Corte costituzionale

Sentenza n. 308/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 212, 147 e

146 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre

1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nel procedimento di

sorveglianza nei confronti di Ulargiu Ruggero, iscritta al n. 202 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, chiamato a decidere

sulla impugnazione proposta avverso un provvedimento del magistrato

di sorveglianza con il quale, in considerazione dell'aggravamento

della pericolosità sociale del soggetto, è stata sostituita la

misura di sicurezza della libertà vigilata con quella detentiva

della casa di lavoro nei confronti di persona affetta da AIDS

conclamata, ha osservato come la recente normativa introdotta per i

portatori di tale malattia ha stabilito i casi di incompatibilità

con il regime detentivo per gli imputati o i detenuti in espiazione

di pena "nulla prevedendo, invece, per gli internati a seguito di

misura di sicurezza detentiva". Considerato dunque, rileva il giudice

a quo, che nell'ordinamento non è dato rinvenire alcuna norma che

parifichi la condizione dell'internato a quella del detenuto in

esecuzione della pena e che, pertanto, l'indicata lacuna non è

colmabile in via interpretativa, stante la tipicità dei casi di

sospensione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza, viene

a generarsi, secondo il rimettente, una non giustificata disparità

di trattamento tra internati e condannati che presentino la stessa

patologia, tenuto conto, per un verso, della sostanziale identità

del trattamento sanitario praticabile nei diversi istituti

penitenziari e, sotto altro profilo, dell'omologo status custodiale

che caratterizza tanto l'esecuzione della pena che l'esecuzione delle

misure di sicurezza detentive.

Compromessi sarebbero anche gli artt. 32 e 27 della Costituzione,

in quanto, afferma il giudice a quo, la gerarchia di valori che sta

al fondo della recente scelta legislativa, fa sì che anche la

pretesa di eseguire le misure di sicurezza detentive debba essere

subordinata alla tutela della salute e al senso di umanità che deve

ispirare l'esecuzione delle misure stesse.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Ad

avviso della difesa dello Stato non sussisterebbe, anzitutto, la

prospettata violazione degli artt. 27 e 32 della Costituzione,

giacché la misura di sicurezza della casa di lavoro non contrasta

con il senso di umanità che deve caratterizzare "la sanzione

afflittiva da scontare", né può dirsi confliggente con il diritto

alla salute, attese le forme di assistenza generali e specifiche che

possono essere praticate. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3

della Costituzione, l'Avvocatura osserva che le norme dettate in tema

di malati di AIDS costituiscono una deroga alla disciplina generale,

sicché le stesse non possono essere assunte a parametro per la

valutazione di situazioni analoghe. Accanto a ciò - sostiene la

difesa dello Stato - occorre considerare, a giustificazione della

difformità di disciplina, "l'ulteriore requisito della pericolosità

sociale richiesto per l'applicazione della misura di sicurezza

rispetto a quelli necessari per l'irrogazione della pena". Da ultimo,

e contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a quo,

l'Avvocatura ritiene che l'art. 286- bis del codice di procedura

penale, così come introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 12

gennaio 1993, n. 3, all'epoca vigente, possa essere interpretato nel

senso che la disposizione ivi enunciata non riguardi solo la custodia

cautelare, ma "tutte le forme di limitazione della libertà

personale, ivi compresa quindi anche quella relativa agli internati

per effetto di applicazione di una misura di sicurezza". Una

interpretazione, questa, che - conclude l'Avvocatura - permetterebbe

di ritenere dissolti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati

dal rimettente. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Sorveglianza di Roma solleva questione di

legittimità costituzionale degli artt. 212, 147 e 146 del codice

penale nella parte in cui non prevedono la sospensione della misura

di sicurezza detentiva nei confronti di soggetti affetti da AIDS

conclamata o da grave deficienza immunitaria "o da gravi infermità

che ne rendono incompatibile l'esecuzione". Tenuto conto, infatti,

dei recenti interventi normativi che hanno stabilito il divieto di

custodia cautelare in carcere ed il rinvio obbligatorio della

esecuzione della pena nei casi di AIDS conclamata o di grave

deficienza immunitaria, e considerata l'impossibilità di estendere

in via interpretativa tale regime alla applicazione delle misure di

sicurezza detentive, il giudice a quo ravvisa una "evidente"

disparità di trattamento tra internati e condannati "colpiti in pari

grado dalla stessa patologia", senza che il differente regime

stabilito per le due situazioni poste a raffronto possa rinvenire

adeguata giustificazione "né in una sostanziale diversità di

trattamento sanitario" praticato nei diversi istituti, "né in una

sostanziale diversità del momento custodiale".

Accanto alla violazione del principio di uguaglianza, il giudice a

quo ravvisa, poi, altri due profili di illegittimità costituzionale.

Partendo infatti dalla premessa che la pretesa punitiva resta

subordinata alla tutela della salute e al senso di umanità, ove determinate patologie si pongano in termini di non compatibilità con

la esecuzione della pena, la mancata estensione agli internati delle

previsioni dettate per i condannati viene a compromettere, da un

lato, il fondamentale diritto dell'individuo alla tutela della salute

e, dall'altro, il senso di umanità "che deve informare ogni forma di

esecuzione restrittiva, prescindendo dall'esser sottoposto a pena o

misura di sicurezza".

2. - Questa Corte ha già avuto modo di affrontare i non pochi

aspetti problematici scaturiti dalla normativa da ultimo introdotta

ad opera del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 39, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, con la quale è

stato fra l'altro stabilito il divieto di applicare la misura della

custodia cautelare in carcere e l'obbligo di disporre il rinvio della

esecuzione della pena nei confronti delle persone malate di AIDS. Sui

profili che hanno in particolare riguardato le modifiche apportate

all'art. 146 del codice penale, disposizione, questa, che assume un

rilievo assorbente in questa sede, avuto riguardo al petitum che il

rimettente dimostra di perseguire in rapporto alla specificità del

caso che forma oggetto del procedimento a quo, nella sentenza n. 70

del 1994 sono state poste in risalto le ragioni, affatto peculiari,

che hanno sostenuto la scelta normativa.

A fronte, infatti, dei connotati di estrema gravità che il triste

fenomeno dei malati di AIDS già presenta in sé e per sé, questa

Corte ha osservato come al fondo della nuova ipotesi di rinvio

obbligatorio della esecuzione della pena fosse rinvenibile una

esigenza del tutto eccezionale, avendo il legislatore inteso porre

rimedio a "situazioni di estrema drammaticità", quali sono quelle

che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della

infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria,

"essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto

numero di soggetti a rischio" (XI Legislatura, Atto Senato, n. 1240).

Considerata, dunque, la finalità che la norma è chiamata a svolgere

nel sistema, si è osservato come non sia tanto il bene della salute

del singolo condannato a venire in discorso, quanto, piuttosto, la

salvaguardia della sanità pubblica nel particolare consorzio

carcerario, cosicché, e di riflesso, l'incompatibilità normativa

con la condizione di detenuto, che la novella ha introdotto per

coloro che risultino portatori di quella specifica malattia, non si

fonda "sulla presunzione ex lege che l'esecuzione della pena realizzi

un trattamento contrario al senso di umanità, ma si proietta sul

diverso versante della tutela di quanti potrebbero patire pregiudizio

ove la pena venisse immediatamente eseguita".

Il nucleo delle recenti disposizioni che il giudice a quo evoca a

modello, e sulla cui base fonda le dedotte censure di

incostituzionalità per "omissione", viene quindi a coagularsi

attorno ad un binomio costituito in via esclusiva dai due termini

"carcere-malati di AIDS'; un binomio, questo, che il legislatore ha

inteso scindere in forza di una opzione che, a sua volta, trae

alimento da un presupposto di fatto non valutabile in astratto: vale

a dire l'eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica

nel contesto delle carceri dovuta a due fenomeni di "concentrazione"

fra loro interagenti, quali sono, da un lato, l'alto numero di

detenuti all'interno degli istituti e, dall'altro, la massiccia

presenza, fra questi, di soggetti a rischio. È evidente, allora, che

una disciplina che assume i connotati sostanziali di ius singulare

non possa fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad

essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto,

perché, così operando, la fattispecie omologata finirebbe

ineluttabilmente per svolgere nel sistema una funzione diversa da

quella propria della norma cui essa si sovrappone. Il che, se può

ritenersi non incompatibile con la sfera della discrezionalità

legislativa, fuoriesce con certezza dai poteri spettanti a questa

Corte, posto che una eventuale pronuncia additiva che determinasse le

conseguenze di cui si è detto non si limiterebbe ad adeguare

l'ordinamento secundum Constitutionem, ma creerebbe un novum con

effetti invasivi rispetto alle scelta che soltanto il legislatore è

abilitato a compiere.

Risultando, quindi, fra loro eterogenei i presupposti e le

finalità che sostengono, da un lato, l'istituto del rinvio

obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti degli ammalati

di AIDS e, dall'altro, l'identica disciplina che il rimettente mira

ad estendere nei confronti degli internati che versino nella medesima

situazione, il petitum perseguito dal giudice a quo finisce per

ammettere una pluralità di soluzioni, tutte rispettose dei

fondamentali valori coinvolti, ma nessuna delle quali

costituzionalmenteimposta. La tutela della salute collettiva che,

come si è detto, costituisce il fulcro attorno al quale ruota il

recente intervento normativo, si opacizza, infatti, nel ben diverso

contesto in cui si realizza l'applicazione delle misure di sicurezza

detentive, ove assume, invece, risalto esclusivo l'esigenza di

salvaguardare appieno il bene della salute del singolo internato e,

per esso e di riflesso, i princip/' di uguaglianza e di umanità del

trattamento penitenziario.

Allo stesso modo, la necessità di assegnare il dovuto risalto

alle esigenze di sicurezza collettiva, per le quali, anzi, questa

Corte non ha mancato di formulare, nella richiamata sentenza,

l'auspicio di un pronto intervento del legislatore, assumono un

rilievo del tutto peculiare in sede di applicazione delle misure di

sicurezza, postulando le stesse un perdurante giudizio di

pericolosità che non può certo essere svilito nel quadro del

doveroso bilanciamento dei valori che la problematica sollevata dal

giudice a quo indubbiamente coinvolge.

Come già posto in risalto nella sentenza n. 70 del 1994, dunque,

l'alternativa tra "immediata esecuzione" o sua temporanea

"inesigibilità" a causa di condizioni di salute che siano ritenute

con essa incompatibili, non comporta soluzioni a "rime obbligate",

così come, sotto un diverso versante, neppure è a dirsi che il

rinvio della esecuzione rappresenti lo strumento che, sempre e

comunque, sia il solo idoneo a soddisfare le esigenze che vengono qui

in discorso. Diverse essendo, quindi, le possibili opzioni che il

legislatore è chiamato a individuare e prescegliere per soddisfare i

vari e delicati profili di cui innanzi si è detto, non v'è spazio

per ritenere alla stregua di scelta costituzionalmente obbligata la

soluzione meramente additiva che il giudice a quo sollecita, con

l'ovvia conseguenza di ritenere inammissibile il quesito di

legittimità che il Tribunale rimettente ha inteso sollevare davanti

a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 212, 147 e 146 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 32 e 27 della Costituzione, dal Tribunale

di Sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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