Art. 453 c.p.p. — Casi e modi di giudizio immediato
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Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero, previo interrogatorio dell'imputato, puo' chiedere il giudizio immediato. La richiesta contiene i requisiti previsti dall'articolo 417. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. L'imputato puo' chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991
