Codice di giustizia contabile

Art. 83 c.g.c. — Pluralità di parti

[1]((1. Nel giudizio per responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.))

[2]2. ((Quando il fatto dannoso e' causato da piu' persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilita' parziaria)), il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

[3]3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell' atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non puo' comunque procedere nei confronti di soggetto gia' destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attivita' istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.

[4]4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non puo' comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 203/2022

    Questione infondata
    28 luglio 2022

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 1 e 2, dell'Allegato 1 (Codice di giustizia contabile) al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), come modificato dall'art. 44 del decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114 (Disposizioni integrative e cor…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 31 parole tolte, 27 parole aggiunte in 2 capoversi.

1. tolto: E' vietata aggiunto: Nel giudizio per responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in tolto: giudizio su aggiunto: causa per ordine del giudice.

2. Quando il fatto dannoso tolto: costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere aggiunto: e' causato da piu' persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processotolto: . Qualora alcune di esse non siano state convenuteaggiunto: , se si tratta di responsabilita' parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art83 · fonte del testo

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