Corte costituzionale

Sentenza n. 430/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1990

dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Torri

Mauro, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 23 giugno 1990 il Tribunale di Roma ha

sollevato - su eccezione del difensore di un responsabile civile al

quale il decreto di citazione per il giudizio era stato notificato a

meno di venti giorni dall'udienza - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede per il responsabile civile il termine a

comparire di venti giorni, stabilito per l'imputato e per la persona

offesa dall'art. 429, terzo e quarto comma, dello stesso codice.

La mancata previsione di un termine violerebbe l'art. 24 della

Costituzione, essendo la difesa diritto inviolabile in ogni stato e

grado del procedimento, e l'art. 3 della Costituzione stessa, per la

ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato e alla

persona offesa, in ordine ai quali l'art. 429, terzo e quarto comma,

prevede un termine non inferiore a venti giorni. "Per analogia con la

posizione difensiva dell'imputato" - afferma il giudice a quo - lo

stesso termine non previsto espressamente può valere anche per il

responsabile civile, utilizzando i meccanismi di cui all'art. 465 del

codice di procedura penale.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, del 5 giugno 1991.

3. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha concluso per

l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione.

Nell'atto di intervento si osserva che la lesione dei principi

costituzionali richiamati potrebbe dirsi sussistente solo ove la

lacuna normativa denunciata comportasse l'applicazione di una

disciplina lesiva del diritto di difesa del responsabile civile o ne

discriminasse il trattamento rispetto a quello riservato alle altre

parti private.

Per contro, nel caso in esame non sussisterebbe alcun ostacolo -

come riconosciuto dallo stesso giudice rimettente - all'applicazione

in via analogica dell'art. 429, terzo e quarto comma, nei confronti

del responsabile civile la cui posizione, ai fini che qui

interessano, è assimilabile a quella dell'imputato e della parte

civile. Il giudice a quo avrebbe, quindi, potuto e dovuto colmare in

via analogica la lacuna normativa, ritenendo applicabile l'art. 429,

terzo e quarto comma, con conseguente dichiarazione di nullità del

decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 178, lettera c). Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma censura

l'art. 83 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede per il responsabile civile il termine a comparire di 20

giorni di cui all'art. 429, 3° e 4° co. c.p.p.".

La norma denunciata contrasterebbe con l'art. 24 della

Costituzione perché non contempla "l'osservanza di un termine a

comparire per la citazione a giudizio del responsabile civile,

sicché si appalesa contraddizione con il diritto alla sua difesa";

vulnererebbe pure l'art. 3 della Costituzione, "per la ingiustificata

disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per

l'imputato e la persona offesa".

La questione non è fondata.

2. - Il giudice a quo muove dall'implicita premessa in base alla

quale, poiché il terzo e il quarto comma dell'art. 429 del codice di

procedura penale non indicano il responsabile civile fra i soggetti

nei confronti dei quali è prescritta l'osservanza del termine minimo

di venti giorni dalla data del decreto che dispone il giudizio alla

data fissata per il giudizio, relativamente ai termini riguardanti

tale parte privata non possa farsi riferimento se non all'art. 83

contenente la disciplina della citazione del responsabile civile; ma,

non prevedendo tale precetto "l'osservanza di un termine a

comparire", ne scaturirebbe la violazione degli invocati parametri

costituzionali.

Nonostante nulla si dica espressamente sul punto, è da ritenere -

pure per i profili attinenti alla rilevanza - che il rimettente

limiti le sue censure circa la mancata previsione del detto termine

alla sola ipotesi di assenza del responsabile civile. Risulta,

infatti, dal raffronto fra il terzo ed il primo comma, lettera a,

dello stesso articolo, che, ove il responsabile civile sia stato

presente all'udienza preliminare, l'art. 429, terzo comma, troverà

applicazione anche nei suoi confronti.

3. - Così delimitato l'oggetto della censura, la questione

sottoposta all'esame della Corte si incentra nella verifica di

legittimità dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte

in cui non prevede per il responsabile civile che non sia stato

citato o non sia intervenuto all'udienza preliminare, lo stesso

termine di venti giorni fra la data del decreto che dispone il

giudizio e la data del giudizio, previsto per l'imputato e per la

persona offesa. Donde il richiamo al tertium comparationis indicato

nel combinato disposto del terzo e quarto comma, dell'art. 429, da

estendere al civilmente responsabile pure considerando che "lo stesso

termine non previsto espressamente può valere anche per il

responsabile civile, utilizzando eventualmente i meccanismi di cui

all'art. 465".

Senonché il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione è

da ritenere erroneo.

Il combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 429, se

interpretato nel contesto più generale concernente lo schema

dell'udienza preliminare, si presta, infatti, ad una soluzione

diversa da quella indicata dal giudice a quo; per di più attenta,

quanto ai soggetti coinvolti dalla detta previsione, all'esigenza di

tutela del diritto di difesa del responsabile civile, in ciò

seguendo il principio, numerose volte enunciato da questa Corte, in

base al quale fra più interpretazioni possibili va preferita quella

conforme a Costituzione (v., ancora di recente, sentenze n. 353 del

1991 e 559 del 1990).

4. - Un'interpretazione logico-sistematica del quarto comma

dell'art. 429, letto nel contesto delle varie cadenze in cui si

articola l'accesso all'udienza preliminare delle parti private diverse dall'imputato, conduce a dubitare fortemente che alla dedotta

lacuna possa essere assegnato l'univoco valore significativo indicato

dal rimettente.

Più in particolare, tale precetto menziona soltanto l'imputato e

la persona offesa (quest'ultima purché identificata; arg. ex artt.

417, lettera a, e 419, primo comma) in quanto l'uno è il soggetto

nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale, l'altra è il

soggetto che potrà esercitare nel processo penale l'azione di danno

derivante da reato, mentre, pur recuperando le parti private diverse

dall'imputato presenti alla stessa udienza - alla stregua del già

ricordato disposto dell'art. 429, primo comma, lettera a - non le

prende espressamente in considerazione quando assenti. A quest'ultimo

riguardo, anzi, assume valore dirimente, ai fini che qui interessano,

il dato offerto dall'art. 133 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Essendo

infatti stabilito che il decreto che dispone il giudizio deve essere

notificato alle parti private diverse dall'imputato che non sono

state presenti alla udienza preliminare, e che tale notifica viene

effettuata "a norma dell'art. 429 comma 4 del codice", risulta

testualmente sancito il principio che, nei confronti del responsabile

civile citato per l'udienza preliminare e che a questa non sia stato

presente, deve procedersi alla notificazione del decreto stesso

"almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio". Se,

dunque, la disciplina processuale assicura il termine dilatorio di

venti giorni al responsabile civile citato per l'udienza preliminare,

e quindi posto in condizione di prendere conoscenza degli atti e

predisporre le proprie difese, risulterà di tutta evidenza che lo

stesso termine deve a fortiori essere assicurato ai fini della

citazione del responsabile civile per il dibattimento, ove questi non

sia stato citato precedentemente o non abbia spiegato atto di

intervento.

5. - Che l'art. 429, terzo e quarto comma, valga a ricomprendere

nella sua, sia pur implicita, previsione anche tutte le parti private

diverse dall'imputato si ricava in modo certo dall'art. 465 che, nel

disciplinare l'anticipazione o il differimento dell'udienza

dibattimentale, prevede che il provvedimento con il quale o l'una o

l'altro venga disposto deve essere comunicato, pure "alle altre parti

private", espressamente richiamando, in caso di anticipazione - e

sempre con riferimento, ancora, "alle parti private" e "alla persona

offesa" - l'osservanza dei termini previsti dall'art. 429, terzo e

quarto comma. Un precetto, quello prima ricordato, rispetto alla cui

concreta operatività diviene necessaria l'estensione dell'art. 429,

terzo e quarto comma, a tutte le parti private e, quindi, anche al

responsabile civile, non menzionato da tali disposizioni solo

perché, al pari della parte civile, parte meramente eventuale.

6. - Un ulteriore apporto interpretativo alla soluzione che

ravvisa tra i soggetti cui si riferisce l'art. 429, terzo e quarto

comma, anche il responsabile civile proviene pure dalla previsione

dell'art. 178, lettera c, del codice di procedura penale

(interpretato anche alla stregua degli articoli 179 e 180), che include la nullità concernente il responsabile civile fra le nullità

di ordine generale in relazione al suo intervento nonché alla sua

assistenza e rappresentanza, secondo un regime che lo accomuna a

tutte le altre parti private diverse dall'imputato e che lo

differenzia rispetto alla posizione della persona offesa e del

querelante, in relazione ai quali la nullità di ordine generale vale

solo in quanto attenga alla citazione a giudizio, in tal modo

delineando una disciplina unitaria sotto il profilo soggettivo

(imputato, altre parti private, persona offesa) in ordine agli

aspetti sanzionatori derivanti dall'invalidità.

Se, dunque, si prevedono a pena di nullità le disposizioni che

regolano l'intervento delle parti private diverse dall'imputato, e

fra queste, quindi, anche del responsabile civile, si presuppone

l'esistenza, nel sistema, del principale e ineludibile presidio che

cautela l'intervento della parte convenuta: vale a dire, appunto, la

previsione di un termine dilatorio per preparare una difesa che

consenta una "effettiva" partecipazione al giudizio. Altrimenti,

paradossalmente, dovrebbe ipotizzarsi l'esistenza di una

contraddizione interna al sistema stesso, giacché al convenuto in

sede penale per i danni non sarebbe assicurato un fondamentale

diritto che gli è invece riconosciuto in sede civile.

Una volta che l'art. 429, terzo e quarto comma, venga interpretato

nel senso di una sua applicazione pure nei confronti del responsabile

civile che non abbia già assunto tale qualità nella udienza

preliminare, la norma denunciata si sottrae alle censure di

legittimità prospettate dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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