Art. 539 c.p.p. — Condanna generica ai danni e provvisionale

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Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale nei limiti del danno per cui si ritiene gia' raggiunta la prova. ((2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o della persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato gia' sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata))

Testo in vigore dal 16 febbraio 2018 al 17 dicembre 2025

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 539 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16890/2026

    29 maggio 2026

    In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.

    Art. 539 c.p.p. · Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 181 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28378/2025

    27 ottobre 2025

    La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il credito azionato in sede civile, ritenendo che il giudicato penale, recante condanna generica al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile per la liquidazione, accertasse in favore del debitore un credito risarcitorio di importo superiore, così da consentire la compensazione per le somme corrispondenti).

    Art. 539 c.p.p. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1241 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 35 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25418/2025

    16 settembre 2025

    La sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunziata in sede penale in relazione a un reato di danno, ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene- interesse protetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non in relazione al danno-conseguenza, per il quale è necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.

    Art. 539 c.p.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 75 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11614/2025

    3 maggio 2025

    Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale - che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva - già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva detratto dall'importo complessivo liquidato a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - responsabile ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi da un docente nei confronti di alcuni alunni - la provvisionale al cui pagamento era stato condannato il medesimo insegnante nel giudizio penale).

    Art. 539 c.p.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 185 c.p.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 203 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 353/1999

    Questione inammissibile
    22 luglio 1999

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 538 e 651 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999. I…

    Art. 538 c.p.p. · Art. 651 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 16 febbraio 2018. 128 parole aggiunte.

… una provvisoriale nei limiti del danno per cui si ritiene gia' raggiunta la prova. aggiunto: 2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o della persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato gia' sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art539 · fonte del testo

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