Codice di procedura penale

Art. 636 c.p.p. — Giudizio di revisione

Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 53/1968

    Ha colpito questo articolo
    29 maggio 1968

    dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui comportano che i provvedimento del giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto di difesa nei sensi di cui in motivazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9…

    Art. 636 c.p.p. · Art. 637 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 254/2011

    Questione infondata
    27 luglio 2011

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la persona offesa tra i soggetti cui deve essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di revisione avverso un decreto penale di condanna. In via generale, infatti, posto che l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile - essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo - l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile. In particolare, poi, nessun pregiudizio agli interessi civili della persona offesa può derivare dall'eventuale accoglimento dell'istanza di revisione, in quanto, così come il decreto penale di condanna non ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460 cod. proc. pen.), allo stesso modo, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'eventuale sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione non produce effetti nei giudizi civili o amministrativi eventualmente instaurati dalla persona offesa dal reato, non essendo stata quest'ultima posta nelle condizioni di costituirsi parte civile. Infine, non sussiste violazione del principio di eguaglianza per la disparità di trattamento tra diversi giudizi di merito, considerato che il procedimento di revisione ha carattere eccezionale - trattandosi di un mezzo straordinario di impugnazione - e risultando evidente l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto: la revisione è infatti un giudizio che, a differenza di tutti gli altri giudizi di merito, può concludersi solo con la conferma della sentenza o con il proscioglimento dell'imputato e nel quale non è possibile per la persona offesa dal reato costituirsi ex novo parte civile, come necessariamente dovrebbe avvenire nel caso del giudizio di revisione di un decreto penale di condanna. - Sul principio generale della separazione dei giudizi penali e civili, v. le citate pronunce, le sentenze n. 353 del 1994 e n. 192 del 1991. - Sul principio che l'eventuale impossibilità del danneggiato a partecipare al processo penale non integra una menomazione della tutela giurisdizionale o del diritto di difesa, v. le citate sentenze n. 443 del 1990, n. 171 del 1982, n. 166 del 1975; ordinanze n. 339 del 2008 e n. 124 del 1999.

    Art. 601 c.p.p. · Art. 636 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 121/1995

    Questione infondata
    13 aprile 1995

    Non contrasta con l'art. 3 Cost. la disciplina posta dagli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen., che, secondo l'assunto del giudice 'a quò, conferirebbe alla corte di appello, da un lato, il potere di sindacare, nel giudizio di revisione, anche le pronunce adottate dalla Corte di cassazione e, dall'altro, di delibare le richieste di revisione relative a condanne pronunciate dalle corti di assise, poiché, per quanto attiene alla prima delle dedotte questioni, è agevole avvedersi di come l'oggetto del giudizio di revisione sia necessariamente rappresentato da un provvedimento di condanna (art. 629 c.p.p.), sicché, non potendo in nessun caso una simile pronuncia essere adottata in sede di legittimità, deve ritenersi impropria la premessa stessa da cui trae origine la censura; mentre, relativamente al secondo aspetto, va osservato che la scelta del legislatore delegante di devolvere alla corte di appello il giudizio di revisione, anche se relativo a condanne pronunciate per reati di competenza della corte di assise, non presenta, in sé, alcun aspetto di contrasto con il principio di uguaglianza, neanche sotto il profilo della irragionevolezza, limitandosi il giudice 'a quò a contestare l'opportunità di sottrarre l'impugnazione straordinaria all'organo che il sistema individua come quello "naturalmente" deputato a pronunciarsi sul merito in sede di cognizione, e così finendo per riproporre, sotto un mutato profilo, questione identica a quella che la Corte costituzionale ha già affrontato e disatteso con precedente decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen.). - V. O. n. 375/1991. red.: G. Conti

    Art. 633 c.p.p. · Art. 636 c.p.p. · Art. 639 c.p.p. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art636 · fonte del testo

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