il legislatore può determinare le modalità della

esecuzione, considerando i fatti in particolare, e quando consentire

provvedimenti giudiziali o, invece, stabilire una disciplina legale che

escluda ogni margine di discrezionalità del giudice. Ciò posto, la

situazione di una donna, che ha partorito da meno di sei mesi, se

contro la donna deve aver luogo l'esecuzione di pena detentiva, è

diversa dalla situazione in cui contro la donna deve aver luogo la

carcerazione preventiva, la quale, nel caso che sia stata sofferta

prima della sentenza divenuta irrevocabile (art. 576, comma secondo,

cod. proc. pen.), si detrae dalla durata complessiva della pena

temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria, ed è

considerata come reclusione od arresto soltanto agli effetti della

detrazione (art. 137 cod. pen.).

Pertanto, l'aver partorito da meno di sei mesi è soltanto parte di

situazioni ritenute rilevanti dal legislatore, che sono diverse per

essere la circostanza del parto da meno di sei mesi collegata, in un

caso, alla condanna a pena detentiva e, in altro, al provvedimento del

giudice che ha emesso il mandato di cattura. E la diversità esclude la

irrazionale disparità di trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 146, n. 2, del codice penale proposta dal tribunale di

Firenze, con ordinanza 24 febbraio 1975, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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