Art. 27-bis — Percorso di rieducazione del minore

1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravita', puo' notificare al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi. 2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. 25 3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilita' genitoriale, valutata la congruita' del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione e' sospeso. 4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti. 5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione e' valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova. 6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

25

La Corte costituzionale con sentenza 10 febbraio - 6 marzo 2025, n. 23 (in G.U. 1ª s.s. 12/03/2025, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall'art. 8, comma l, lettera b), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziche' «giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)»".

Testo vigente dal 13 marzo 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 23/2025

    Ha colpito questo articolo
    6 marzo 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 31, secondo comma, Cost., l’art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)». L’istituto della definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione, introdotto dalla novella del 2023, collega l’estinzione del reato all’esito positivo di un programma ed assume pertanto i tratti di una prova “semplificata” rispetto a quella ordinaria disciplinata dall’art. 28 del medesimo d.P.R. Quale istituto di protezione del minore, finalizzato a favorire la rapida uscita del minorenne dal circuito penale attraverso una riflessione critica sul proprio vissuto e la propria condotta, anche la prova “semplificata” richiede pertanto una composizione pedagogicamente qualificata dell’organo giudicante, ovvero un collegio integrato dagli esperti educatori, come previsto per la prova ordinaria. Il riferimento testuale, nel comma 2 della disposizione censurata dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trento, al GIP (giudice singolo, privo della componente onoraria esperta), insuscettibile di per sé di una interpretazione adeguatrice, va pertanto sostituito con quella di GUP, organo composto, oltre che da un magistrato, da due giudici onorari esperti; di conseguenza ogni riferimento al «giudice» nei commi successivi deve essere inteso come riferimento al GUP.

    Art. 27-bis Processo penale minorile · Art. 8 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile · Art. 3 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2023 al 13 marzo 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 10 febbraio - 6 marzo 2025, n. 23 (in G.U. 1ª s.s. 12/03/2025, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall'art. 8, comma l, lettera b), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziche' «giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)»".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art27bis · fonte del testo

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