Non contrasta con l'art. 3 Cost. la disciplina posta dagli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen., che, secondo l'assunto del giudice 'a quò, conferirebbe alla corte di appello, da un lato, il potere di sindacare, nel giudizio di revisione, anche le pronunce adottate dalla Corte di cassazione e, dall'altro, di delibare le richieste di revisione relative a condanne pronunciate dalle corti di assise, poiché, per quanto attiene alla prima delle dedotte questioni, è agevole avvedersi di come l'oggetto del giudizio di revisione sia necessariamente rappresentato da un provvedimento di condanna (art. 629 c.p.p.), sicché, non potendo in nessun caso una simile pronuncia essere adottata in sede di legittimità, deve ritenersi impropria la premessa stessa da cui trae origine la censura; mentre, relativamente al secondo aspetto, va osservato che la scelta del legislatore delegante di devolvere alla corte di appello il giudizio di revisione, anche se relativo a condanne pronunciate per reati di competenza della corte di assise, non presenta, in sé, alcun aspetto di contrasto con il principio di uguaglianza, neanche sotto il profilo della irragionevolezza, limitandosi il giudice 'a quò a contestare l'opportunità di sottrarre l'impugnazione straordinaria all'organo che il sistema individua come quello "naturalmente" deputato a pronunciarsi sul merito in sede di cognizione, e così finendo per riproporre, sotto un mutato profilo, questione identica a quella che la Corte costituzionale ha già affrontato e disatteso con precedente decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen.). - V. O. n. 375/1991. red.: G. Conti
Art. 633 c.p.p. · Art. 636 c.p.p. · Art. 639 c.p.p. · Art. 3 cost.