Art. 387 — Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari

[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare puo' proporsi dal pubblico ministero e dall'imputato per i motivi seguenti:

[2]1° inosservanza o erronea applicazione dello legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

[3]2° esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri;

[4]3° inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', di inammissibilita' o di decadenza.

[5]Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto contro le sentenze pronunciate nel giudizio.

[6]Il ricorso e' inammissibile, se e' proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 42/1975

    Questione infondata
    6 marzo 1975

    Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 370, 387 cod.pen.mil. pace e degli artt. 13 e 14 R.D. 9 settembre 1941, n. 1022.

    Art. 370 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 387 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 260 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 119/1957

    Illegittimità dichiarata
    8 luglio 1957

    I termini previsti in alcune disposizioni transitorie della Costituzione e concernenti lo svolgimento dell'attività legislativa non hanno carattere perentorio, per cui la loro inosservanza può soltanto determinare responsabilità di natura politica e non l'automatica cessazione di funzionamento degli organi che nel termine prescritto non sono stati soppressi, riveduti o modificati. Di conseguenza, il mancato riordinamento del Tribunale supremo militare nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, prescritto dal secondo comma della VI disposizione transitoria, non ne ha comportato la scomparsa ne' ha reso costituzionalmente illegittime - per contrasto con il principio dell'unità della giurisdizione di cui all'art. 111 Cost. - le norme attualmente vigenti sulla composizione e competenza di detto organo, almeno fino a quando il legislatore ordinario non avrà provveduto a specificare le modalità di adattamento della sua struttura e delle sue funzioni, in attuazione dell'obbligo impostogli dai costituenti. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 387, 401, 430, 431 cod. pen. mil. di pace ed artt. 43 e segg. dell'ordinamento giudiziario militare di pace. Cfr.: sent. n. 41 del 1957.

    Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 285 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art387 · fonte del testo

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