Art. 601 c.p.p. — Atti preliminari al giudizio

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Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresi' la citazione dell'imputato non appellante se vi e' appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 o se l'appello e' proposto per i soli interessi civili. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g) nonche' l'indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a venti giorni. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa e' citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, e' notificato avviso ai difensori. Il decreto di citazione e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 601 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 19439/2026

    28 maggio 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di giudizio di appello, ha affermato che, per le impugnazioni proposte a far data dall’1 luglio 2024, la richiesta di partecipazione all'udienza di cui all’art. 598- bis , comma 2, cod. proc. pen. può essere formulata anche con l'atto di gravame. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma di riferimento indica solo il termine ad quem entro il quale la richiesta deve essere presentata, ma non anche il termine a partire dal quale la facoltà difensiva può essere esercitata; che l’art. 601, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la Corte possa disporre la trattazione orale in presenza prima che sia emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello; che, infine, consentire all’imputato di chiedere la trattazione partecipata già con l’atto di impugnazione non ha riflessi negativi né sull’organizzazione del processo, né sulla sua ragionevole durata).

    Art. 601 c.p.p. · Art. 598-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 42124/2024

    15 novembre 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dall’1 luglio 2024.

    Art. 601 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 42125/2024

    15 novembre 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dall’1 luglio 2024.

    Art. 601 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/2022

    Illegittimità dichiarata
    9 maggio 2022

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reat…

    Art. 568 c.p.p. · Art. 129 c.p.p. · Art. 591 c.p.p. · Art. 601 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 254/2011

    Questione infondata
    27 luglio 2011

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la persona offesa tra i soggetti cui deve essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di revisione avverso un decreto penale di condanna. In via generale, infatti, posto che l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile - essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo - l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile. In particolare, poi, nessun pregiudizio agli interessi civili della persona offesa può derivare dall'eventuale accoglimento dell'istanza di revisione, in quanto, così come il decreto penale di condanna non ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460 cod. proc. pen.), allo stesso modo, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'eventuale sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione non produce effetti nei giudizi civili o amministrativi eventualmente instaurati dalla persona offesa dal reato, non essendo stata quest'ultima posta nelle condizioni di costituirsi parte civile. Infine, non sussiste violazione del principio di eguaglianza per la disparità di trattamento tra diversi giudizi di merito, considerato che il procedimento di revisione ha carattere eccezionale - trattandosi di un mezzo straordinario di impugnazione - e risultando evidente l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto: la revisione è infatti un giudizio che, a differenza di tutti gli altri giudizi di merito, può concludersi solo con la conferma della sentenza o con il proscioglimento dell'imputato e nel quale non è possibile per la persona offesa dal reato costituirsi ex novo parte civile, come necessariamente dovrebbe avvenire nel caso del giudizio di revisione di un decreto penale di condanna. - Sul principio generale della separazione dei giudizi penali e civili, v. le citate pronunce, le sentenze n. 353 del 1994 e n. 192 del 1991. - Sul principio che l'eventuale impossibilità del danneggiato a partecipare al processo penale non integra una menomazione della tutela giurisdizionale o del diritto di difesa, v. le citate sentenze n. 443 del 1990, n. 171 del 1982, n. 166 del 1975; ordinanze n. 339 del 2008 e n. 124 del 1999.

    Art. 601 c.p.p. · Art. 636 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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