Corte costituzionale

Sentenza n. 349/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 453 del codice

di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il

Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Greco

Salvatore, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il

Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Parisi

Giuseppe, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze datate 27 gennaio 1990, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, previo

dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, trasmetteva

integralmente a questa Corte la proposta di questione di legittimità

costituzionale dell'art. 453 codice procedura penale 1988 che il

pubblico ministero aveva eccepito, in due distinti processi per frode

fiscale, con riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 112 della

Costituzione.

La questione è sorta in occasione della richiesta di giudizio

immediato avanzata in ambo i processi dal pubblico ministero. Il

giudice aveva però rilevato che l'imputato, benché gli fosse stato

notificato - prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale - ordine di comparizione, non si era presentato a

rispondere all'interrogatorio: sicché non si era verificata la

condizione del "previo interrogatorio dell'imputato". Né poteva

ritenersi l'equipollenza, nel nuovo sistema processuale, della

mancata presentazione al rifiuto di rispondere all'interrogatorio:

effetto che semmai il pubblico ministero avrebbe potuto raggiungere

chiedendo l'autorizzazione all'uso di mezzi coercitivi per avere la

presenza dell'imputato: libero, poi, questi di non rispondere. Per

tali ragioni aveva restituito gli atti al pubblico ministero.

Questi, però, replicava rilevando che la coercizione (art. 376

cod. proc. pen.) trova la sua legittimazione nell'interrogatorio

diretto ad acquisire elementi per le indagini, mentre

l'interrogatorio di cui all'art. 453, primo comma, avendo natura

garentistica, non postula la presenza coatta dell'imputato: ragion

per cui egli escludeva di richiedere l'autorizzazione cui accennava

il giudice.

Insisteva, perciò, il pubblico ministero nella sua richiesta di

giudizio immediato ma, se il giudice riteneva, invece, di tenere

fermo il suo punto di vista, allora chiedeva che venisse sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 cod. proc.

pen. in riferimento ai parametri sopra indicati.

Secondo il pubblico ministero, infatti, l'accompagnamento coattivo

violerebbe, nella specie, il diritto di difesa, non essendo

l'imputato tenuto a presentarsi per le ragioni indicate: e, se il

giudice non intende riconoscere l'equipollenza della mancata

presentazione al rifiuto di rispondere, l'imputato potrebbe bloccare

a suo piacimento l'esercizio dell'azione penale, in violazione

dell'art. 112 della Costituzione.

Né egli avrebbe alcun rimedio contro la detta interpetrazione del

giudice: il che sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione

per la disparità di trattamento che verrebbe a verificarsi rispetto

all'ipotesi del decreto penale di condanna, per il quale è, invece,

prevista l'opposizione.

Contrasto che coinvolgerebbe anche, per l'irrazionalità della

situazione che verrebbe così a determinarsi, l'art. 2 punto 44 della

legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

chiesto declaratoria d'infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze prospettano identica questione, riferita

agli stessi parametri costituzionali; i giudizi, pertanto, possono

essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La questione sorge dal dissenso fra pubblico ministero e

Giudice delle indagini preliminari circa l'interpetrazione di una

delle condizioni poste dall'art. 453 codice procedura penale per

l'operatività del giudizio immediato. Si allude all'inciso "previo

interrogatorio dell'imputato".

Nella specie l'imputato aveva lasciato senza effetto un ordine di

comparizione ritualmente notificato dal pubblico ministero prima che

entrasse in vigore il nuovo codice di procedura penale: ritiene il

pubblico ministero che ciò equivalga al rifiuto di rispondere

all'interrogatorio.

Di avviso diverso è il giudice, secondo cui il pubblico ministero

dovrebbe, in tal caso, richiedere l'autorizzazione

all'accompagnamento coattivo dell'imputato per procedere

all'interrogatorio: libero, poi, l'imputato di non rispondere.

Conseguentemente restituiva gli atti al pubblico ministero.

Ma questi, rilevando che non intendeva richiedere

l'accompagnamento coattivo perché l'interrogatorio previsto

dall'art. 453, primo comma, codice di procedura penale ha natura

garentistica, mentre l'accompagnamento coattivo è previsto dalla

legge quando con l'interrogatorio si debbano acquisire elementi per

le indagini, aggiungeva che, se il giudice intendeva tenere ferma la

sua interpetrazione, egli chiedeva allora che venga sollevata

questione di legittimità costituzionale:

I) perché l'accompagnamento coattivo violerebbe il diritto di

difesa dell'imputato che ha diritto a non presentarsi, così

dimostrando di non voler rispondere all'interrogatorio (art. 24 della

Costituzione);

II) perché, se il giudice insiste nel non riconoscere

l'equipollenza della mancata comparizione alla volontà di non

rispondere all'interrogatorio, ciò significa che l'imputato potrebbe

bloccare quando crede l'esercizio dell'azione penale limitandosi a

non aderire all'invito a presentarsi, determinando evidente

incompatibilità rispetto al principio di cui all'art.112 della

Costituzione;

III) perché, in tal caso, contro l'interpetrazione del giudice

egli non avrebbe alcun rimedio. Il che integrerebbe la violazione del

parametro di cui all'art. 3 della Costituzione per la disparità di

trattamento che verrebbe ad instaurarsi rispetto all'ipotesi del

decreto penale di condanna contro il quale è invece prevista

opposizione.

Rileva, anzi, il pubblico ministero che, per tali ragioni, anche

l'art.2 punto 44 della delega sarebbe irrazionale.

3. - Il giudice, riportando senza alcun commento tali richieste

del pubblico ministero, si limita a trasmettere gli atti a questa

Corte chiedendo, con la sua ordinanza, che le questioni vengano

decise.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto declaratoria d'infondatezza della sollevata questione.

4. - Non può non osservarsi la scarsa ortodossia del metodo che

il giudice di Catania vorrebbe instaurare, riportando senza far motto

le questioni di legittimità che il pubblico ministero propone, fra

l'altro nemmeno plausibilmente. Il potere di sollevare le questioni

di legittimità costituzionale spetta soltanto al giudice: e se

questi intende fare sue le proposte avanzate dal pubblico ministero,

deve dirlo esplicitamente sollevandole in modo specifico ed ordinato,

e debitamente motivate.

Detto questo, essendo evidente che l'interpetrazione, secondo

scienza e coscienza, della norma processuale spetta al giudice e non

alla Corte, va esaminato il merito. Le questioni di legittimità

costituzionale proposte sono infondate.

Tale sicuramente è innanzitutto quella concernente l'art. 24

della Costituzione perché il giudice ha dato la sua interpetrazione

del valore che deve assumere la mancata presentazione dell'imputato

(rispetto all'invito a presentarsi emesso dal pubblico ministero)

agli effetti del "previo interrogatorio" di cui all'articolo in

contestazione. E, a fronte di ciò, non essendo concepibile un

conflitto, il pubblico ministero o si adegua o prosegue con il rito

ordinario. In ogni caso, avendo egli dichiarato che non intende

assolutamente chiedere al giudice di essere autorizzato ad avvalersi

dei poteri coercitivi, una questione in ordine all'art. 24 della

Costituzione non si profila nemmeno.

Ma parimenti infondata è la questione concernente l'art. 112

della Costituzione perché, qualunque sia per essere la corretta

interpetrazione del comportamento dell'imputato agli effetti

dell'inciso di cui si discute, questi non potrebbe mai impedire

l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero; al

più riuscirebbe soltanto a non rendere operativo uno dei riti

speciali, facendo mancare una delle condizioni essenziali. Ma

l'azione penale, di cui all'art. 112 della Costituzione, resterebbe

pur sempre esperibile nel rito ordinario.

Del tutto improponibile, infine, il confronto della situazione di

cui si va parlando con quella concernente l'opposizione contro il

decreto penale di condanna. Si tratta di situazioni assolutamente

diverse che escludono ogni possibilità di richiamare l'art. 3 della

Costituzione. Il decreto, infatti, con il quale il giudice delle

indagini preliminari restituisce gli atti al pubblico ministero,

perché non ritiene ricorrere le condizioni per il rito immediato, è

un provvedimento ordinatorio del processo che lascia al pubblico

ministero ampia libertà di scelte ulteriori. Il decreto penale di

condanna, al contrario, incide direttamente sugli interessi

dell'imputato e, in ipotesi di conversione, anche sulla di lui

libertà personale, sicché è ovvio che un'opposizione dev'essere

prevista. Per tacere, peraltro, che l'opposizione è consentita

esclusivamente a favore dell'imputato e della persona civilmente

responsabile per la pena pecuniaria.

Inutile dire che tutto questo mette in luce altresì la

razionalità dell'art. 2, punto 44, della legge di delegazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 453 codice procedura penale,

promossa, in riferimento agli artt.3, 24, 76 e 112 della

Costituzione, dal giudice delle indagini preliminari presso il

Tribunale di Catania con le due ordinanze, datate 27 gennaio 1990, di

cui all'epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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