Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/04/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1997

dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, nel corso di

due procedimenti penali riuniti, iscritta al n. 483 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, procede

nei confronti di due imputati di omicidio colposo aggravato, ai quali

è ascritto di aver cagionato la morte della vittima con due condotte

colpose concorrenti, alla guida dei rispettivi autoveicoli, in

violazione delle norme sulla circolazione stradale. Avvenuta la

costituzione di parte civile dei familiari della vittima, il

difensore di uno degli imputati osservava con nota scritta che l'art.

83 del codice di procedura penale consente alla sola parte civile, e

non all'imputato, che pure vi avrebbe interesse, di citare il

responsabile civile (nella specie l'impresa assicuratrice), ciò che

comporta che a mente degli artt. 538 e 540 del codice di procedura

penale l'imputato stesso si vede esposto da solo alle conseguenze

economiche di una eventuale sentenza di condanna nonostante abbia

ottemperato alle previsioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990

sulla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore. Il difensore annunciava di voler

pertanto sollevare questione di legittimità costituzionale del

suddetto art. 83 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione e tale questione formalmente sollevava all'udienza

dibattimentale, in sede di questioni preliminari, ai sensi dell'art.

491 del codice di procedura penale.

Tanto premesso, il pretore si pone anzitutto il problema della

rilevanza della questione in relazione all'avvenuto decorso del

termine per la citazione del responsabile civile, fissato nell'art.

555, terzo comma, del codice di procedura penale secondo quanto

stabilito con sentenza n. 453 del 17 novembre 1992 di questa Corte

costituzionale; ma subito rileva essere evidente che, non essendo

prevista dalla legge la citazione del responsabile civile da parte

dell'imputato, l'imputato stesso non avrebbe potuto in alcun modo

attivarsi in tal senso, mentre, in caso di accoglimento della

questione di costituzionalità, sarebbe sempre possibile chiedere la

restituzione nel termine.

2. - Ritenuta così la rilevanza della questione e passando alla

valutazione della sua non manifesta infondatezza, il pretore

sottopone ad analisi la sentenza n. 38 del 16 febbraio 1982 di questa

Corte (ribadita nell'ordinanza n. 120 del 18 giugno 1982), con la

quale la stessa questione, sollevata allora in relazione agli artt.

107 e 110 del codice di procedura penale del 1930, fu giudicata non

fondata. In proposito l'ordinanza del giudice a quo osserva che il

riferimento, in detta sentenza contenuto, alla non incidenza sul

diritto di difesa dell'imputato di un possibile contrasto di

giudicati non esaurisce il problema della disparità di trattamento

fatta dalla legge processuale (sotto il codice del 1930 come sotto il

codice vigente) all'imputato rispetto al responsabile civile.

L'imputato, quando nel processo penale vi sia costituzione di parte

civile, si trova ad essere convenuto in detto processo anche per gli

interessi civili, "che non di rado, anzi, assumono un rilievo pratico

pari se non superiore a quello di essere mandato assolto

dall'accusa". "Nel caso di condanna penale e conseguente condanna al

risarcimento dei danni ed eventuale provvisionale" - prosegue

l'ordinanza - "l'imputato sarà tenuto al pagamento anche di ingenti

somme, mentre il responsabile civile rimasto estraneo al processo non

sarà tenuto che in una fase successiva ed eventuale". Per converso,

il responsabile civile (in particolare l'impresa assicuratrice tenuta

ai sensi della legge n. 990 del 1969) "potrà decidere di intervenire

volontariamente nel processo penale secondo una sua libera scelta,

mentre l'imputato assicurato non ha un corrispondente potere di

chiamare l'impresa assicuratrice ai fini di essere manlevato nei

confronti della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei suoi

(soli) confronti dalla parte civile. E ciò non può non configurare

un'indubbia disparità di trattamento processuale, assolutamente non

giustificata da alcuna diversità di posizioni".

Al di là di queste considerazioni, l'ordinanza del pretore

affronta un altro e diverso profilo della questione, più

specificamente inerente al sistema proprio della legge n. 990 del

1969, concernente l'assicurazione della responsabilità civile

derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Secondo tale

sistema, colui che ha subi'to un danno in relazione alla circolazione

dell'autoveicolo può esercitare direttamente l'azione nei confronti

dell'assicuratore sulla base di quanto espressamente disposto

dall'art. 18 della legge, dandosi così vita, a' termini dell'art. 23

della legge stessa, ad un litisconsorzio necessario con l'assicurato.

Nel processo civile - osserva l'ordinanza - nulla vieta dunque al

danneggiante convenuto di chiamare in garanzia l'assicuratore, mentre

tale possibilità non è data allo stesso danneggiante quando si

trovi ad essere imputato nel processo penale, dove è tuttavia in

corso l'azione civile per il risarcimento del danno. In quest'ultimo

caso la statuizione giurisdizionale potrà essere fatta valere nei

soli confronti del danneggiante per il preciso disposto dell'art.

651 del codice di procedura penale, e non già nei confronti

dell'assicuratore che non sia stato citato nel processo né vi sia

volontariamente intervenuto. Vero è che il danneggiante assicurato

potrà rivalersi nei confronti dell'assicuratore agendo contro lo

stesso in via di regresso, ma solo in un separato ed autonomo

processo e sul presupposto che abbia effettuato il pagamento

dell'intero debito (art. 1299 codice civile).

Dopo avere svolto altre considerazioni relative al significato

dell'art. 651 del codice di procedura penale (dalle quali sembrerebbe

anche voler dedurre che la legge processuale penale esclude che una

citazione del responsabile civile da parte dell'imputato possa

avvenire sulla sola base di regole generali del sistema civile), il

giudice a quo conclude sollevando questione di legittimità

costituzionale del citato art. 83 del codice di procedura penale in

riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione: all'art. 3

sotto il duplice profilo della disparità di trattamento tra imputato

e responsabile civile, data l'equiparabilità perfetta dei loro ruoli

rispetto a quello dell'azione civile, e della disparità di

trattamento esistente tra l'imputato contro il quale vi è

costituzione di parte civile per il risarcimento del danno da

circolazione di autoveicoli nel processo penale e il convenuto per

analoga azione nel processo civile, dove vi è la possibilità della

chiamata in garanzia dell'assicuratore; all'art. 24 perché,

preclusagli nel processo penale in cui è convenuto dalla parte

civile la chiamata in garanzia del responsabile civile, l'imputato si

trova a dover sopportare da solo le conseguenze civili del reato non

solo in sede penale, ma anche nella successiva sede civile non

potendosi escludere che si trovi perdente nell'azione di regresso o

in altra autonoma azione da lui intentata al responsabile civile; ed

all'art. 97 perché il possibile contrasto di pronunce

giurisdizionali in sede penale e in sede civile, "derivante da norme

assolutamente incongrue e neppure necessarie o indefettibili alla

differenza tra i due processi confligge sicuramente con il principio

di buon andamento dell'amministrazione della giustizia". In

conclusione l'ordinanza "dichiara rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83

del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la

possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte

civile, di chiamare o chiedere l'autorizzazione a chiamare, nel

processo, il responsabile civile".

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura ritiene anzitutto valide, anche con riferimento al

codice vigente che nulla ha innovato, sotto i profili denunziati,

rispetto al sistema del codice precedente, le considerazioni che

indussero la Corte costituzionale, nel 1982, a disattendere la

analoga questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

in ordine alla disciplina dettata dagli artt. 107 e 110 del codice di

procedura penale del 1930. Inconferente sarebbe poi, secondo

l'Avvocatura generale, il richiamo all'art. 97, che secondo la

costante giurisprudenza costituzionale attiene esclusivamente alle

leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro

funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è estraneo

all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso.

Infine, mentre il rischio di contrasto tra giudicati sarebbe

escluso dalla diversità soggettiva delle parti nel giudizio penale

rispetto a quello civile, i rilievi svolti dal rimettente in tema di

economia di giudizio, pure potendo formare oggetto di valutazione da

parte del legislatore nel proprio ambito discrezionale, non

sembrerebbero assumere risalto sul piano costituzionale. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di

procedura penale nella parte in cui esso non prevede, nel caso di

costituzione di parte civile, che anche l'imputato possa chiedere al

giudice che procede la citazione del responsabile civile. La

questione, sorta in un processo per omicidio colposo a seguito di

circolazione di autoveicoli, è sollevata con riferimento a più

parametri e sotto una pluralità di profili. Viene evocato l'art. 3

della Costituzione con la denuncia di due distinte lesioni del

principio di eguaglianza. La prima lesione si avrebbe per la

differente posizione fatta all'imputato e al responsabile civile (che

nella causa civile inserita nel processo penale si trovano rispetto

all'azione civile in una piena equiparabilità di ruoli), in quanto

il responsabile civile, che può essere chiamato in causa soltanto

dalla parte civile (o dal pubblico ministero nella speciale

situazione prevista dall'art. 77, n. 4), può intervenire

volontariamente a tutela dei propri interessi (art. 85 cod. proc.

pen.), mentre all'imputato non è data la possibilità di ottenerne

la presenza nel processo. La seconda lesione dell'art. 3 si avrebbe

invece per la disparità di posizione fatta al danneggiante nel

processo penale rispetto a quella che egli ha nel processo civile. In

quest'ultimo il convenuto può chiamare in garanzia il responsabile

civile (nella specie l'impresa assicuratrice), la cui posizione,

nell'ambito della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è disciplinata

dagli artt. 18 e 23 della legge stessa, mentre nel processo penale,

all'imputato che si trova ad essere parimenti convenuto dal

danneggiato costituitosi parte civile, tale potere di chiamata in

garanzia non è in alcun modo attribuito, con esclusione dunque

incongrua e non giustificata. La lesione dell'art. 24 della

Costituzione si avrebbe invece perché, una volta preclusagli la

chiamata in garanzia del responsabile civile nel processo civile per

risarcimento del danno innestato nel processo penale, l'imputato si

trova a dover sopportare da solo le conseguenze civili del reato

ascrittogli, non solo in sede penale (dove può essere condannato al

risarcimento del danno ed anche al pagamento di una provvisionale),

ma anche nella successiva sede civile "non potendosi, addirittura,

escludere che si trovi perdente nell'azione di regresso (o in altra

autonoma azione, se non si accede alla tesi della solidarietà) da

lui intentata al responsabile civile". Infine verrebbe in

considerazione anche l'art. 97 della Costituzione, "confliggendo

sicuramente con il principio del buon andamento dell'amministrazione

della giustizia il possibile contrasto di pronunce giurisdizionali,

contrasto che non può neppure ascriversi ad una fisiologica

tolleranza del sistema nel suo complesso, in quanto derivante da

norme assolutamente incongrue e neppure necessarie o indefettibili

alla differenza tra le funzioni del processo penale e quelle del

processo civile".

Il giudice a quo prende le mosse dalla sentenza n. 38 del 1982 di

questa Corte (ribadita nella ordinanza n. 120 dello stesso anno), con

la quale analoga questione di legittimità costituzionale degli artt.

107 e 110 dell'allora vigente codice di procedura penale del 1930,

relativi alla citazione del responsabile civile nel processo penale,

sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, fu

dichiarata non fondata; e implicitamente riconosce che il sistema in

materia non è cambiato da quello allora vigente né sotto il profilo

della posizione fatta alle singole parti (parte civile, imputato,

responsabile civile) e ai diritti da loro esercitabili in seno al

processo penale, né sotto il profilo dell'efficacia delle sentenze

penali (di condanna o di proscioglimento) sul processo civile di

danno, dato che con le dichiarazioni di parziale illegittimità

costituzionale degli artt. 27 e 28 del codice di procedura penale del

1930, intervenute ad opera delle sentenze n. 55 del 1971 e n. 99 del

1973 di questa Corte, il sistema relativo all'efficacia delle

sentenze penali nei giudizi civili o amministrativi di danno già

aveva assunto connotati analoghi a quelli sanciti negli artt. 651 e

652 del codice oggi vigente. Tuttavia il rimettente ripercorre il

ragionamento svolto nella sentenza suddetta per contestare come "non

appagante" l'aver circoscritto l'indagine circa il possibile

contrasto di giudicati sull'azione civile prendendo quale punto di

riferimento il solo ambito della difesa penale dell'imputato e

trascurando invece il peso gravante sull'imputato stesso per effetto

della condanna al risarcimento del danno. Ma oltre a ribadire così,

sotto questo profilo, l'argomento (già disatteso dalla sentenza n.

38 del 1982) di una ingiustificata disuguaglianza di posizioni tra

l'imputato e il responsabile civile, con connessa lesione anche del

diritto di difesa dell'imputato, l'ordinanza del giudice a quo si

sofferma ampiamente su altro aspetto della dedotta lesione dell'art.

3 Cost., che nel 1982 non era stato menomamente sollevato e non aveva

pertanto formato oggetto di esame da parte della Corte

costituzionale: e cioè la disparità di trattamento dell'imputato

assoggettato alla azione di risarcimento del danno nel processo

penale rispetto al convenuto per la stessa azione in sede civile, al

quale è riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il

responsabile civile.

2. - Conviene prendere le mosse da quest'ultima censura, che - come

si è detto - non fu oggetto di esame da parte della sentenza n. 38

del 1982. Sotto questo profilo la questione di illegittimità

costituzionale è fondata.

3. - Vengono in considerazione, ad un tempo, la legge 24 dicembre

1969, n. 990, da un lato, e gli artt. 1917, comma ultimo, del codice

civile e 106 del codice di procedura civile dall'altro.

Nella legge n. 990 del 1969, istitutiva dell'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, interessano, ai fini

del giudizio di comparazione devoluto alla Corte attraverso

l'ordinanza di rimessione, gli artt. 18 e 23. Il primo comma

dell'art. 18 stabilisce che "il danneggiato per sinistro causato

dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma

della presente legge vi è l'obbligo di assicurazione ha azione

diretta per il risarcimento del danno nei confronti

dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata

stipulata l'assicurazione". L'art. 23 statuisce che "nel giudizio

promosso contro l'assicuratore a norma dell'art. 18, comma primo,

della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il

responsabile del danno". Queste due disposizioni, ovviamente da

inquadrarsi nel complesso della legge a cui appartengono, bastano, ad

avviso di questa Corte, per collocare la particolare responsabilità

civile in questione tra i casi di responsabilità civile ex lege ai

quali si riferisce il comma secondo dell'art. 185 del codice penale

quando stabilisce il principio per cui "ogni reato, che abbia

cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al

risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi

civili, debbono rispondere per il fatto di lui": ovviamente nel

processo civile ove l'azione di responsabilità per danno sia

esercitata, per qualsiasi motivo, indipendentemente o separatamente

dall'azione penale e nel processo penale ove vi sia (e finché vi

sia) costituzione di parte civile del danneggiato. Un orientamento,

questo, implicitamente confermato dalla giurisprudenza di questa

Corte, la quale, proprio con riferimento alla legge n. 990 del 1969,

ha avuto occasione di osservare che la citazione della società

assicuratrice si identifica nella creazione di una "nuova figura di

responsabile civile" (v. sentenza n. 24 del 1973, n. 7 del

Considerato in diritto). Tale è del resto anche il pensiero della

dottrina e della giurisprudenza; e l'esperienza giudiziaria insegna

che esistono casi nei quali la parte civile cita nel processo penale

per reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione di

autoveicoli l'impresa assicuratrice come responsabile civile. Né è

qui superfluo rimarcare che sotto questo aspetto il processo penale

si allinea pienamente sul modello del processo civile, nel quale

l'art. 18 della legge n. 990 del 1969 abilita il danneggiato

all'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti

dell'assicuratore.

Quando la Corte di cassazione esclude l'azione civile diretta del

danneggiato contro l'assicuratore in sede civile (e conseguentemente

esclude la citazione dell'assicuratore medesimo come responsabile

civile nel processo penale) ciò avviene solo con riferimento a

quelle assicurazioni che hanno la loro fonte esclusiva nel contratto,

osservandosi che in questi casi l'assicuratore è soltanto tenuto

verso l'assicurato, ovviamente nei limiti del capitale assicurato. Ma

la stessa Corte di cassazione riconosce invece esplicitamente che

l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

da circolazione di autoveicoli a motore e di natanti configura una

responsabilità civile dell'assicuratore ex lege da inquadrarsi

nell'ambito di applicazione dell'art. 185 del codice penale (cfr. ex

plurimis Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 1977, n. 15974; sez. IV, 14

maggio 1987, n. 10910; sez. IV, 12 aprile 1988, n. 10354; sez. IV, 10

aprile 1997, n. 4940).

Ciò premesso, è evidente che nel giudizio civile di danno,

cagionato dalla circolazione di autoveicoli a motore, il danneggiante

convenuto ben può chiamare in garanzia l'impresa assicuratrice ai

sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile, al quale è

correlato, per quanto riguarda i rapporti di assicurazione della

responsabilità civile, l'art. 1917, comma ultimo, del codice civile.

Né giova ad escludere questa possibilità il carattere di "garanzia

impropria" generalmente (ma non senza contrasti) attribuito al tipo

di rapporto assicurativo in discorso, carattere che assume rilievo

per un ordine totalmente diverso di problemi, e precisamente ai fini

della competenza per connessione di cui all'art. 32 del codice di

procedura civile.

4. - Se, dunque, è fuori discussione la chiamata in garanzia

dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio

civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di

autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile, diviene fondato domandarsi

perché analogo potere non sia attribuito all'imputato nel processo

penale. La posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio

fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per

il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata

costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono

assolutamente identiche: con la conseguenza che il principio

costituzionale di eguaglianza è violato da un sistema come quello

degli artt. 83 e seguenti del codice di procedura penale, per effetto

del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di

legge può entrare nel processo solo in forza di citazione della

parte civile (o del pubblico ministero nel caso previsto dall'art.

77, n. 4) o in forza del proprio intervento volontario. Né si può

trascurare di considerare che un sistema nel quale il danneggiato,

costituendosi parte civile, diviene il dominus dell'estensione

soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad

apparire inadeguato rispetto ai ricordati strumenti di accesso del

responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente

rispetto al modello prefigurato dall'art. 651 del codice di procedura

penale in ordine agli effetti di natura extra penale del giudicato

penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del

responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia

intervenuto volontariamente nel processo penale. Così da comprovare,

ancora una volta, l'irrazionalità di una disciplina legislativa che,

deviando - senza alcun plausibile motivo - dallo schema del rapporto

processuale civile, priva l'imputato di ogni possibilità di

coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il

civilmente responsabile.

Non sembra infine possibile arrivare alla medesima conclusione in

semplice via di interpretazione, sia perché il principio di cui

all'ultimo comma dell'art. 1917 del codice civile non può portare a

tanto sia perché la particolare disciplina dettata dal codice di

procedura civile per la chiamata in garanzia non si presta ad essere

utilizzata nello speciale contesto del giudizio civile di danno

innestato nel processo penale mediante la costituzione di parte

civile. Come si legge in una sentenza della Corte di cassazione, sia

pure con riferimento a rapporti assicurativi diversi da quelli qui in

esame, "gli istituti civilistici, quando vengono calati nel contesto

del giudizio penale subiscono delle "reazioni di adattamento" , ma

occorre che gli "adattamenti" siano previsti da norme specifiche o

che siano conseguenze necessitate da evidenti esigenze di equità e

di armonizzazione" (Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 1997, n. 4940).

Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale della norma

denunciata per violazione del principio di eguaglianza sotto il

profilo sin qui esaminato, restando assorbiti gli altri profili di

illegittimità denunciati dal giudice a quo sia in relazione allo

stesso art. 3 sia in relazione agli artt. 24 e 97 della Costituzione.

La chiamata in causa del responsabile civile da parte dell'imputato

presuppone ovviamente la previa costituzione di parte civile e la

permanenza della presenza di quest'ultima nel processo penale (cfr.

in particolare l'art. 83, comma 6, cod. proc. pen.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di

responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria

prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa

essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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