Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di

procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 17 novembre 1999

dal tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di

G. D., iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000 e il 22 maggio 2000 dal tribunale di Alba, sezione

distaccata di Bra, nel procedimento penale a carico di M. F.,

iscritta al n. 498 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Termini Imerese, con ordinanza emessa il

17 novembre 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità per

l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare, o

chiedere l'autorizzazione a chiamare, nel processo, quale

responsabile civile, l'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878

del codice della navigazione.

Ha premesso in fatto il giudice a quo di essere stato investito a

seguito di decreto di citazione emesso nei confronti di una persona

imputata del reato previsto dall'art. 589 cod. pen., per avere, come

comandante primo pilota di un velivolo, cagionato per colpa la morte

del secondo pilota. Avvenuta la costituzione di parte civile, il

giudice ha disposto, su richiesta della difesa dell'imputato, "ai

sensi dell'art. 83 c.p.p. come modificato dalla sentenza della Corte

costituzionale n. 112 del 1998" la citazione dei responsabili civili

individuati nella società esercente l'aeromobile coinvolto nel

sinistro, a norma dell'art. 878 cod. nav., e nella impresa

assicuratrice la quale, ai sensi dell'art. 935 cod. nav., aveva

assunto l'obbligo del risarcimento dei danni cagionati al personale

di volo durante l'espletamento del servizio al quale era addetto il

velivolo precipitato. Costituitisi in giudizio, entrambi i

responsabili civili eccepivano la inammissibilità della loro

chiamata su richiesta dell'imputato; il giudice, a sua volta, con

separata ordinanza disponeva l'esclusione dal giudizio della impresa

assicuratrice, "ritenendo infondata ed irrilevante la questione di

legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'art. 935

cod. nav." prospettando al contrario di ufficio il dubbio di

costituzionalità nei termini di cui innanzi si è detto, in

riferimento alla posizione dell'esercente dell'aeromobile, a norma

dell'art. 878 cod. nav.

A sostegno della non manifesta infondatezza del quesito, il

giudice a quo richiama i princìpi affermati da questa Corte nella

sentenza n. 112 del 1998, con la quale - dopo aver premesso che la

responsabilità prevista in capo all'assicuratore dalla legge n. 990

del 1969 rientra tra i casi di responsabilità civile ex lege ai

quali si riferisce il secondo comma dell'art. 185 cod. pen. - è

stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod.

proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di

responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria

prevista dalla legge n. 990 del 1969, l'assicuratore possa essere

citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Ebbene, osserva

il rimettente, anche l'art. 878 sancisce ex lege, in via diretta, la

responsabilità civile del soggetto che ha assunto l'esercizio

dell'aeromobile, sicché pure per tale ipotesi devono ritenersi

sussistenti gli stessi profili di illegittimità ravvisati da questa

Corte nella richiamata pronuncia. Anche nel caso dell'esercente,

infatti, la posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio

fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per

il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia

costituzione di parte civile, sono identiche. Sicché - deduce il

rimettente - proprio in considerazione della identità di posizioni,

non sarebbe dato comprendere per quale ragione mentre il danneggiante

nel processo civile può chiamare il responsabile civile, analogo

potere non sia invece attribuito all'imputato nel processo penale. Il

tutto, conclude il giudice a quo non senza rimarcare come nella

richiamata sentenza questa Corte abbia già censurato

"l'irrazionalità di una disciplina che, deviando - senza alcun

plausibile motivo - dallo schema del rapporto processuale civile,

priva l'imputato di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di

danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile".

2. - Il tribunale di Alba, Sezione distaccata di Bra, solleva, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., "come modificato a

seguito della pronuncia additiva" di questa Corte n. 112 del 1998,

nella parte in cui non prevede che l'imputato possa "citare il

proprio assicuratore della responsabilità civile facoltativa". In

punto di rilevanza osserva il rimettente che nel procedimento a quo,

pendente per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., la norma

censurata sarebbe "sicuramente applicabile" in quanto il danneggiato

si è costituito parte civile e l'imputato, che aveva stipulato "un

contratto di assicurazione della responsabilità civile ... ha

manifestato l'intenzione di chiamare in garanzia il proprio

assicuratore, essendo a ciò impedito unicamente dal tenore letterale

dell'art. 83 cod. proc. pen.". Al lume dei dicta enunciati da questa

Corte nella richiamata sentenza n. 112 del 1998, reputa il giudice a

quo che la situazione di ingiustificata disparità di trattamento e

violazione del diritto di difesa si realizzerebbe anche nella ipotesi

in cui l'imputato abbia stipulato liberamente un contratto di

assicurazione della responsabilità civile, posto che, anche in

questo caso - analogamente a quanto la Corte ha affermato in tema di

assicurazione obbligatoria per la circolazione di autoveicoli -

l'imputato stesso, ove citato in sede civile, può chiamare in

garanzia l'assicuratore a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., mentre

tale possibilità gli sarebbe preclusa in sede penale, stante il

tenore letterale dell'art. 83 cod. proc. pen., e l'impossibilità di

interpretare estensivamente l'indicata sentenza di questa Corte.

3. - Nei giudizi non ha spiegato atto di intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri né si sono costituite le parti private. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della

Corte questioni analoghe, sicché i relativi giudizi devono essere

riuniti per essere definiti con un'unica decisione.

2. - In linea generale, può subito osservarsi come il nuovo

codice di rito - nel ridefinire i previgenti assetti ordinamentali,

tutti incentrati sul postulato di un ideale primato della

giurisdizione penale - si è mosso secondo una linea che, facendo

leva sul paradigma della "massima semplificazione nello svolgimento

del processo" (enunciato dall'art. 2 numero 1, della legge-delega

n. 81 del 1987) e sulla necessaria celerità postulata dal nuovo

modello processuale (ora significativamente assurta al rango di

principio costituzionale, alla luce del nuovo testo dell'art. 111

della Carta fondamentale), ha ridotto entro margini assai ristretti

l'ambito delle questioni pregiudiziali: così da circoscrivere le

ipotesi di "stasi" processuali ai soli casi in cui lo ius dicere

inerisca a tematiche che, per la peculiare rilevanza collettiva,

richiedano la certezza di pronunce destinate a riverberarsi erga

omnes. Il principio della tendenziale unità della giurisdizione

ordinaria ha così finito per subire un drastico ridimensionamento, a

fronte di una marcata opzione di sistema volta a privilegiare non

solo e non tanto le prerogative di autonomia di questo o quel settore

giurisdizionale, quanto, soprattutto, le "specificità" che

connotano, sul piano funzionale e dell'ordinamento, le diverse forme

in cui si articola il potere di giudizio. Alla tradizionale

dipendenza della azione civile rispetto a quella penale ed agli

effetti espansivi del giudicato, si è quindi venuta a sostituire la

tendenziale separatezza dei relativi alvei processuali: pur senza che

a ciò abbia corrisposto la drastica scelta di inibire la

proponibilità della domanda risarcitoria in sede penale. Rispetto a

quest'ultima, anzi, il legislatore della riforma - attento a recepire

i dicta a tal proposito enunciati in varie sentenze di questa Corte -

si è fatto carico di calibrare nuovi strumenti di garanzia atti a

tutelare, da un lato, la posizione del danneggiato-attore e,

dall'altro, quella dell'imputato-convenuto, e di quanti, in base

all'art. 185 cod. pen., debbono, a norma delle leggi civili,

"rispondere per il fatto di lui", e che, come tali, sono obbligati in

solido al risarcimento del danno cagionato dal reato.

Si è così rilevato, a tal proposito, come la disciplina che il

codice del 1988 ha dettato per regolare l'esercizio della azione

civile in sede penale, lasci intravedere due princìpi ispiratori

all'apparenza antagonisti: al rafforzamento, infatti, dei diritti e

delle garanzie assicurati ai soggetti portatori di istanze civili -

all'apparenza idoneo a fungere quale indiretto stimolo ad iscrivere

nel procedimento penale le domande civili da reato, e così definire,

in quell'unica sede, il relativo contenzioso - si giustappone una

accentuata tendenza a depurare il processo penale dalla pretesa

risarcitoria, facendo confluire la relativa domanda in sede propria,

attraverso la possibilità, offerta al danneggiato dal reato, di far

valere le proprie istanze davanti al giudice civile pur in pendenza

dell'azione penale, senza che da ciò derivi un paralizzante arresto

del relativo giudizio. Questa prospettiva, dunque, è perfettamente

simmetrica rispetto alla più generale tendenza volta a circoscrivere

nei limiti della essenzialità tutte le forme di cumulo processuale,

stante la maturata consapevolezza che l'incremento delle regiudicande

- specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del

processo penale - non possa che aggravarne l'iter; con conseguente

perdita di snellezza e celerità nelle cadenze e nei tempi di

definizione. Da tutto ciò, dunque, per un verso, il particolare

rigore con il quale devono essere misurate le disposizioni che

regolano l'ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle

necessarie; e, sotto altro profilo - e di riflesso - l'accentuazione

in senso accessorio ed eventuale che caratterizza la posizione ed il

ruolo del responsabile civile.

3. - La questione sollevata dal tribunale di Termini Imerese si

radica essenzialmente sulle considerazioni poste a base della

sentenza n. 112 del 1998, con la quale questa Corte ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen, nella

parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile

derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge

24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel

processo penale a richiesta dell'imputato. A parere del giudice a

quo, infatti, al pari dell'assicuratore, anche l'esercente

l'aeromobile è, a norma dell'art. 878 del codice della navigazione,

responsabile ex lege per i fatti dell'equipaggio, sicché pure a tale

ipotesi dovrebbe essere estesa la richiamata declaratoria di

illegittimità, attesa la identità delle posizioni poste a

raffronto. Più in particolare - sottolinea il giudice rimettente -

avendo questa Corte censurato, nella richiamata sentenza,

l'irrazionalità di un sistema che, mentre assicura al danneggiante

in sede civile la possibilità di chiamare in garanzia

l'assicuratore, non attribuisce l'identico potere all'imputato nel

processo penale, alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi anche

nel caso di specie, considerato che, per esso, è dato riscontrare

ugualmente l'identità di posizioni tra il "convenuto chiamato a

rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e

quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di

illecito, vi sia stata costituzione di parte civile".

La questione non è fondata. Nella richiamata sentenza n. 112 del

1998, questa Corte concentrò l'intero iter argomentativo sulle

specifiche caratteristiche che rendono del tutto peculiare la

posizione dell'assicuratore chiamato a rispondere, ai sensi della

legge n. 990 del 1969, dei danni derivanti dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti; si sottolineò come, alla luce del

quadro normativo, sostanziale e processuale, fosse ravvisabile una

correlazione tra le posizioni coinvolte di spessore tale da rendere

necessariamente omologabile il corrispondente regime ad esse

riservato, tanto in sede civile che nella ipotesi di esercizio della

domanda risarcitoria in sede penale. A norma dell'art. 18 della legge

n. 990 del 1969, infatti, il danneggiato per sinistro causato dalla

circolazione di un veicolo o di un natante ha azione diretta per il

risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore; mentre, a sua

volta, l'art. 23 della stessa legge prevede che nel giudizio promosso

contro l'assicuratore debba "essere chiamato nel processo anche il

responsabile del danno": così configurandosi, in tale ipotesi, un

litisconsorzio necessario. Da qui la collocazione della particolare

figura di responsabilità civile, che viene qui in discorso, tra i

casi di responsabilità ai quali si riferisce il secondo comma

dell'art. 185 del codice penale, a sua volta tradizionalmente

raccordato alla assunzione di una posizione di garanzia per il fatto

altrui.

Questa Corte non mancò di sottolineare - ponendo, anzi, tale

rilievo a fulcro della ratio decidendi - come al danneggiante

convenuto in sede propria sia offerta la possibilità di chiamare in

garanzia l'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 106 del codice di

procedura civile: disposizione, questa, alla quale è correlato, "per

quanto riguarda i rapporti di assicurazione della responsabilità

civile, l'art. 1917, comma ultimo, del codice civile". La "chiamata

in causa" anche in sede penale dell'assicuratore - da parte

dell'imputato che si trovi a dover resistere alla domanda

risarcitoria formulata nei suoi soli confronti dalla parte civile -

finisce, dunque, per giustificarsi essenzialmente in funzione dello

specifico rapporto obbligatorio enucleato dallo stesso art. 1917 cod.

civ., a norma del quale l'assicuratore "è obbligato a tenere indenne

l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto

durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in

dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto". Da ciò

deriva, quindi, che, al diritto dell'assicurato di vedersi manlevato

dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al

contrario escluso per l'assicuratore, questa Corte ha ritenuto che

dovesse corrispondere l'allineamento - anche in sede penale - dei

poteri processuali di "chiamata" assicurati in sede civile; restando

altrimenti irragionevolmente sterilizzata la "effettività" del

rapporto di garanzia (nella specie a funzione "plurima", in quanto

destinato a salvaguardare direttamente tanto la vittima che il

danneggiante), in virtù delle scelte a tal proposito operate

dall'attore-parte civile.

Ben diversa è, invece, la correlazione che viene a stabilirsi

nell'ipotesi di responsabilità dell'esercente l'aeromobile a norma

dell'art. 878 del codice della navigazione: in tal caso, alla azione

diretta del danneggiato, non corrisponde un rapporto interno di

"garanzia" tra imputato e responsabile civile, nei termini delineati

dal richiamato art. 1917 del codice civile; né può intravedersi il

correlativo ed automatico diritto di regresso, che caratterizza la

posizione del danneggiante "garantito". Questa Corte, in una

fattispecie analoga a quella ora in esame, ha infatti avuto modo di

sottolineare che la presenza del responsabile civile è collegata ad

un oggetto del tutto diverso da quello cui è preordinato il processo

penale; perciò la regolamentazione relativa, per quanto attiene alla

citazione del responsabile civile, riflette razionalmente la

diversità delle situazioni, aderendo al carattere dell'azione

civile, subordinata alle scelte della parte lesa che può liberamente

rivolgere la propria domanda o verso il solo imputato o anche nei

confronti del responsabile civile. "L'imputato - aggiunse la Corte -

non ha invece, come tale, richieste di natura civilistica da avanzare

in quella sede e potrà, se mai, rivalersi nei limiti consentiti, nei

confronti del responsabile civile in via di regresso ove abbia

adempiuto l'obbligazione di risarcire il danno derivante dalla

sentenza di condanna. Ma ciò, ovviamente, riguarda soltanto il

rapporto fra coobbligati in solido, a termini dell'art. 1299 c.c.".

Attesa, dunque, la diversità delle situazioni poste a raffronto,

nessuna lesione poteva derivarne al principio di uguaglianza, stante

il carattere non intrinsecamente irragionevole delle disposizioni

allora impugnate (v. sentenza n. 38 del 1982, poi ribadita con

ordinanza n. 120 del 1982).

Considerato, quindi, che i princìpi affermati nella più volte

richiamata sentenza n. 112 del 1998 sono intimamente saldati - sul

piano logico e strutturale - alla particolare ipotesi di

responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria

prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, ne deriva che gli

stessi non possono essere automaticamente trasferiti - come

pretenderebbe il giudice rimettente - anche alle altre figure di

responsabilità civile da reato. Infatti, così operando, si

presupporrebbe l'esigenza di una obbligatoria "omologazione" tra

processo civile e processo penale che, al contrario, il sistema ha,

come si è detto, mostrato di ripudiare: e ciò, d'altra parte, in

perfetta sintonia con le specifiche esigenze che - ora anche al lume

delle indicazioni previste dall'art. 111 della Costituzione - devono

caratterizzare quest'ultimo processo.

4. - Manifestamente infondata è, poi, la questione sollevata dal

tribunale di Alba. Anche in tal caso, infatti, il giudice rimettente

fa leva sulla sentenza n. 112 del 1998, ma richiede una pronuncia

additiva che consenta all'imputato di "citare il proprio assicuratore

della responsabilità civile facoltativa". Sottolinea a tal proposito

il rimettente che, pure nella ipotesi dedotta, si realizzerebbe

quella irragionevole divergenza tra modello civile e modello penale

già censurata da questa Corte, poiché mentre all'imputato convenuto

in sede civile è assicurata la facoltà di chiamare in garanzia

l'assicuratore a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., tale

possibilità gli sarebbe preclusa nel procedimento penale, ostandovi

la disciplina dettata dall'art. 83 cod. proc. pen.

L'assunto è all'evidenza erroneo. Con l'ordinario contratto di

assicurazione, infatti, l'assicuratore non assume alcun obbligo di

risarcimento nei confronti dei terzi, ma soltanto un obbligo di

tenere indenne l'assicurato che ne faccia richiesta ai sensi

dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ. Mancano pertanto nel

processo penale sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del

risarcimento ex lege), sia il presupposto soggettivo-processuale

(destinatario del diritto all'indennizzo) per l'esercizio diretto

dell'azione civile da parte del danneggiato: con l'ovvia conseguenza

di rendere la posizione dell'assicuratore diversa rispetto a quella

che caratterizza la figura del responsabile civile, a norma

dell'art. 185 cod. pen. La richiesta pronuncia, quindi, non soltanto

finisce per radicarsi su di una ipotesi eccentrica rispetto alla

fattispecie esaminata nella sentenza di questa Corte, pure evocata

dal giudice a quo; ma, addirittura, si risolve in una prospettiva

profondamente innovativa e riservata alla scelta discrezionale del

legislatore, mirando tale richiesta a consentire l'inserimento

eventuale di una nuova figura processuale nel procedimento penale, in

evidente contrasto con i ben diversi assetti sistematici di cui

innanzi si è detto. Rimane per questa via superato il dubbio di

costituzionalità prospettato dal giudice rimettente anche con

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 83 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Termini Imerese, con

l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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