Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1976 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 70,

ultimo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 gennaio 1974 dal giudice istruttore del

tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Avanzati

Augusto ed altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 3 aprile

1974;

2) ordinanza emessa il 10 aprile 1974 dal tribunale di Vercelli nel

procedimento penale a carico di Barbagallo Isidoro ed altri, iscritta

al n. 298 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

3) ordinanza emessa il 3 aprile 1974 dal tribunale di Grosseto nel

procedimento penale a carico di Vitalone Wilfredo ed altri, iscritta al

n. 309 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

4) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 dal tribunale di Catanzaro

nel procedimento penale a carico di Zurlo Anselmo, iscritta al n. 549

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975.

Visto l'atto di costituzione di Barbagallo Isidoro;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito l'avv. Gian Domenico Pisapia, per Barbagallo Isidoro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 3 aprile 1974, nel corso di

procedimento penale (rimesso, ai sensi dell'art. 70, quarto comma,

c.p.p. dal presidente del tribunale di Montepulciano, originariamente

competente) il tribunale di Grosseto ha sollevato, in riferimento

all'art. 25, comma primo, Cost., questione di legittimità

costituzionale del predetto art. 70, quarto comma, c.p.p., in

applicazione del quale era stata disposta la rimessione.

2. - Identica questione è stata sollevata in procedimenti diversi

dal giudice istruttore presso il tribunale di Grosseto, dal tribunale

di Vercelli e dal tribunale di Catanzaro con ordinanze emesse,

rispettivamente, il 21 gennaio, il 10 aprile e l'11 novembre 1974.

Le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Nel giudizio cui si riferisce

l'ordinanza del tribunale di Vercelli si è costituita una parte

privata chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale

della norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze indicate in epigrafe hanno ad oggetto la

stessa questione di legittimità costituzionale: i relativi giudizi

possono, pertanto, essere riuniti e decisi congiuntamente.

2. - I tribunali di Grosseto, di Vercelli e di Catanzaro (cui ai

sensi dell'art. 70, quarto comma, c.p.p. dei procedimenti penali erano

stati rimessi, per il giudizio, con ordinanze emanate, rispettivamente,

dai presidenti dei tribunali di Montepulciano, di Verbania e di

Crotone) ed il giudice istruttore presso il tribunale di Grosseto

(investito di un'istruttoria a seguito di rimessione a quel tribunale

disposta dal presidente del tribunale di Montepulciano) hanno

impugnato, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. (per cui

"nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per

legge"), il sopra ricordato art. 70, quarto comma, c.p.p. - il quale

dispone, che "qualora per astensione o per ricusazione" (di alcuno dei

giudici) "manchi in un collegio il numero legale, il presidente della

corte o del tribunale rimette il procedimento ad un'altra sezione della

stessa corte o dello stesso tribunale o ad una corte limitrofe ovvero

ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto".

I giudici a quibus, richiamandosi alla sentenza n. 88 del 1962 di

questa Corte, assumono che il concetto di giudice naturale

precostituito per legge deve essere inteso nel senso di una competenza

fissata senza alternative, immediatamente ed esclusivamente dalla

legge, con esclusione delle stesse alternative previste dalla legge ma

risolubili a posteriori mediante provvedimento singolo in relazione ad

un dato procedimento. Ma se tale è il significato da attribuire

all'art. 25 Cost., si osserva nelle ordinanze di rimessione, non può

essere considerato "precostituito per legge" un giudice in base alla

generica dizione di "tribunale limitrofo" poiché limitrofi sono tutti

i tribunali le cui circoscrizioni confinano con quella del tribunale

originariamente competente ed è pertanto il presidente di quest'ultimo

che, in concreto, discrezionalmente decide a quale sede giudiziaria

rimettere il procedimento.

Di qui i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma

impugnata.

3. - Tali dubbi non sono fondati.

Invero, questa Corte in numerose occasioni, pur ribadendo che il

principio enunciato nell'art. 25, comma primo, Cost., importa che la

competenza del giudice sia preventivamente determinata dalla legge in

via generale, ha precisato che l'esigenza di assicurare l'indipendenza

e l'imparzialità del giudizio (nell'interesse dell'andamento della

giustizia e in quello particolare della difesa dell'imputato), senza

peraltro compromettere la continuità e la prontezza della funzione

giurisdizionale, possono eccezionalmente giustificare la sottrazione di

una controversia al giudice originariamente competente (v. sentenze n.

50, 109 e 156 del 1963; 173 del 1970 e 71 del 1975): il tutto in

applicazione di norme le quali prevedono spostamenti di competenza da

un giudice ad un altro che sia ugualmente precostituito per legge nel

senso che la designazione del nuovo giudice discenda direttamente dalla

legge e non venga affidata a scelte assolutamente discrezionali in

ordine sia all'accertamento dei presupposti cui è subordinato il

trasferimento stesso sia alla designazione del nuovo giudice.

Muovendo da tali premesse, questa Corte ha dichiarato non fondate

le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 101, comma

secondo, e 102, comma primo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,

sull'ordinamento giudiziario, (i quali stabiliscono che il presidente

della Corte d'appello e, in caso d'urgenza, il presidente del tribunale

possano destinare un magistrato di altra sede a compiere le funzioni

del pretore mancante o impedito), osservandosi che il principio di cui

all'art. 25, comma primo, Cost., non esclude che, al fine di non

pregiudicare la continuità e la speditezza della funzione

giurisdizionale, possa, nei casi di mancanza o di impedimento del

titolare di un ufficio giudiziario, provvedersi, specie se in via

temporanea o contingente, mediante supplenze, sostituzioni,

applicazioni ovviamente demandate nei casi concreti a scelte degli

organi competenti (in tali sensi la sentenza n. 156 del 1963 nonché la

sentenza n. 71 del 1975, relativa alla sostituzione di un pretore

astenutosi). Ancora più significative, per la evidente analogia con il

caso di specie, appaiono le sentenze n. 50 e 109 del 1963 nelle quali

è stato escluso ogni contrasto con il principio del giudice naturale

degli artt. 55 e 60 c.p.p. (concernenti, rispettivamente, la

rimessione ad altro giudice di procedimenti per gravi motivi di ordine

pubblico o per legittimo sospetto e quella di procedimenti riguardanti

magistrati, ponendosi in rilievo che lo spostamento della competenza in

questi casi oltre a non essere demandato alla assoluta discrezionalità

dell'organo giudiziario risponde ad una suprema esigenza di giustizia

come quella di "evitare che l'insorgere di particolari situazioni o

altri fattori esterni possano in qualsiasi modo interferire nel

processo penale, incidendo sulla obiettività del giudizio e sulla

retta applicazione della legge" (sent. n. 50 del 1963).

E ciò, aggiungasi, affidandosi, quanto alla designazione del nuovo

giudice, alla scelta dell'organo competente a farla: scelta che, fino

alle modifiche apportate con la novella del 15 dicembre 1972, n. 773,

all'art. 58 c.p.p., poteva, anche nel caso di rimessione per gravi

motivi d'ordine pubblico o per legittimo sospetto, cadere su uno

qualsiasi dei giudici competenti per materia esistenti nel territorio

della Repubblica.

Analoghe considerazioni giustificano la medesima conclusione

rispetto alla norma impugnata la quale, come si è già detto, prevede

che, se per astensione o per ricusazione venga a mancare in un collegio

il numero legale, il presidente della corte o del tribunale rimette il

procedimento ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso

tribunale o ad un'altra corte limitrofa ovvero ad un tribunale

limitrofo dello stesso distretto. Anche in questo caso, invero, lo

spostamento di competenza non è demandato all'insindacabile

discrezionalità di un organo giudiziario ma dipende necessariamente

dall'accertamento obiettivo difatti ipotizzati dalla legge. Ed anche in

tale situazione lo spostamento mira ad assicurare la continuità e

l'efficienza della funzione giurisdizionale e, nel contempo, la

indipendenza e l'imparzialità del giudizio con la tutela del diritto

di difesa: beni ed esigenze che, al pari del divieto di distogliere

alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, rispondono a

principi costituzionalmente rilevanti (artt. 101, 104 e 24 Cost.) e

possono pertanto giustificare, come si è già accennato, l'eccezionale

sottrazione di una controversia al giudice originariamente designato

dalla legge.

All'organo giudiziario investito del potere di rimessione è

attribuita, invero, una certa discrezionalità nell'individuazione del

giudice cui rimettere il procedimento. Ma non si vede perché tale

discrezionalità la quale nell'ipotesi, ugualmente prevista dalla norma

impugnata, di spostamento da una sezione all'altra della stessa corte o

dello stesso tribunale non puo dar luogo a rilievi di sorta, tenuto

conto dei poteri attribuiti agli organi investiti di funzioni direttive

al fine di un'efficiente organizzazione dell'ufficio e di una

necessaria e razionale distribuzione del lavoro giudiziario (sent. n.

143 del 1973 e 71 del 1975), dovrebbe invece essere ritenuta

costituzionalmente illegittima nel caso di rimessione del procedimento

ad una diversa sede giudiziaria. Anche perché tale discrezionalità,

mentre ben difficilmente potrebbe essere eliminata ricorrendosi ad

altri sistemi, ciascuno dei quali non risulterebbe privo di

inconvenienti, è dalla legge contenuta entro limiti rigorosi: la

scelta, come si è detto, non può essere effettuata che tra le sedi

giudiziarie limitrofe e per quanto concerne il tribunale, tra quelle

limitrofe di uno stesso distretto. Soluzione che, oltre tutto, può

risultare non priva di vantaggi per l'efficienza della funzione

giurisdizionale e coincidere con l'interesse delle stesse parti

private.

Né va trascurato infine che anche nella nuova sede potranno

trovare applicazione, a tutela della serenità e dell'imparzialità del

giudizio e ricorrendone i presupposti di legge, i rimedi

dell'astensione e della ricusazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 70, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari