Corte costituzionale

Sentenza n. 588/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 529, primo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 2 dicembre 1985 e il 9 dicembre 1986 dalla Corte di Cassazione sui

ricorsi proposti da Bonanno Calogero e Asaro Pasquale, iscritte al n.

431 del registro ordinanze 1986 e al n. 356 del registro ordinanze

1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,

prima serie speciale dell'anno 1986 e n. 34, prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Bonanno Calogero nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Uditi gli avvocati Roberto Genna ed Enzo Gaito per Bonanno

Calogero e l'avvocato dello Stato Stefanio Onufrio per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto La Corte di Cassazione, Sez. I penale, con due successive

ordinanze, rispettivamente del 2 dicembre 1985 (pedissequa a sentenza

pari data) e 9 dicembre 1986, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art.529 cod.proc.pen. in riferimento agli art.li

3 e 24 Cost.

Sul piano della rilevanza, i due casi di specie si riferivano al

conferimento dell'incarico per la presentazione dei motivi di ricorso

a difensori, inscritti bensì nell'albo speciale, ma che non avevano

difeso i ricorrenti nel precedente grado di giudizio: incarico

conferito con lettera raccomandata, successiva alla dichiarazione di

ricorso, priva dell'autenticazione della sottoscrizione prevista

dalla norma impugnata. La Corte, pertanto, non può esaminare i

motivi di ricorso, ritualmente presentati dai difensori ma allo stato

inammissibili, se prima non viene risolta favorevolmente la sollevata

questione.

Secondo la Corte di Cassazione, l'art.529 in esame si pone come

disciplina particolare rispetto a quella dettata in via generale

dall'art.134 stesso codice per la nomina del difensore di fiducia.

Una particolare disciplina, peraltro, sicuramente giustificata dalla

necessità di dare alla difesa in sede di legittimità una più

specifica qualificazione, discendente dall'inscrizione in un albo

speciale che postula o il superamento di apposito concorso o una

lunga esperienza professionale.

Tale disciplina, però, sarebbe priva di qualsiasi ragionevolezza

là dove pretende che l'atto di conferimento dell'incarico,

diversamente da quanto prescritto in via generale dall'art.134

cod.proc.pen., se successivo alla dichiarazione di ricorso e se non

effettuato innanzi al cancelliere competente, sia ricevuto o

autenticato da notaio. Non si vede, infatti, ad avviso delle

ordinanze, quale mai possa essere la ratio di una disciplina così

diversa. Se si tratta di assicurare certezza di autenticità ad un

atto importante qual'è sicuramente la nomina di un difensore, non si

capirebbe perché una siffatta esigenza emergerebbe soltanto per la

sede di legittimità. Sarebbe assurdo, infatti, che fosse la qualità

del difensore a spiegare la ragione di un trattamento così diverso.

Deve, dunque, convenirsi - secondo la Corte - che in realtà la

norma impugnata è, per questo riguardo, priva di quella

ragionevolezza che il rispetto dell'art. 3 Cost. esige quando si

tratta della disciplina di situazioni sostanzialmente uguali.

Ma la Corte di Cassazione rileva che la norma, sotto il detto

aspetto, è lesiva anche del diritto di difesa perché priva il

ricorrente della facoltà di avvalersi di questa forma alternativa di

impugnazione (lettera raccomandata). Privazione che diventa

addirittura impeditiva dell'esercizio del diritto quando il

ricorrente sia molto lontano dal luogo dove risiede il cancelliere

competente, o quando si tratti di imputato latitante.

Le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e

pubblicate.

Nel giudizio conseguente alla prima ordinanza si sono costituiti

per il ricorrente Calogero Bonanno gli avvocati Roberto Gemma ed Enzo

Gaito che si sono riportati alle ragioni esposte dall'ordinanza di

rimessione.

È intervenuto in ambo i giudizi il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura, la disposizione troverebbe giustificazione

ragionevole nell'intento del legislatore di dare autenticità alla

volontà del ricorrente in relazione all'importanza che assume il

giudizio di legittimità. In proposito, comunque, l'Avvocatura

rimanda alla sent. n.145 del 1972 di questa Corte che faceva ricadere

sull'imputato la responsabilità di non essersi avvalso utilmente

degli strumenti a difesa che l'ordinamento processuale penale gli

mette a disposizione. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze propongono la stessa questione di

legittimità costituzionale dell'art. 529 cod. proc. pen., e con

riferimento agli stessi parametri 3 e 24 Cost. I giudizi, pertanto,

possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La questione sollevata è fondata.

Effettivamente le disposizioni generali concernenti la nomina del

difensore di fiducia sono previste nell'art.134 cod.proc.pen., così

come riformulato dall'art. 2 della l. 5 dicembre 1969 n. 932, dopo la

sentenza di questa Corte 3 dicembre 1969 n.148. È fuori dubbio,

infatti, che il disposto di cui al secondo comma è applicabile ad

ogni ipotesi di nomina, in ogni stato e grado del procedimento.

Secondo le regole previste nella prima parte di detto articolo,

sembra evidente che il legislatore ha inteso facilitare in ogni modo

la nomina del difensore di fiducia, atteso il rilievo che assume la

sua presenza nel moderno processo penale. Una presenza la cui

violazione è sanzionata dal codice stesso con nullità d'ordine

generale, addirittura insanabile quando si riferisce al dibattimento

(art. 185, secondo comma, cod. proc. pen.). Oggi, d'altra parte,

quell'esigenza è richiamata come inviolabile dalla legge

fondamentale dello Stato. In realtà, le forme previste dall'art. 134

cod. proc. pen. per far luogo alla nomina del difensore di fiducia

sono estremamente semplici. La nomina, infatti, può farsi "in

qualsiasi atto del procedimento ricevuto dall'Autorità giudiziaria o

ad essa presentato ovvero con dichiarazione resa personalmente, o per

mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria o segreteria

dell'ufficio giudiziario procedente, o con lettera raccomandata

diretta alla stessa cancelleria o segreteria". L'interessato,

perciò, ha una larga opzione di mezzi per rendere nota al giudice la

sua volontà in ordine al difensore di fiducia. Può avvalersi

dell'occasione di un qualsiasi atto del procedimento che debba essere

ricevuto o anche soltanto "presentato" all'autorità giudiziaria, e

perciò anche di una semplice memoria; ma - se crede - può

formalizzare l'atto recandosi personalmente nella cancelleria o nella

segreteria del magistrato che procede a rendere a verbale la

dichiarazione di nomina, oppure mandandovi un suo procuratore

speciale. Infine - ed è questa davvero la forma di maggiore

semplicità - può soltanto limitarsi a partecipare la nomina

mediante lettera raccomandata diretta agli stessi uffici di cui

sopra.

Tuttavia, proprio l'art. 134, che pure - come si è visto facilita

e semplifica in ogni modo le formalità, prevede che la legge possa

esigere, per talune specifiche ipotesi, forme particolari: nel qual

caso evidentemente le disposizioni speciali debbono prevalere su

quelle generali.

Tali sono senza dubbio le forme previste dall'art. 529 cod. proc.

pen. per l'incarico a sottoscrivere i motivi di ricorso per

cassazione ad avvocato che, non avendo difeso il ricorrente

nell'ultimo giudizio, non abbia avuto conferito espresso incarico con

la dichiarazione di impugnazione, ovvero con atto ricevuto

successivamente dal cancelliere innanzi al quale venne fatta la detta

dichiarazione. In tal caso, l'atto di incarico al difensore

dev'essere ricevuto da notaio o, quanto meno, da questi autenticato.

La legge, (mentre precisa che, in ogni caso, deve trattarsi di

avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione), non

dice, ove si tratti di quell'ultima ipotesi, vale a dire di semplice

scrittura privata d'incarico con sottoscrizione autenticata da

notaio, per quali forme debba poi essere fatta pervenire alla

cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata.

Deve, perciò, ritenersi che, nel silenzio, si applichino le norme

generali: e, cioè, che l'atto possa essere poi tanto "presentato"

quanto "spedito alla cancelleria per lettera raccomandata".

In buona sostanza, le differenze, rispetto alle disposizioni

generali, riguardano la qualità del difensore e una delle forme

previste per nominarlo. Ma la prima di esse non appartiene certo alla

categoria delle forme, e non entra, perciò, nella riserva di cui al

primo comma dell'art. 134 cod. proc. pen.

È sicuramente, invece, forma particolare, rispetto a quelle

generali, l'atto di incarico ricevuto da notaio o da questi

autenticato. In altri termini, quando si tratti di dare un nuovo

incarico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso, e non si sia

provveduto nell'atto d'impugnazione o successivamente con

dichiarazione ricevuta dal cancelliere, l'atto non può essere

semplicemente spedito per raccomandata alla cancelleria competente,

come per gli altri gradi di giudizio, ma deve essere o raccolto da

notaio, o almeno da questi autenticato. O atto pubblico, quindi, o

scrittura privata autenticata.

3. - Orbene, poiché si tratta pur sempre di affidare un incarico

ad un difensore, e perciò di compiere un atto che, qualunque sia il

grado di giudizio, non può avere evidentemente sul piano ontologico

natura diversa, occorre stabilire se la rilevata differenza di forma

che la legge prescrive per il grado di legittimità abbia, tuttavia,

una qualche giustificazione ragionevole. Solo attraverso

quest'ultima, infatti, troverebbe rispetto il parametro invocato di

cui all'art. 3 Cost.

In realtà, non può negarsi che, tra i vari gradi di giudizio, la

sede di legittimità mostri talune particolari caratteristiche che la

contraddistinguono. Ad essa, infatti, non può accedersi se non per

violazione della legge penale sostanziale, o di quella processuale se

si tratta di norme stabilite a pena di nullità, inammissibilità o

decadenza, o per esercizio da parte del giudice di potestà che non

competono all'autorità giudiziaria, o infine nei casi specifici

previsti dal secondo comma dell'art. 524 cod. proc. pen. Gli altri

gradi di giudizio, invece, riguardano essenzialmente la cognizione

del fatto, oltre che la sua definizione giuridica, oppure la

revisione critica del giudizio di primo grado, nei limiti del

devoluto, in grado d'appello.

Una siffatta differenza è più che sufficiente a giustificare

l'esigenza di una maggiore qualificazione culturale del difensore,

attesa la delicatezza dei problemi giuridici che vanno discussi in

quella sede. Non appare, invece, con la stessa evidenza la ratio che

è alla base della disposizione che non consente per l'atto di

incarico le stesse forme previste per gli altri gradi di giudizio. In

particolare, resta oscura la ragione per cui, ove l'incarico al

qualificato difensore non sia stato affidato nell'atto di

impugnazione, o successivamente davanti al cancelliere, occorra

l'intervento del notaio per raccogliere, o almeno per autenticare, la

volontà del ricorrente, quando negli altri giudizi è sufficiente

una privata scrittura da far pervenire alla cancelleria per lettera

raccomandata.

Secondo l'Avvocatura, la ratio della disposizione sarebbe

nell'intento del legislatore di dare autenticità alla volontà del

ricorrente in relazione all'importanza che assume il giudizio di

legittimità. Ma, sotto tale profilo, non si capirebbe perché mai il

legislatore dovrebbe avere così a vile gli altri due gradi di

giudizio da ritenere trascurabile il rischio di un falso incarico

defensionale. Specie nel primo grado, dove massimo, e spesso di lunga

durata, è l'impegno del difensore per l'accertamento del fatto

attraverso l'istruttoria dibattimentale. Come si è rilevato,

l'importanza sul piano culturale del giudizio di legittimità può

spiegare la richiesta di una specifica qualificazione del difensore,

ma non una così sostanziale differenza delle forme attraverso cui si

legittima la manifestazione di volontà del ricorrente in ordine al

difensore.

Quanto poi alla sent. n.145 del 1972 di questa Corte, invocata

dall'Avvocatura, va osservato che, in quella specie, erano in

discussione non le forme dell'incarico ma proprio la particolare

qualificazione del difensore e la legittimazione a nominarlo. Si

trattava, infatti, addirittura di praticante procuratore, difensore

d'ufficio in Pretura di imputato irreperibile, che, proponendo

ricorso per cassazione, aveva egli stesso nominato i difensori per

l'estensione e la sottoscrizione dei motivi. Ipotesi ben diversa, che

spiega il giudizio negativo sulla sollevata questione di

legittimità.

Deve, invece, soggiungersi che una siffatta inspiegabile

differenza, nelle forme dell'incarico al difensore, tra i gradi di

merito e quello di legittimità, si verifica esclusivamente

nell'ambito del processo penale. Né nel giudizio civile, né in

quello amministrativo o contabile, il legislatore esige l'intervento

del notaio.

Così come non lo esige il progetto del nuovo codice di procedura

penale, approvato dal Consiglio dei ministri e in discussione davanti

alla Commissione bicamerale prevista dalla legge-delega 16 febbraio

1987 n.81. L'art.95, che è norma generale valevole per tutti i gradi

del giudizio, dispone, infatti, senza alcuna riserva, che "la nomina

(del difensore) è fatta con dichiarazione resa all'autorità

procedente o trasmessa alla stessa per lettera raccomandata". Lo

conferma l'art.606 che, disciplinando la nomina dei difensori per il

grado di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, si limita

laconicamente a stabilire che "il difensore è nominato con la

proposizione del ricorso o successivamente". Con ciò evidentemente

rimandando, quanto alle forme, alle norme generali dell'art. 95.

4. - Non sussistendo, pertanto, alcuna ragionevole giustificazione

per un trattamento così differenziato, quanto alle forme per

attribuire l'incarico al difensore, fra gradi di giudizio di merito e

quello di legittimità, la disparità che viene così a verificarsi

fra gl'imputati dei vari gradi è lesiva del principio di cui

all'art. 3 Cost.

Obbiettare che il ricorrente aveva pur sempre la possibilità di

avvalersi delle altre forme, non avrebbe pregio giacché, se è

concesso all'interessato di avvalersi a suo piacimento di una delle

forme alternativamente previste, non gli si può poi fare carico di

non averne utilizzata altra esente da vizi di legittimità

costituzionale. È, perciò, nel suo diritto sollecitare la denunzia

di un vizio che lo priva dell'esercizio di una legittima facoltà, e

bene ha fatto il giudice rimettente a sollevare la questione.

Una volta, poi, riconosciuta la violazione dell'art. 3 Cost.

inutile affrontare il confronto con il parametro dell'art. 24 Cost.

che resta assorbito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 529 cod. proc.

pen., limitatamente alla parte in cui dispone che l'incarico per la

sottoscrizione dei motivi di ricorso, al difensore iscritto nell'albo

speciale della Corte di Cassazione, possa essere conferito anche "con

lettera raccomandata diretta allo stesso cancelliere".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:588 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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