Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio

2001 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento

nel procedimento penale a carico di C. P. e altro, iscritta al n. 378

del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Benevento ha sollevato, con ordinanza del 22 febbraio 2001, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che - secondo una eccezione formulata dalla difesa

dell'imputato e della quale dà conto l'ordinanza di rimessione - per

lo stesso fatto e a seguito delle stesse querele sulla cui base il

giudice a quo è chiamato a svolgere l'udienza preliminare è stata

precedentemente esercitata, dal medesimo giudice, la funzione di

trattazione dell'udienza preliminare in altro e distinto procedimento

penale, con il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale cui ha fatto

seguito una pronuncia di condanna, poi impugnata in appello;

che, nell'anzidetta situazione, la parte privata ha eccepito

la violazione del principio di uguaglianza e delle garanzie della

difesa, sotto il profilo del diritto ad "avere un giudice che non si

sia già pronunciato", censurando l'art. 34 cod. proc. pen. in

quanto, pur prevedendo l'incompatibilità tra la funzione di giudice

per le indagini preliminari e quella di giudice dell'udienza

preliminare, non stabilisce analoga incompatibilità "tra il giudice

dell'udienza preliminare e altro giudice della stessa udienza

preliminare quando le due persone siano rappresentate dallo stesso

giudice";

che, riprendendo testualmente l'anzidetta eccezione di parte,

il giudice a quo solleva una corrispondente questione di

costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. - sulla premessa della

rilevanza di essa "in quanto non sono ravvisabili gravi ragioni di

convenienza che impongano l'astensione" - che assume essere non

manifestamente infondata, oltre che per quanto sopra detto, anche per

il contrasto tra la ripetizione della trattazione dell'udienza

preliminare da parte del medesimo giudice-persona fisica e i

"principi reiteratamente enunciati nella materia delle

incompatibilità dalla Corte costituzionale", come, ad esempio e "in

linea generale", nella sentenza n. 241 del 1999;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, osservando che i presupposti

dell'incompatibilità sono ravvisabili - proprio secondo il ripetuto

insegnamento della giurisprudenza costituzionale - quando,

all'interno di un medesimo procedimento, si delinei un pregiudizio

determinato da una precedente valutazione sul merito dell'accusa,

così da influire sulla definitiva valutazione circa la

responsabilità dell'imputato, rilevando che nessuno dei suddetti

requisiti si configura nel caso in esame, trattandosi di procedimenti

diversi ed essendo il giudice dell'udienza preliminare chiamato non

già a valutare la responsabilità dell'imputato bensì soltanto a

stabilire la necessità o meno del giudizio, e concludendo pertanto

per una dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.

Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale

di Benevento dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34

cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede come causa di

incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice dell'udienza

preliminare il precedente svolgimento delle medesime funzioni di

giudice dell'udienza preliminare, in relazione allo stesso fatto e

nei confronti del medesimo soggetto;

che dall'ordinanza di rimessione pare risultare che l'anomala

situazione in cui versa il giudice rimettente deriva dalla

proposizione di identicamente ripetitive querele per diffamazione,

quando già un primo rinvio a giudizio aveva dato luogo a condanna

con sentenza impugnata in appello;

che è da escludersi che il giudice possa essere chiamato a

pronunciarsi una seconda volta sull'ipotesi accusatoria in vista

dell'apertura di un nuovo giudizio, e ciò sia che debba aversi

riguardo a quanto disposto dall'art. 649 cod. proc. pen., sia che

trovi applicazione il principio del ne bis in idem in un'accezione

più ampia di quella risultante dal predetto art. 649 e tale da

impedire l'eventualità di procedimenti simultanei, rendendo

applicabile, anche in tal caso, l'art. 529 cod. proc. pen., la cui

previsione possa ragionevolmente estendersi a comprendere le ipotesi

in cui l'azione penale non abbia da avere corso in un procedimento

perché già promossa in un altro (ordinanza n. 318 del 2001);

ipotesi normative, quelle anzidette, su cui comunque non spetta a

questa Corte pronunciarsi;

che dunque - quali che siano i mezzi a disposizione per

evitare l'iterazione del giudizio - il giudice rimettente non è

chiamato a svolgere una (nuova) valutazione contenutistica dei fatti

in vista di una decisione di merito, ciò che, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte (ad esempio, sentenza n. 131 del

1996), costituisce necessaria condizione per far valere

l'incompatibilità prevista dall'art. 34 cod. proc. pen;

che questa considerazione è sufficiente, indipendentemente

da ulteriori rilievi nel medesimo senso, a mostrare la manifesta

infondatezza della questione in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Benevento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002 .

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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