Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 673 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1995

dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli

Piceno sulla richiesta proposta da Petrarolo Franco, iscritta al n.

229 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Richiesto della revoca di una sentenza pronunciata in esito

alla procedura di cui all'art. 444 e seguenti del codice di procedura

penale, che aveva applicato la pena complessiva di un anno, cinque

mesi, dieci giorni di reclusione e lire 2.500.000 di multa

relativamente ai reati previsti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309, e dagli artt. 2 e 7 della legge 2 agosto 1967,

n. 895, uniti dal vincolo della continuazione (pena determinata sulla

base del primo reato), il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Ascoli Piceno ha, con ordinanza del 1 marzo 1995,

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 673 del codice di procedura

penale, perché la detta norma "non sembra contemplare la fattispecie

di sentenza di condanna relativa a più reati, unificati sotto il

vincolo della continuazione, uno solo dei quali sia stato abolito per

abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma incriminatrice".

Più in particolare, il giudice a quo osserva che la "condanna"

relativa al reato di detenzione di sostanze stupefacenti potrebbe "in

teoria" essere revocata a seguito della procedura referendaria

conclusasi con il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, non sussistendo agli

atti elementi tali da escludere l'uso personale della droga detenuta.

Una revoca che però non potrebbe essere pronunciata nel caso di

specie perché la norma denunciata sembrerebbe "concepita e

strutturata per la sola ipotesi di una sentenza o decreto di condanna

riguardante una o più norme abrogate o dichiarate costituzionalmente

illegittime" e non anche per l'ipotesi di sentenza o decreto di

condanna riguardante plurimi fatti di reato, uno (o alcuni) soltanto

dei quali rientrante nella previsione dell'art. 673 del codice di

procedura penale.

E ciò perché manca nel sistema una norma che attribuisca al

giudice dell'esecuzione un potere di revoca parziale e di

rideterminazione della pena a seguito dell'abolitio criminis.

Un procedimento, oltre tutto - prosegue l'ordinanza - di dubbia

percorribilità nei casi - come quello all'esame del giudice a quo -

in cui l'abolizione del reato coinvolge la fattispecie più grave dei

reati uniti dal vincolo della continuazione e che, dunque, non rende

possibile la rideterminazione della pena, oltre tutto a mezzo di un

provvedimento avente natura di ordinanza, benché pronunciato nel

contraddittorio delle parti.

Ed ancora, con più specifico riferimento al processo da cui è

scaturita l'attuale vicenda esecutiva, processo conclusosi ai sensi

dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, il giudice a

quo avanza perplessità circa l'area di possibile incidenza

dell'abolitio criminis; se essa cioè comporti effetti demolitori

sull'intero assetto programmato dalle parti e accolto dal giudice o

invece soltanto sulla pronuncia riguardante la fattispecie abrogata;

senza che, peraltro, in tal caso, sia possibile rinvenire, nel

sistema della legge, un criterio che consenta di rideterminare la

pena residua.

In conclusione, secondo il rimettente, la formulazione dell'art.

673 del codice di procedura penale, nella sua interpretazione logica

e letterale, pare non consentire al giudice dell'esecuzione di

pronunciare la revoca parziale della sentenza e di pervenire, dunque,

alla conseguente rideterminazione della pena residua.

Donde la violazione del principio di eguaglianza da parte della

norma denunciata dove questa "non prevede che il giudice

dell'esecuzione possa provvedere alla revoca parziale della sentenza

o del decreto penale di condanna" ed alla "rideterminazione della

pena, anche in caso di condanne ex art. 444 c.p.p., trattandosi di

situazione sostanzialmente identica, almeno sotto il profilo

dell'interesse del condannato, a quella della revoca totale della

sentenza o del decreto di condanna riguardante esclusivamente

fattispecie di reato abrogate"; nonché dell'art. 25 della

Costituzione, poiché, "escludendo la possibilità di revoca

"parziale" della sentenza o del decreto di condanna, il condannato

verrebbe assoggettato ad una pena (rectius: ad una parte di pena) per

una fattispecie abrogata o dichiarata incostituzionale al momento

dell'esecuzione e ne dovrebbe subire gli effetti per il solo fatto

del collegamento, con il vincolo della continuazione, a fattispecie

non interessata dall'abrogazione e dalla declaratoria di

incostituzionalità".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile con

riferimento all'art. 25 ed infondata con riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

L'infondatezza della questione relativamente alla dedotta

violazione del principio di eguaglianza conseguirebbe dall'avere il

giudice a quo evocato una figura giuridica - la revoca parziale della

sentenza - assolutamente inipotizzabile alla stregua dell'art. 673

del codice di procedura penale, atteggiandosi la revoca sempre e

comunque come totale.

Per il resto, e cioè per i provvedimenti conseguenti del giudice

dell'esecuzione, si tratta di un problema di ordine esclusivamente

interpretativo, da risolvere positivamente; nel senso, cioè, che il

giudice dell'esecuzione, in quanto competente ad adottare tutti i

provvedimenti concernenti l'esecuzione delle sentenze o dei decreti,

può eliminare la pena per il reato (non più esistente) più grave e

determinare la pena per il reato meno grave. Un principio applicabile

anche alle sentenze pronunciate a norma degli artt. 444 e seguenti

del codice di procedura penale.

L'inammissibilità della questione incentrata sull'art. 25 della

Costituzione deriverebbe, poi, dal non trovare il principio espresso

dal parametro invocato applicazione nella fattispecie in esame. Considerato in diritto

1. - Chiamato a decidere sulla richiesta di revoca di una sentenza

per abolizione del reato proposta nell'interesse di persona alla

quale era stata applicata, con decisione divenuta irrevocabile, la

pena complessiva di anno uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione

e lire 2.500.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5,

del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e per violazione della legge sulle

armi (artt. 2 e 7 della legge 2 agosto 1967, n. 895), uniti dal

vincolo della continuazione, revoca da ritenere circoscritta al primo

reato, in quanto depenalizzato in forza dell'esito della procedura

referendaria diretta all'abrogazione di talune norme del testo unico

in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno ha denunciato, in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui

"l'attuale formulazione" di detta norma, "non sembra contemplare la

fattispecie relativa a più reati unificati sotto il vincolo della

continuazione, uno solo dei quali sia stato "abolito" per abrogazione

o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

incriminatrice".

Secondo il rimettente la procedura prevista dall'art. 673 del

codice di procedura penale "sembra" congegnata in modo tale da

trovare applicazione "per la sola ipotesi di una sentenza o decreto

di condanna riguardante una o più norme abrogate o dichiarate

costituzionalmente illegittime"; non sarebbe, invece, in grado di

operare nei casi di sentenze o decreti riguardanti norme abrogate o

dichiarate costituzionalmente illegittime e norme rimaste in vigore:

nei casi, cioè, di decisioni aventi ad oggetto più capi di

imputazione alcuni dei quali soltanto siano relativi a fattispecie

abrogate o dichiarate incostituzionali. Il tutto perché solo se la

legge attribuisse espressamente sia il potere di "revoca parziale"

sia quello di "provvedere alla rideterminazione della pena residuata

a seguito della revoca parziale", il detto giudice potrebbe

scorporare l'una dall'altra condanna e provvedere conseguentemente

alla riduzione della pena determinando il residuo da eseguire. Un

potere che, fra l'altro, ove venisse riconosciuto, darebbe vita ad

ulteriori profili problematici nel caso di reati uniti dal vincolo

della continuazione se l'abolitio criminis concerna il reato più

grave sul quale è stata operata la determinazione della pena base,

per di più con un provvedimento "avente natura di ordinanza";

profili che nel caso di applicazione della pena su richiesta delle

parti assumono un tasso di maggiore complessità, occorrendo

verificare se il reato "sopravvissuto alla abrogatio criminis"

richieda o no un nuovo accordo fra le parti, tanto più che l'art.

188 delle norme di attuazione impone un simile accordo per applicare

in sede esecutiva la disciplina del concorso formale o del reato

continuato.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 673 del codice di procedura penale, sotto il titolo "Revoca

della sentenza per abrogazione del reato", ha dato vita ad un

istituto del tutto nuovo nell'ordinamento positivo. Prevedendo,

infatti, nel suo primo comma che, nel caso di abrogazione o di

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di

condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto

come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, la disposizione

denunciata segna, infatti, sul piano processuale e nella specifica

materia dell'abolitio criminis un reciso mutamento di tendenza

rispetto alle prescrizioni dell'art. 2, secondo comma, del codice

penale ("Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge

posteriore non costituisce reato; e se vi è stata condanna ne

cessano l'esecuzione e gli effetti penali") e dell'art. 30 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Quando in applicazione di una norma

dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza

irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli

effetti penali"), in base alle quali l'abolitio criminis derivante o

da abrogazione della norma penale incriminatrice o da dichiarazione

di illegittimità costituzionale della norma stessa non spiega

effetti sul giudicato ma esaurisce la sua valenza demolitoria

sull'esecuzione della sentenza, senza alcuna efficacia risolutiva

della decisione divenuta irrevocabile. Nel nuovo quadro normativo,

invece, in concomitanza con i più penetranti poteri riconosciuti al

giudice dell'esecuzione ed in puntuale coerenza con il processo di

integrale giurisdizionalizzazione di ogni momento di tale fase,

governata sulla traccia delle direttive contenute nell'art. 2,

numeri 96, 97 e 98 della legge-delega, da un'accentuazione del

rilievo del contraddittorio (v. anche la prima subdirettiva dell'art.

2, numero 3, della stessa legge-delega) la decisione viene ad

incidere direttamente, cancellandola, sulla sentenza del giudice

della cognizione.

3. - Considerati i limiti insiti nel requisito della rilevanza, la

questione sottoposta all'esame della Corte sembra in realtà essere

stata proposta sotto tre ordini di profili coordinati tra loro in

logica successione.

L'uno, concernente la possibilità di applicazione dell'art. 673,

primo comma, del codice di procedura penale nell'ipotesi di condanna

per plurime imputazioni in ordine ad una o ad alcune soltanto delle

quali sia intervenuta l'abrogazione o la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma incriminatrice relativa. Il

secondo, riguardante la possibilità di far operare l'istituto della

revoca della sentenza quando uno o alcuno dei fatti rientranti

nell'abolitio criminis sia stato giudicato come unito dal vincolo

della continuazione con altro reato relativamente al quale non

ricorra l'abolitio criminis soprattutto quando sul primo sia stata

determinata la pena base. Il terzo, infine, avente ad oggetto la

possibilità di utilizzare la norma denunciata in tutti quei casi in

cui non soltanto si verifichino le prime due condizioni, ma il

giudicato derivi da una sentenza di applicazione della pena su

richiesta delle parti.

È evidente, dunque, che qui la rilevanza diviene non un limite, ma

un requisito in grado di coinvolgere, ai fini del concreto operare

dell'art. 673 del codice di procedura penale, tutte le decisioni di

condanna, e, quindi, anche la pronuncia di applicazione della pena su

richiesta (da considerare, pure a tali fini, come sentenza di

condanna, alla stregua del disposto dell'art. 445, primo comma,

ultima parte, del codice di procedura penale) per una pluralità di

reati uno o alcuno dei quali soltanto sia ricompreso nella previsione

della norma incriminatrice abrogata.

4. - Quanto al primo problema, il presupposto interpretativo da cui

muove il giudice a quo appare assolutamente erroneo. Se è vero,

infatti, che la norma denunciata non contempla espressamente

l'abolitio criminis non riferibile a tutti i reati in ordine ai quali

è intervenuta condanna, ciò è perché una simile disposizione

sarebbe risultata pleonastica. In tale ipotesi non pare, infatti,

corretto - come ha esattamente dedotto l'Avvocatura generale dello

Stato nel suo atto di intervento - fare riferimento alla revoca

parziale perché, in ogni caso, la sentenza di condanna dovrebbe

essere revocata nella sua interezza, così come prescrive l'art. 673

del codice di procedura penale; salvo poi l'esercizio da parte del

giudice dell'esecuzione del potere di determinare il residuo della

pena inflitta. Meccanismo ben diverso dalla revoca della sentenza, un

istituto, invece, sicuramente operante anche nell'ipotesi di

pluralità di reati.

Sotto tale aspetto, dunque, introdurre nella problematica

prospettata a questa Corte il tema concernente la rideterminazione

della pena rivela, anzi, una giustapposizione di questioni che non

sembra rispondere alla ratio dell'art. 673 del codice di procedura

penale; e ciò perché la determinazione del "residuo" costituisce

soltanto l'ineludibile conseguenza della revoca del giudicato. Così

da rivelare un ulteriore errore interpretativo direttamente

scaturente dal postulato della revoca parziale, essendosi omesso di

considerare che, una volta venuto meno il giudicato nella sua

integrità, sarà necessario pervenire ad adottare una nuova

statuizione in sede esecutiva da sovrapporre al giudicato di

cognizione.

Né va trascurato come ugualmente pleonastica si sarebbe rivelata

un'espressa previsione legislativa ove si ritenesse concepibile -

conformemente a talune prese di posizione della giurisprudenza - la

revoca soltanto parziale della sentenza, in tal modo facendo

coincidere l'effetto demolitorio del provvedimento del giudice

dell'esecuzione con l'effetto rideterminativo della pena. Anche

seguendo una simile ricostruzione, infatti, la revoca parziale non

avrebbe avuto necessità di apposita previsione derivando la

coincidenza di effetti ora ricordata dal semplice richiamo alle

regole che disciplinano la condanna per una pluralità di reati e,

con riferimento alla specifica fattispecie, dai principi desumibili

dal rapporto fra abolitio criminis e continuazione.

5. - Così introdotto il secondo profilo di censura, diviene subito

chiaro come le perplessità avanzate dal giudice a quo oltre ad

apparire come rivolte a proporre un mero dubbio interpretativo - pure

qui fondato su presupposti non corrispondenti né alla lettera né

alla ratio del precetto della norma denunciata - si rivelano anche

del tutto divergenti rispetto alla linea interpretativa tracciata

dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di rapporti

tra continuazione e cosa giudicata.

Dopo un lungo travaglio ermeneutico iniziato a partire dai primi

anni ottanta e culminato verso la fine di tale decennio, la Corte di

cassazione si è assestata sulla regula iuris in base alla quale

anche nell'ipotesi in cui il reato per il quale il giudice procede è

più grave di quello già giudicato con sentenza irrevocabile di

condanna è applicabile la continuazione, purché venga accertata

l'identità del disegno criminoso dell'uno e dell'altro fatto: con

l'effetto, in tema di determinazione della pena, che, individuata la

pena base per il reato più grave sottoposto al suo esame, il

giudice vi apporterà l'aumento giudicato equo per la continuazione

con il reato già giudicato e meno grave. Il che conduce - a fortiori

- a ritenere del tutto ininfluente il quesito sollevato dal giudice a

quo ancora una volta, concernente in via esclusiva la tematica della

determinazione della pena.

La stessa tematica viene, poi, evocata anche con l'argomento che la

pronuncia del giudice dell'esecuzione viene adottata con ordinanza e

non con sentenza.

A tale proposito l'enfatizzazione della tipologia provvedimentale

prevista dalla legge appare in tutta la sua evidenza solo

considerando che, in tal modo, viene a mettersi in discussione la

stessa disciplina della statuizione che pronuncia l'abolizione del

reato. Si omette, infatti, di considerare come il procedimento di

esecuzione, da attivare per pervenire all'applicazione dell'art. 673

del codice di procedura penale, è contrassegnato (salvo che per i

casi di richiesta manifestamente infondata per difetto delle

condizioni di legge e di riproposizione di una richiesta già

rigettata basata sui medesimi motivi) dall'assoluta osservanza del

principio del contraddittorio proprio dei procedimenti in camera di

consiglio, con in più la partecipazione necessaria del difensore e

del pubblico ministero. Del resto, che l'osservazione del giudice a

quo sia davvero esorbitante rispetto alla questione proposta risulta

confermato dal rilievo che trattasi di un provvedimento la cui

denominazione va coordinata con i tipi di provvedimento del giudice

dell'esecuzione, la forza demolitoria dei quali dovrà poi essere

documentata secondo il disposto dell'art. 193 delle norme di

attuazione.

6. - Pure l'ultima questione problematicamente introdotta dal

giudice a quo quella concernente la prospettata incompatibilità

dell'art. 673 del codice di procedura penale nei confronti della

sentenza, passata in giudicato, di applicazione della pena su

richiesta delle parti ove l'abolitio criminis non concerna tutti i

reati ai quali la pena è stata applicata, per il fatto che potrebbe

anche profilarsi, nell'ipotesi di applicabilità "parziale" dell'art.

673 del codice di procedura penale, la necessità di far nuovamente

verificare alle parti la rispondenza al loro interesse dell'accordo,

non ha fondamento.

A parte la considerazione che le perplessità sollevate risultano

già di per sé contraddittorie rispetto alle premesse, in quanto si

darebbe per scontata proprio quella revoca totale che il rimettente

mostra di escludere, i dubbi sollevati dal giudice a quo non hanno

assolutamente ragion d'essere.

Priva di consistenza è, infatti, la dedotta comparazione con

l'art. 188 delle norme di attuazione del codice di procedura penale,

quanto alla problematicamente evidenziata necessità di un nuovo

consenso delle parti nel caso di più sentenze di applicazione della

pena su richiesta pronunciate in procedimenti distinti contro la

stessa persona.

Tale precetto che, come è stato rilevato, costituisce, a un tempo,

applicazione e completamento dell'art. 671 del codice di procedura

penale, proprio per prevedere l'irrogazione di una pena diversa in

relazione a reati già giudicati, non può operare attraverso

l'intervento unilaterale del giudice, postulando invece il nuovo

assetto da comporre che tanto il condannato quanto il pubblico

ministero valutino, in relazione ad un momento che appartiene alla

fase dell'esecuzione, ciascuno con riguardo all'interesse di cui è

portatore, se procedere o no all'unificazione per la continuazione di

fatti giudicati con separate sentenze di applicazione della pena.

Fermo restando nel giudice dell'esecuzione il potere-dovere, non

soltanto "di verificare in concreto la sussistenza di tutti i

presupposti cui l'ordinamento subordina l'applicazione della

disciplina del reato continuato, fra i quali anche, attesi i limiti

inerenti alla fase, la mancanza della condizione ostativa espressa

dall'art. 671, primo comma, cod. proc. pen., ma anche quello di

valutare la congruità della pena indicata dalle parti ai fini di

quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, tenuto

conto della portata generale che assume il principio affermato e il

decisum espresso nella sentenza n. 313 del 1990" (v. ordinanza n. 37

del 1996).

Una vicenda, quindi, che non rivela affinità di sorta con quella

ora al vaglio della Corte, rispetto alla quale i termini dell'accordo

non possono essere in alcun modo chiamati in causa occorrendo

soltanto verificare se una o taluna delle imputazioni relativamente

alla quale è stata applicata la pena concerna un fatto non più

costituente reato per abrogazione della norma incriminatrice o per

dichiarazione di illegittimità della norma stessa. Senza contare che

gli interventi in executivis sulla pronuncia del giudice della

cognizione costituiscono l'espressione di un potere eccezionalmente

conferito dalla legge e, come tale, non suscettibile di applicazione

analogica.

7. - Del resto, che questa debba essere la scelta interpretativa

cui affidare la soluzione della questione sollevata dal giudice a quo

non soltanto sotto il profilo della violazione del principio di

eguaglianza, ma anche sotto il profilo del prospettato vulnus

all'art. 25 della Costituzione, appare chiaro dall'esame della

giurisprudenza della Corte di cassazione circa i poteri del giudice

dell'esecuzione in caso di abolitio criminis.

Pure se talune pronunce giurisprudenziali escludono la possibilità

per il giudice dell'esecuzione di scindere l'unità dell'imputazione

nel caso in cui una sola parte di essa risulti coinvolta

nell'abolitio criminis così da non consentire in tali ipotesi

l'applicazione dell'art. 673 del codice di procedura penale, la

ratio decidendi di tali statuizioni non è certo rinvenibile in una

esclusione di quella che viene definita "revoca parziale della

sentenza"; ché, anzi, nel caso di plurime imputazioni una od alcuna

soltanto delle quali concerna una fattispecie di reato abrogata o

dichiarata costituzionalmente illegittima, è pressoché

incontrastata l'affermazione che in simili ipotesi la revoca andrà

disposta limitatamente ai detti reati ed alla pena ad essi relativa.

Le statuizioni ora rammentate vanno ricollegate piuttosto

all'affermato principio - che, peraltro, non sembra rispondere agli

scopi perseguiti dal legislatore con la previsione dell'istituto

della revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato -

della inscindibilità dell'imputazione: una regola ritenuta

ineludibilmente ostativa, per essersi formato il giudicato

sull'intero oggetto del rapporto processuale concernente una singola

imputazione, alla possibilità di fare ricorso al precetto di cui

all'art. 673, primo comma, del codice di procedura penale (cfr.

Cass., Sez. VI, 3 giugno 1994, Cappelli). Ma, più ancora, va

ricordata un'ulteriore presa di posizione della Corte di cassazione

che, proprio nell'ipotesi di riconoscimento in sede di cognizione ed

a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta della

continuazione fra un reato, considerato più grave, ed altro reato

meno grave, ha ritenuto applicabile l'art. 673 del codice di

procedura penale in relazione a tale ultimo reato per intervenuta

abolitio criminis con eliminazione della pena relativa. Per di più

additando anche le prescrizioni da adottare per la determinazione

della pena residua in osservanza del principio di legalità; nel

senso che alla regola secondo cui il trattamento sanzionatorio

originariamente previsto per i cosiddetti reati satelliti non esplica

più alcuna efficacia, deve essere sostituito il principio che,

venuto meno il presupposto per l'applicabilità della detta regola

costituito dalla continuazione, il reato satellite recupera la

propria autonomia sotto il profilo sanzionatorio, non essendo

consentito stabilire per esso una pena diversa, per specie e

qualità, da quella edittale senza violare il principio di legalità

(Cass., Sez. I, 7 marzo 1995, Parisi).

8. - Così interpretata, la norma denunciata si sottrae, dunque, a

qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale, sia in relazione

all'art. 3 sia in relazione all'art. 25 della Costituzione, un

parametro, quest'ultimo, solo indirettamente chiamato in causa in

quanto riferibile alla illegittimità del denunciato perdurare

dell'assoggettamento a quella parte di pena che corrispondeva alla

fattispecie abrogata o dichiarata incostituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ddichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 673 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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